Trib. Crotone, sentenza 05/12/2024, n. 849
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Testo completo
N. R.G 1440/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1440/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Francesca Serra ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Crotone (KR), via Firenze I Traversa n. 9;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_5
in Via Nazioni Unite n. 85 – Crotone (posta certificata:
[...]
ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/5/2024, quale docente assunto con incarico Parte_1 annuale a tempo determinato (fino al 30/6/2024) presso l'I.C. Giovanni XXIII – Crotone (KR), assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di plurimi contratti a Controparte_1 tempo determinato negli a/s dal 2020/2021 al 2023/2024 e lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui dall'art.1, comma 121 della Legge 13 Luglio 2015 n.107 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024;
2. per l'effetto, accogliere il presente ricorso e condannare il in persona del a corrispondere al docente Controparte_1 Controparte_6
, sopra generalizzato, l'importo di € 1.500,00 in relazione agli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, mediante attribuzione ed attivazione in favore dello stesso della
pagina 1 di 5 Carta Docente e conseguenziale accredito sulla stessa dell'importo richiesto;
3. condannare il
[...]
alla refusione delle spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore Controparte_1 del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc”. Si costituiva il aderendo alla richiesta di parte ricorrente e dando atto che il ricorrente risulta essere CP_7 interno al sistema delle docenze scolastiche essendo, a tutt'oggi, iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: “Si aderisce alla richiesta di parte ricorrente
a vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015;
-con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_8
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1440/2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Francesca Serra ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Crotone (KR), via Firenze I Traversa n. 9;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dei Controparte_1 P.IVA_1 funzionari , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 elettivamente domiciliato presso l' Controparte_5
in Via Nazioni Unite n. 85 – Crotone (posta certificata:
[...]
ex art. 417 bis c.p.c. Email_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/5/2024, quale docente assunto con incarico Parte_1 annuale a tempo determinato (fino al 30/6/2024) presso l'I.C. Giovanni XXIII – Crotone (KR), assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del , in forza di plurimi contratti a Controparte_1 tempo determinato negli a/s dal 2020/2021 al 2023/2024 e lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui dall'art.1, comma 121 della Legge 13 Luglio 2015 n.107 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024;
2. per l'effetto, accogliere il presente ricorso e condannare il in persona del a corrispondere al docente Controparte_1 Controparte_6
, sopra generalizzato, l'importo di € 1.500,00 in relazione agli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, mediante attribuzione ed attivazione in favore dello stesso della
pagina 1 di 5 Carta Docente e conseguenziale accredito sulla stessa dell'importo richiesto;
3. condannare il
[...]
alla refusione delle spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore Controparte_1 del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc”. Si costituiva il aderendo alla richiesta di parte ricorrente e dando atto che il ricorrente risulta essere CP_7 interno al sistema delle docenze scolastiche essendo, a tutt'oggi, iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Presentava, quindi, le seguenti conclusioni: “Si aderisce alla richiesta di parte ricorrente
a vedersi riconoscere, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, il beneficio economico pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art.
1 - commi da 121 a 124 - della L. 107/2015;
-con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite”. La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è così decisa.
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_8
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla
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