Trib. Ancona, sentenza 25/11/2024, n. 2032

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 25/11/2024, n. 2032
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 2032
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3860/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3860 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FERRARINI EMANUELA;

e
con l'avv. Federico Arcolai, quale amministratore di sostegno, nato Controparte_1
l'11.11.1970 ad ANCONA, rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIARDI ANTONIO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di MA.


2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Agugliano (AN), in

Via g. Brodolini n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Signora Parte_1
, nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà
[...] raggiunto l'indipendenza e autosufficienza economica.


3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore collocatario impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e

1 favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.


4. Confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la dimora materna, con Per_1

facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza;
le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate con congruo anticipo secondo le esigenze di entrambi i coniugi.



5. Confermare l'esonero per il Signor dal versamento del contributo per il mantenimento del CP_1

figlio minore e delle spese straordinarie fin tanto che lo stesso non riprenderà a percepire la propria
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