Trib. Palermo, sentenza 06/11/2024, n. 4456
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. D M nella causa civile iscritta al n° 1732/2023
R.G.L., promossa
DA rappresentata e difesa dall'avv. MILAZZO ROSANNA ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Nunzio Nasi n.5, Gibellina.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 28/10/2024 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 14/02/2023 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il e, avendo premesso di avere svolto attività di docenza alle Controparte_1
dipendenze del convenuto in forza di successivi contratti a tempo determinato, di CP_1
durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, succedutisi negli anni scolastici (e in particolare, negli aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023), ha dedotto di avere svolto mansioni identiche a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato e lamentava di essere stata esclusa, negli anni scolastici in questione, in quanto docente non di ruolo, dalla fruizione della c.d. “Carta Docente” di importo annuo pari ad € 500,00, introdotta dall' art. 1 della Legge
n. 107/2015 e destinata alla formazione professionale.
Ha, altresì, dedotto l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa nella parte in cui sono esclusi dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, e chiese, pertanto, di accertare il proprio diritto
a fruire, nei periodi indicati, del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, e, per l'effetto, di condannare il alla corresponsione in suo Controparte_1 favore della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quale contributo alla propria formazione professionale.
Il convenuto seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio. CP_1
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è decisa all'odierna udienza.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia del convenuto, il quale, CP_1
nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Appare, in primo luogo, opportuno esaminare la normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Il C.C.N.L. Scuola, in merito alla formazione dei docenti, dispone all'art. 63, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione del disposto normativo appena richiamato, è stato adottato il DPCM del
28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente.
In particolare, il citato D.P.C.M., ha previsto, all'art. 2 “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_2
secondo quanto stabilito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. D M nella causa civile iscritta al n° 1732/2023
R.G.L., promossa
DA rappresentata e difesa dall'avv. MILAZZO ROSANNA ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Nunzio Nasi n.5, Gibellina.
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 28/10/2024 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 14/02/2023 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il e, avendo premesso di avere svolto attività di docenza alle Controparte_1
dipendenze del convenuto in forza di successivi contratti a tempo determinato, di CP_1
durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, succedutisi negli anni scolastici (e in particolare, negli aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023), ha dedotto di avere svolto mansioni identiche a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato e lamentava di essere stata esclusa, negli anni scolastici in questione, in quanto docente non di ruolo, dalla fruizione della c.d. “Carta Docente” di importo annuo pari ad € 500,00, introdotta dall' art. 1 della Legge
n. 107/2015 e destinata alla formazione professionale.
Ha, altresì, dedotto l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa nella parte in cui sono esclusi dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, in considerazione dell'identica natura di mansioni e obblighi formativi fra il personale docente di ruolo e quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, e chiese, pertanto, di accertare il proprio diritto
a fruire, nei periodi indicati, del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, e, per l'effetto, di condannare il alla corresponsione in suo Controparte_1 favore della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quale contributo alla propria formazione professionale.
Il convenuto seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio. CP_1
La causa senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., è decisa all'odierna udienza.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia del convenuto, il quale, CP_1
nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Appare, in primo luogo, opportuno esaminare la normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Il C.C.N.L. Scuola, in merito alla formazione dei docenti, dispone all'art. 63, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione del disposto normativo appena richiamato, è stato adottato il DPCM del
28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente.
In particolare, il citato D.P.C.M., ha previsto, all'art. 2 “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_2
secondo quanto stabilito
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