Trib. Prato, sentenza 03/06/2024, n. 453
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Testo completo
Proc. N 1817/2017 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 29 maggio 2017 con il n. 1817/2017 del ruolo Generale, avente per oggetto: azione di nullità totale o parziale di contratti, ripetizione somme, vertente tra
SRL OT MANIFATTURA TESSUTI, in persona del legale rappresentante ESTRI IA, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucio RUSSO ed elettivamente domiciliata a Prato, alla Via Giustino Fortunato, 10, presso lo Studio dell'avv. Luigi BIGAGLI;
Fax: 0824.312653;
Pec: luciorusso@legalmail.it
Attrice INTESA SANPAOLO spa, già BA Intesa spa, in persona del procuratore speciale in forza di procura del 24.4.2017 (rep. n. 39617 - racc. n. 14494) per Notaio Dott.ssa Renata Marella, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dall‟avv. Cesare DE FABRITIIS e dall' avv. Jacopo DE FABRITIIS ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Fausto BENIGNI, Viale della Repubblica n. 246- Prato come da mandato rilasciato in calce alla comparsa di risposta;
Fax: n. 055/482664 Pec: jacopo.defabritiis@firenze.pecavvocati.it
avente ad oggetto: accertamento credito ;
nullità parziale contrattuale e condanna alla restituzione di somme. All'udienza del 16 novenbre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la società attrice: “ Impugna e contesta, ancora una volta, tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, richiesto ed eccepito, poiché infondato in fatto ed in diritto. Impugna per quanto di ragione le Ctu depositate, si riporta ai propri scritti difensivi, conclude come da atti e verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. “ Per SPA BANCA INTESA SAN PAOLO: “… Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione disattesa e reietta, per i motivi esposti in premessa: IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: - accertare e dichiarare la prescrizione delle avverse pretese;
- accertare e dichiarare per l'effetto la carenza di interesse ad agire di controparte in ordine all'accertamento di nullità e/o rideterminazione e/o espunzione delle poste addebitate ove abbiano ad oggetto rimesse prescritte;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 29 maggio 2017, la OT
MANIFATTURA TESSUTI SRL esponeva:
- di avere intrattenuto con SPA INTESA SAN PAOLO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Torino, alla Piazza San Carlo,156, presso la filiale di Prato, i seguenti rapporti di conto corrente bancario:
1) conto corrente ordinario promiscuo n 15067111 , già in essere alla data del 31.12.1998 ed estinto il 23.6.2009;
2) conto corrente ordinario n 4420176, già in essere alla data del 31.12.2005 ed estinto il 23.2.2012;
Entrambi affidati e intercorrenti con S.r.l. CO.ES , poi fusa per incorporazione con SR OT in forza di atto pubblico del 21.6.2010;
- che tutti i predetti rapporti sono stati affidati e chiusi a “0”, e i saldi sono stati interamente pagati dalla ricorrente;
- che il dato che i conti erano affidati era dimostrato dalle risultanze della visura storica della centrale rischi della BA d'IT relativa alla ricorrente, dagli estratti conto dimostrativi di persistente e strutturata concessione di fidi, dalla
CMS e dalla mancata richiesta di rientro dagli affidamenti, oltre che indirettamente ricavabile per facta concludentia;
- che la gestione e regolamentazione dei suddetti rapporti bancari intercorsi tra le parti in causa, era soggetta alla rigida, cogente e inderogabile regolamentazione delineata negli artt. 1284 CC e 117 e segg. del TUB – D. Lgs n. 385/93 – nella parte appositamente denominata sulla “Trasparenza delle condizioni contrattuali” e dalle ripetute pronunzie giurisprudenziali intervenute sul tema;
- che , secondo la corretta e prevalente interpretazione della S.C. affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284
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c.c., comma 3, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
- che nel caso in esame tale determinazione non era avvenuta né era altrimenti determinabile la misura delle differenti tipologie di interessi e tutti i predetti conti, sin dalla loro attivazione, erano stati illegittimamente gestiti e condotti dalla banca in palese violazione della normativa generale e di settore ;
- che peraltro, sin dall'inizio dei rapporti bancari innanzi indicati e per tutta la durata di svolgimento di essi, la BA aveva applicato e, conseguentemente, addebitato tassi d'interesse debitori in misura ultralegale e CMS – tra l'altro con capitalizzazione anatocistica, valute fittizie e spese illegittime, nonostante
l'inesistenza tra le parti di validi contratti di conto corrente e relative aperture di credito, specialmente in punto di determinazioni delle condizioni economiche e ciò in palese violazione degli artt. 1284 CC. e 117 TUB;
- che, in particolare, relativamente al c/c ordinario n. 92389 la banca a seguito e per effetto di regolare diffida ex art. 119 TUB del 31 maggio 2016 e successivo sollecito del 26 settembre 2016, non aveva consegnato la documentazione contrattuale ;
- che con riferimento a i rapporti di c/c ordinari la resistente banca, nonostante la predetta diffida inoltrata ex art. 119 del Tub, non aveva inviato alcuna documentazione contrattuale sicché doveva concludersi che alcuna pattuizione scritta era mai intercorsa, e tutti gli addebiti praticati sui predetti conto a titolo di anatocismo, CMS, valute fittizie, spese ed interessi ultra legali, erano da ritenersi illegittimi;
- che ne derivava il diritto della ricorrente società, previo accertamento del reale saldo di dare avere inter partes, alla restituzione delle somme ingiustamente e indebitamente pagate alla banca e non dovute (art. 2033 C.C.) nella misura meglio specificata nella richiamata CTP del Dr. Alfredo Montefusco del 27.1.2017.
Sulla scorta di tali presupposti conveniva innanzi al Tribunale di Prato, INTESA
SAN PAOLO per sentire accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità dei contratti di conto corrente, in particolare delle clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi ai rapporti intercorsi tra le parti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, e, per l'effetto, previa ricostruzione secondo legge del reale saldo di dare/avere tra le parti, 3
ottenere la condanna della convenuta BA alla restituzione, in suo favore, della somma di € 219.443,24 o di quella diversa che sarebbe emersa dall'istruttoria, versata e non dovuta per interessi ultra legali, CMS, spese, anatocismo, valute fittizie, girocontazione e quant'altro evidenziato in atti, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, da determinarsi mediante CTU contabile di cui faceva espressa richiesta.
La BANCA INTESA SAN PAOLO Spa, si costituiva in giudizio, eccependo
l'improcedibilità della domanda in considerazione del mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art 5 D.svo 28/2010 e s.m.
Nel merito, contestava i presupposti di fatto e di diritto delle domande avversarie, evidenziando la carenza di prova e la prescrizione dei diritti antecedenti la decorrenza del termine decennale.
Alla prima udienza del 17 aprile 2018, il G.I. assegnava alle parti il termine di giorni
15 per attivare la procedura obbligatoria di conciliazione che si concludeva con esito negativo.
All'udienza del 13 dicembre 2018, veniva disposto il mutamento del rito e con ordinanza depositata in data 25 maggio 2021 veniva disposta CTU per verificare i dati contabili oggetto di contestazione.
In esito ad istruttoria con produzione di documenti e con espletamento di CTU a carattere percipiente, con ordinanza emessa in data 27 maggio 2022 la causa è stata rimessa in istruttoria per acquisire chiarimenti ed integrazioni dal consulente.
In esito ad ulteriore integrazione, attraverso nuovo consulente per la rinuncia all'incarico da parte del primo, la causa era infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'udienza del 16 novembre 2023, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande della società attrice sono solo in parte fondate e meritano accoglimento nei limiti delle argomentazioni che seguono.
1. THEMA DECIDENDUM E RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA
In primo luogo si deve dare atto della successione non contestata nei rapporti in quanto è stato allegato che in forza di atto pubblico del 21.6.2010 CO.ES è stata
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incorporata in OT SR , con conseguente assunzione da parte di quest'ultima di tutti i rapporti facenti capo alla società incorporata, con effetti nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art 2504 bis e art. 2506-ter, ultimo comma, c.c. (Cass., sez. un.
13-11-2016, n 23255), Invero, le pretese dell'impresa OT S.R.L. in persona del legale rappresentante, hanno