Trib. Ivrea, sentenza 19/02/2024, n. 230
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Testo completo
N. R.G. 2926/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Cron.
N._________ Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. A S Presidente
Rep. 2) dott.ssa R Mtro Giudice rel./est. N.__________
3) dott. A A B Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2926/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad
oggetto
Scioglimento del matrimonio, questioni patrimoniali consequenziali
promossa dal ricorrente
, nata a Sidi Assi (Marocco) il 01.01.1973 e residente in Ivrea Parte_1
(TO) alla Strada Privata Monte Ferrando n. 19, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti, dall'avv. R P, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Orio Canavese (TO) alla Via
Carbonera n. 13 per delega in atti;
nei confronti del convenuto contumace
, nato a Casablanca (Marocco), il 01.01.1952, residente in Controparte_1
Perosa Canavese (TO) alla Via Mazzini n. 24, C.F. ;
C.F._2
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
pagina 1 di 10
Precisate dalla parte ricorrente, con assegnazione di termine di 60 giorni per il deposito
di comparse conclusionali e di successivo termine di 20 giorni per il deposito di
memorie di replica, le seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:“parte ricorrente conclude richiamando le conclusioni di cui alla
memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., e cioè:
NEL MERITO
1. Dare atto dell'intervenuta sentenza parziale (n. 935/2021 pubblicata in data 12.10.2021), resa
tra le parti nel presente giudizio, dal Tribunale di Ivrea, a mezzo della quale veniva pronunciato
lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in Parte_1 Controparte_1
data 29.12.1994 in Casablanca (Marocco) – trascritto allo Stato Civile del Comune di Banchette
in data 05.11.2018 – Parte II Serie C Anno 2018 n. 26;
sentenza passata in giudicato ed inviata
dalla Cancelleria di codesto Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Banchette
per le annotazione e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e succ. mod. in data
03.12.2021;
2. Dichiarare tenuto e condannare il resistente a versare a favore della moglie, a titolo di assegno
divorzile, ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970, una somma non inferiore ad € 400,00 (diconsi Euro
quattrocento/00) mensili da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, somma da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Dichiarare tenuto e condannare il resistente a versare, a titolo di contributo al mantenimento
della figlia maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente, una Persona_1
somma mensile non inferiore ad € 100,00 (diconsi Euro cento/00), da corrispondersi entro il
giorno cinque di ogni mese, sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della
stessa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il contributo al mantenimento della figlia comprenderà: il vitto, il concorso Persona_1
alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione ed
eventuali cambi di taglia, i medicinali da banco, carburante per i mezzi di trasporto, ricariche
cellulare.
pagina 2 di 10
4. Stabilire, inoltre, che il padre sia tenuto al rimborso della quota del
50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia nei termini previsti dal Persona_1
Protocollo approvato dal Tribunale di Ivrea e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in
data 24.06.2016.
5. Accertare - previo esame della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile e conseguente condanna del resistente al pagamento a favore della ricorrente
dell'assegno stesso - che alla signora spetta la quota del Trattamento di Fine Parte_1
Rapporto del signor ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 e, segnatamente il 40% Per_1
dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio,
per l'effetto,
6. Condannare il signor al pagamento, a favore della signora della quota del Per_1 Parte_1
Trattamento di Fine Rapporto alla stessa spettante ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 e,
segnatamente il 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è
coinciso con il matrimonio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale del signor e per Controparte_1
testi sui fatti dedotti in narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive
memorie autorizzate.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e
all'occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge.
Con vittoria di spese documentate e compenso, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella
misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), C.P.A. 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I sigg.ri e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
data 29.12.1994 in Casablanca (Marocco) – trascritto allo Stato Civile del Comune di
Banchette in data 05.11.2018 – Parte II Serie C Anno 2018 n. 26.
pagina 3 di 10
Con sentenza parziale non definitiva resa in corso di causa, sentenza n. 935/2021
pubblicata in data 12.10.2021, è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio,
con la prescrizione delle conseguenti formalità di legge;
in questa sede,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Cron.
N._________ Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. A S Presidente
Rep. 2) dott.ssa R Mtro Giudice rel./est. N.__________
3) dott. A A B Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2926/2019 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad
oggetto
Scioglimento del matrimonio, questioni patrimoniali consequenziali
promossa dal ricorrente
, nata a Sidi Assi (Marocco) il 01.01.1973 e residente in Ivrea Parte_1
(TO) alla Strada Privata Monte Ferrando n. 19, C.F. , C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti, dall'avv. R P, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Orio Canavese (TO) alla Via
Carbonera n. 13 per delega in atti;
nei confronti del convenuto contumace
, nato a Casablanca (Marocco), il 01.01.1952, residente in Controparte_1
Perosa Canavese (TO) alla Via Mazzini n. 24, C.F. ;
C.F._2
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
pagina 1 di 10
Precisate dalla parte ricorrente, con assegnazione di termine di 60 giorni per il deposito
di comparse conclusionali e di successivo termine di 20 giorni per il deposito di
memorie di replica, le seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:“parte ricorrente conclude richiamando le conclusioni di cui alla
memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., e cioè:
NEL MERITO
1. Dare atto dell'intervenuta sentenza parziale (n. 935/2021 pubblicata in data 12.10.2021), resa
tra le parti nel presente giudizio, dal Tribunale di Ivrea, a mezzo della quale veniva pronunciato
lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in Parte_1 Controparte_1
data 29.12.1994 in Casablanca (Marocco) – trascritto allo Stato Civile del Comune di Banchette
in data 05.11.2018 – Parte II Serie C Anno 2018 n. 26;
sentenza passata in giudicato ed inviata
dalla Cancelleria di codesto Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Banchette
per le annotazione e ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396 del 2000 e succ. mod. in data
03.12.2021;
2. Dichiarare tenuto e condannare il resistente a versare a favore della moglie, a titolo di assegno
divorzile, ai sensi dell'art. 5 L. 898/1970, una somma non inferiore ad € 400,00 (diconsi Euro
quattrocento/00) mensili da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, somma da
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Dichiarare tenuto e condannare il resistente a versare, a titolo di contributo al mantenimento
della figlia maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente, una Persona_1
somma mensile non inferiore ad € 100,00 (diconsi Euro cento/00), da corrispondersi entro il
giorno cinque di ogni mese, sino al raggiungimento della piena autosufficienza economica della
stessa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il contributo al mantenimento della figlia comprenderà: il vitto, il concorso Persona_1
alle spese di casa (utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione ed
eventuali cambi di taglia, i medicinali da banco, carburante per i mezzi di trasporto, ricariche
cellulare.
pagina 2 di 10
4. Stabilire, inoltre, che il padre sia tenuto al rimborso della quota del
50% delle spese straordinarie necessarie alla figlia nei termini previsti dal Persona_1
Protocollo approvato dal Tribunale di Ivrea e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in
data 24.06.2016.
5. Accertare - previo esame della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile e conseguente condanna del resistente al pagamento a favore della ricorrente
dell'assegno stesso - che alla signora spetta la quota del Trattamento di Fine Parte_1
Rapporto del signor ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 e, segnatamente il 40% Per_1
dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio,
per l'effetto,
6. Condannare il signor al pagamento, a favore della signora della quota del Per_1 Parte_1
Trattamento di Fine Rapporto alla stessa spettante ai sensi dell'art. 12 bis L. 898/1970 e,
segnatamente il 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è
coinciso con il matrimonio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale del signor e per Controparte_1
testi sui fatti dedotti in narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive
memorie autorizzate.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di prova e
all'occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge.
Con vittoria di spese documentate e compenso, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella
misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), C.P.A. 4%, I.V.A. 22% e successive spese occorrende.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. I sigg.ri e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
data 29.12.1994 in Casablanca (Marocco) – trascritto allo Stato Civile del Comune di
Banchette in data 05.11.2018 – Parte II Serie C Anno 2018 n. 26.
pagina 3 di 10
Con sentenza parziale non definitiva resa in corso di causa, sentenza n. 935/2021
pubblicata in data 12.10.2021, è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio,
con la prescrizione delle conseguenti formalità di legge;
in questa sede,
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