Trib. Torino, sentenza 06/03/2024, n. 593

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 06/03/2024, n. 593
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 593
Data del deposito : 6 marzo 2024

Testo completo

R.G.L. 3184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 06/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3184/2023 promossa da:
IO ST (C.F./P.I. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea
Alloati e dall'avv. Giuseppe Maria Ricci, elettivamente domiciliato in Torino, via Stampatori n. 21;

RICORRENTE
Contro
ATISA AERO-TERMICA ITALIANA SPA (C.F./P.I. 00863300158)
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: agenzia
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/05/2023 il sig. RI NA ha esposto:
- di avere concluso con TI Aero-Termica Italiana s.p.a. (di seguito, TI) un contratto di
agenzia a tempo indeterminato con rinvio all'AEC (art. 11 lett. d del contratto) e con decorrenza dal 15.6.2011, con il quale il sig. NA si impegnava a promuovere stabilmente nelle Provincie di Torino e Cuneo e in Valle d'Aosta la conclusione di contratti di vendita dei prodotti della società preponente (doc. 2);

- di avere svolto l'attività di agente in favore di TI sino al 23.9.2022, quando ha rassegnato le dimissioni per giusta causa (doc. 7), non avendo ricevuto il pagamento delle provvigioni maturate nel primo e nel secondo trimestre del 2022, nonostante i solleciti trasmessi alla preponente (doc. 5);

1


- di avere ricevuto solo in seguito alla comunicazione del recesso, in data 29.9.2022 il
pagamento delle provvigioni maturate nel primo trimestre del 2022 (fattura 1/14) (docc. 8 e
11).
Il sig. NA agisce in giudizio per il pagamento:

1. delle provvigioni dovute e non corrisposte dalla preponente (euro 1284,24 come da estratto conto provvigionale trasmesso da TI, doc. 6), oltre alle ulteriori provvigioni maturate nel
2022, quantificate dal ricorrente in euro 11.596,72;

2. dell'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'art. 9 AEC, pari a euro 5.391,41 o, in subordine, ai sensi dell'art. 1750 c.c.;

3. dell'indennità suppletiva di clientela nella misura di euro 4.226,47 (ex art. 10 punto II AEC applicabile) e dell'indennità di risoluzione del rapporto, nella misura di euro 105,41
o comunque dei diversi importi ritenuti di giustizia”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio, e con ordinanza del 31.1.2023 è stata dichiarata contumace. Con la medesima ordinanza è stato ordinato alla parte convenuta contumace il deposito della seguente documentazione:
• estratti conto delle provvigioni maturate dal sig. RI NA per gli affari conclusi nei mesi
a partire dal 1° gennaio 2022 e sino all'interruzione del rapporto,
• estratto dei registri IVA 2022 e 2023 dove sono state registrate le fatture emesse a carico dei clienti di cui agli affari prodotti sub doc. 16 e
• le fatture emesse dalla TI da gennaio 2022 a tutto il 2023 (compreso) a carico dei clienti indicati nel doc. 17.
La società convenuta ha ottemperato all'ordine di esibizione depositando la documentazione richiesta in data 27.12.2023.
Parte ricorrente, sulla base della documentazione acquisita nel processo, in data 7.2.2024 ha depositato nuovo conteggio dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità di risoluzione del contratto;
in sede di discussione ha quantificato le provvigioni ancora dovute in € 14.316,05 (comprensivo di IVA)
(pari a € 11.734,47 senza IVA),


1. La giusta causa di recesso dal contratto di agenzia

La domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso è fondata e va accolta, stante il pacifico inadempimento dell'obbligazione di pagamento delle provvigioni protratto per oltre sei mesi. Sul punto si richiama la giurisprudenza di merito che, in fattispecie analoga ha così motivato:
La giusta causa di recesso dal contratto di agenzia ricorre, in
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