Trib. Catanzaro, sentenza 13/12/2024, n. 2410
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1008 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, posta in deliberazione all'udienza del 23 luglio 2024, svoltasi in presenza, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
IT RE (C.F.[...]) con l'avv. Bruno Nisticò.
Attore opponente
E
BANCA IF S.P.A., p.iva 02505630109, in persona del legale rapp. pro tempore, con l'avv. Marco
Rossi.
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione al decreto ing. n. 951/15 emesso dal Tribunale di Catanzaro il
01/12/2015
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate in udienza e nei verbali di causa.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. TA RE ha convenuto in giudizio la CA FI S.p.a. , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 951/15, con il quale il
Tribunale di Catanzaro gli ha ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma complessiva di €
33.908,46, oltre successivi interessi di mora fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio (cfr. il decreto opposto).
Avverso l'ingiunzione spiegava opposizione il signor TA eccependo il difetto di legittimazione attiva della controparte, l'assenza di prova dell'asserita pretesa, la prescrizione
1
quinquennale dei ratei e degli interessi, l'erroneità ed infondatezza dell'importo ingiunto risultando pretermessi alcuni acconti versati in precedenza e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di opposizione sopra esposti, revocare il decreto ingiuntivo n. 951/2015 perchè inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, anche per difetto di legittimazione attiva e/o sopravvenuta carenza di interesse ad agire di CA FI s.p.a. e per intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. n. 4 dei singoli ratei e/o di ogni pretesa, relativi al periodo antecedente al quinquennio non prescritto;
in ogni caso e salvo gravame, sempre previa revoca del decreto opposto, ridurre la pretesa creditoria nei limiti di quanto effettivamente dovuto per contratto, legge, equità e giustizia anche alla luce degli indennizzi corrisposti dalla compagnia di assicurazione pari ad € 7.644,00, somma che si chiede venga decurtata dalla presunta pretesa complessiva;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Le suddette conclusioni venivano integrate con, quelle contenute nella memoria 183 VI comma c.p.c. I termine che si riportano testualmente : “in caso di superamento delle superiori eccezioni e salvo gravame, accertati, riconosciuti e dichiarati, il superamento del tasso soglia,
l'indebita capitalizzazione mensile ed applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art.
1283 c.c., nonché la nullità del contratto posto a supporto dell'avversa pretesa e/o delle clausole dello stesso che prevedono la capitalizzazione mensile e/o infrannuale degli interessi con effetto anatocistico nonché, ai sensi dell'art. 124 del TUB per omessa o incompleta allegazione del documento di sintesi e indicazione del TAEG e dei suoi elementi costitutivi, revocare il decreto opposto e/o ridurre la pretesa creditoria nei limiti di quanto effettivamente dovuto per contratto, legge, equità e giustizia, tenendo conto di tutte le somme corrisposte dal TA in corso di rapporto
(direttamente o tramite l'intervento della compagnia di assicurazioni) e con disapplicazione di qualsivoglia interesse e/o gradatamente, con il riconoscimento dei soli interessi legali senza capitalizzazione alcuna e/o di quelli dovuti ai sensi dell'art. 124, co. 5, lett. a) Tub”.
Si costituiva la CA FI S.p.A. contestando le eccezioni ed argomentazioni della parte opponente
e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto opposto.
Nel corso del giudizio, depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva espletata CTU contabile e, all'esito, all'udienza del 23.7.2024, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di rito per il deposito delle difese conclusionali.
Motivi di fatto e di diritto
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
2
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione formulata dall'opponente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell' art. del 5 D.Lgs. n. 28/2010, per essere stata la stessa regolarmente esperita con esito negativo per come emerge dal verbale prodotto in atti.
Quanto all'eccezione sul difetto di legittimazione attiva di CA FI (rectius difetto di titolarità attiva) sollevata da parte opponente , deve essere disattesa.
In particolare l'opposta vanta la titolarità di un credito sorto a seguito della stipula di un contratto di finanziamento stipulato da TA RE con la AL S.p.A., poi fusa per incorporazione nella
OS AT e successivamente oggetto di un'operazione di cessione in blocco.
La prova della incorporazione tra AL s.p.a. ed OS AT è stata debitamente fornita mediante allegazione di visura storica camerale (cfr. all. 3 comparsa cost.) la quale, sebbene non abbia valore di certificazione legale, è da ritenersi comunque attendibile nel suo contenuto, laddove riporta
l'iscrizione della delibera di fusione risalente al 20/09/2009.
Al riguardo la Cassazione prevede che : “l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge”. Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese,
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1008 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, posta in deliberazione all'udienza del 23 luglio 2024, svoltasi in presenza, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
IT RE (C.F.[...]) con l'avv. Bruno Nisticò.
Attore opponente
E
BANCA IF S.P.A., p.iva 02505630109, in persona del legale rapp. pro tempore, con l'avv. Marco
Rossi.
Convenuta opposta
Oggetto: opposizione al decreto ing. n. 951/15 emesso dal Tribunale di Catanzaro il
01/12/2015
Conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate in udienza e nei verbali di causa.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. TA RE ha convenuto in giudizio la CA FI S.p.a. , proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 951/15, con il quale il
Tribunale di Catanzaro gli ha ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma complessiva di €
33.908,46, oltre successivi interessi di mora fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio (cfr. il decreto opposto).
Avverso l'ingiunzione spiegava opposizione il signor TA eccependo il difetto di legittimazione attiva della controparte, l'assenza di prova dell'asserita pretesa, la prescrizione
1
quinquennale dei ratei e degli interessi, l'erroneità ed infondatezza dell'importo ingiunto risultando pretermessi alcuni acconti versati in precedenza e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di opposizione sopra esposti, revocare il decreto ingiuntivo n. 951/2015 perchè inammissibile, improcedibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, anche per difetto di legittimazione attiva e/o sopravvenuta carenza di interesse ad agire di CA FI s.p.a. e per intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. n. 4 dei singoli ratei e/o di ogni pretesa, relativi al periodo antecedente al quinquennio non prescritto;
in ogni caso e salvo gravame, sempre previa revoca del decreto opposto, ridurre la pretesa creditoria nei limiti di quanto effettivamente dovuto per contratto, legge, equità e giustizia anche alla luce degli indennizzi corrisposti dalla compagnia di assicurazione pari ad € 7.644,00, somma che si chiede venga decurtata dalla presunta pretesa complessiva;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Le suddette conclusioni venivano integrate con, quelle contenute nella memoria 183 VI comma c.p.c. I termine che si riportano testualmente : “in caso di superamento delle superiori eccezioni e salvo gravame, accertati, riconosciuti e dichiarati, il superamento del tasso soglia,
l'indebita capitalizzazione mensile ed applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art.
1283 c.c., nonché la nullità del contratto posto a supporto dell'avversa pretesa e/o delle clausole dello stesso che prevedono la capitalizzazione mensile e/o infrannuale degli interessi con effetto anatocistico nonché, ai sensi dell'art. 124 del TUB per omessa o incompleta allegazione del documento di sintesi e indicazione del TAEG e dei suoi elementi costitutivi, revocare il decreto opposto e/o ridurre la pretesa creditoria nei limiti di quanto effettivamente dovuto per contratto, legge, equità e giustizia, tenendo conto di tutte le somme corrisposte dal TA in corso di rapporto
(direttamente o tramite l'intervento della compagnia di assicurazioni) e con disapplicazione di qualsivoglia interesse e/o gradatamente, con il riconoscimento dei soli interessi legali senza capitalizzazione alcuna e/o di quelli dovuti ai sensi dell'art. 124, co. 5, lett. a) Tub”.
Si costituiva la CA FI S.p.A. contestando le eccezioni ed argomentazioni della parte opponente
e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto opposto.
Nel corso del giudizio, depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., veniva espletata CTU contabile e, all'esito, all'udienza del 23.7.2024, la causa veniva assegnata a sentenza, con la concessione dei termini di rito per il deposito delle difese conclusionali.
Motivi di fatto e di diritto
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
2
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione formulata dall'opponente di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione ai sensi del comma 1 bis dell' art. del 5 D.Lgs. n. 28/2010, per essere stata la stessa regolarmente esperita con esito negativo per come emerge dal verbale prodotto in atti.
Quanto all'eccezione sul difetto di legittimazione attiva di CA FI (rectius difetto di titolarità attiva) sollevata da parte opponente , deve essere disattesa.
In particolare l'opposta vanta la titolarità di un credito sorto a seguito della stipula di un contratto di finanziamento stipulato da TA RE con la AL S.p.A., poi fusa per incorporazione nella
OS AT e successivamente oggetto di un'operazione di cessione in blocco.
La prova della incorporazione tra AL s.p.a. ed OS AT è stata debitamente fornita mediante allegazione di visura storica camerale (cfr. all. 3 comparsa cost.) la quale, sebbene non abbia valore di certificazione legale, è da ritenersi comunque attendibile nel suo contenuto, laddove riporta
l'iscrizione della delibera di fusione risalente al 20/09/2009.
Al riguardo la Cassazione prevede che : “l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta. Sono salve le disposizioni particolari della legge”. Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese,
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