Trib. Catania, sentenza 22/05/2024, n. 2841

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 22/05/2024, n. 2841
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 2841
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa F A in seguito all'udienza del
14 maggio 2024 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2566/2019 R.G.
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. G L come da procura Parte_1
in atti;

-ricorrente
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
S A come da procura in atti;

- resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 7.3.2019 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato alle dipendenze della resistente dal 22.11.1979 al 31.12.1999, con attribuzione della qualifica CP_1 di capo ufficio a decorrere dall'1.8.1991 e di aver ottenuto sentenza del Tribunale di Catania n.
2015/2001con la quale veniva accertato il suo diritto a percepire mensilmente dall'agosto 1996 al
31.12.1999 l'automatismo economico di cui all'accordo aziendale integrativo del 27.11.1975 comprensivo delle variazioni di scala mobile e di contingenza a decorrere dal gennaio 1977, nonché il diritto all'inclusione del suddetto automatismo economico nella base di computo del TFR, con condanna della al pagamento di quanto in conseguenza dovuto oltre rivalutazione monetaria CP_1 ed interessi legali;
che la predetta statuizione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza n. 484 del 25.5-1.7.2006 passata in giudicato;
che definitivamente certo l'an debeatur, con successiva sentenza n. 3914/2010 il Tribunale di Catania, dichiarati inammissibili i rilievi della


resistente afferenti il merito della pretesa ormai coperti da giudicato, accertava il suo diritto ad ottenere per il predetto periodo la somma complessiva di euro 34.214,52, di cui euro 31.436,93 a titolo di automatismo economico rivalutato ed euro 2777,59 a titolo di TFR rivalutato, condannando la resistente al pagamento delle suddette somme;
che avverso tale sentenza la proponeva CP_1 ricorso in appello, che veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 583/2014 passata in giudicato;
che con nuovo ricorso iscritto al R.G. n. 8898/2011 ella chiedeva il pagamento delle variazioni di scala mobile e di contingenza non computate a decorrere da gennaio 2008 al giugno
2011 con conseguente condanna della resistente alla corresponsione della somma di euro CP_1
29.551,58;
che con sentenza n. 586/2019 il Tribunale di Catania, rilevato che le eccezioni, deduzioni
e richieste formulate dalla erano le medesime avanzate nei precedenti giudizi e, quindi, CP_1
coperte da giudicato, accertava un credito pari a 29.971,93 per la causale di cui sopra, condannando la al pagamento del suddetto importo. CP_1
Tanto premesso, col presente ricorso la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna della al pagamento della somma di euro 65.982,86, comprensivo di interessi e CP_1
rivalutazione monetaria, a titolo di variazioni di scala mobile e di contingenza non computate, sin dal gennaio 1977, sull'elemento della retribuzione denominato automatismo economico, percepito in seno al vitalizio di pensione, dal mese di settembre 2011 fino al 31.12.2018, per il cui pagamento ha diffidato la resistente con raccomandata A/R spedita il 30.7.2016 e ricevuta dalla il 3.8.2016. CP_1
Si è costituita in data 8.7.2019 la la quale, eccepita l'intervenuta prescrizione delle somme CP_1
richieste sino al 06.03.2014, ha dichiarato che nulla è dovuto alla ricorrente per le causali di cui al ricorso, in quanto essa, in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania n. 2015/01, ha adeguato
l'automatismo economico, erogando alla l corretto importo. Pt_1
Ha, inoltre, contestato il criterio di calcolo adottato da controparte e basato sull'erroneo criterio elaborato, a sua volta, dai CTU nei precedenti giudizi e posto alla base delle sentenze inter partes passate in giudicato.
In particolare, la resistente, rilevato l'errore materiale correlato alla non corretta applicazione CP_1 dell'art. 2 comma 1 del Decreto-Legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito dalla legge 31/3/1977, n.
91, ritenuto tale errore non incidente sul giudicato ed effettuata una ricostruzione storica dell'istituto della scala mobile, ha affermato che il criterio di calcolo per la quantificazione dell'importo spettante alla ricorrente debba tenere conto del blocco della contingenza, considerando anche quelle quote (c.d. punti) di contingenza maturate in periodi antecedenti al gennaio 1977, che sono state “conglobate” nei minimi di paga base in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (nello specifico, ammontanti a complessive lire 180.502);
precisato, quindi, che la variazione di contingenza e scala mobile devono essere calcolate nel periodo indicato e precisamente a gennaio 1977, febbraio 1977,
marzo 1977 e così via fino al 1986, anno in cui gli emolumenti legati alle variazioni di contingenza e scala mobile cessano di essere applicati oppure al 1991, anno in cui le variazioni di contingenza (e la scala mobile) vengono abrogate, essa ha concluso chiedendo: “Nel merito: - rigettare le richieste di cui al ricorso introduttivo di controparte poiché parte resistente ha provveduto a versare le differenze secondo i criteri indicati in diritto nonché per i motivi indicati nella presente memoria;
In subordine:
- accertare e dichiarare l'esatto calcolo dell'automatismo economico spettante alla sig.ra Pt_1
in relazione agli aumenti ISTAT del costo della vita alla luce della corretta adozione ed applicazione delle normative che si sono succedute nell'istituto della “scala mobile” e “contingenza” tenendo conto del “blocco della contingenza” operato nel 1991 e pertanto ridurre le somme eventualmente dovute tenendo conto di quanto eccepito, dedotto ed argomentato, data l'erroneità dei criteri di calcolo addotti dal ricorrente. Con vittoria di spese ed onorari.”.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e mediante CTU.
Intervenuta nelle more del procedimento sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 873/2022, sul ricorso proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 586/2019, con la quale CP_1
la Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, con ordinanza del 12.6.2023, tenuto conto dei rilievi della parte ricorrente, è stato disposto un richiamo del CTU nominato affinché lo stesso provvedesse ad effettuare “un calcolo alternativo delle somme in ipotesi spettanti a parte ricorrente secondo il mandato già conferito in data 01/07/2021 utilizzando i medesimi criteri di calcolo utilizzati dal CTU dott. nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel primo giudizio Per_1
sul quantum debeatur R.G. n. 6626/2007”.
Intervenuti successivi richiami del consulente con distinti provvedimenti del 14/12/2023 e del
07/03/2024, ritenuta la causa matura per la decisione e sostituita l'udienza del 14 maggio 2024 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
________
Oggetto del presente giudizio è la quantificazione degli importi spettanti alla ricorrente nel periodo compreso dal settembre 2011 fino al 31.12.2018 a titolo di “automatismo economico” previsto dall'accordo integrativo aziendale del 27/11/1975 comprensivo delle variazioni di scala mobile e di contingenza, così come statuito dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 2015/2001 confermata con sentenza della Corte di Appello di Catania Sezione Lavoro n.486 del 2006 pronunziata tra le parti e passata in giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, stante
l'avvenuta notifica della raccomandata A/R del
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