Trib. Pavia, sentenza 14/11/2024, n. 1487
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese all'udienza del 13 novembre 2024 sostituita con note scritte e lettura dispositivo emesso il 13 novembre 2024 e pubblicato il 14.11.2024, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 2417/2023, promossa da:
RI TO (C.F. [...]), RI SS (C.F. [...]), RI CO (C.F. [...]), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Olga Moscato del Foro di Pavia (C.F. [...];
PEC: olga.moscato@pavia.pecavvocati.it;
Fax: 0382.306294;
Mail: avvocato@olgamoscato.it) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pavia, Via Cesare Beccaria, 5
- ricorrenti -
contro
LA CA IB SSD A RL (C.F.: 96005990187), in persona dell'amministratore sig. Alberto Piacentini, con sede in Via Regno Italico 9 - Pavia rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Arboletto (c.f. [...]- fax 0259900674 - p.e.c . daniela.arboletto@milano.pecavvocati.it), giusta procura allegata in atti, presso il cui studio, in Milano alla via Lazzaro Papi 2, elegge domicilio
- resistente-
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e note scritte udienza 13.11.2024
Per i Ricorrenti: “ NEL MERITO - premessa ogni opportuna declaratoria sulle ragioni di cui in premessa, - accertato ed acclarato che parte conduttrice esercita attività commerciale presso gli immobili concessi in locazione e ciò a far tempo indubbiamente dal 2018, dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile a parte conduttrice LA CA IB SSD A RL in persona del legale rappresentante per violazione del divieto previsto dal punto n. 4 del contratto di affitto concluso tra le parti, già giunto a scadenza il 31.12.2022, con ogni conseguente statuizione in merito alla non debenza dell'indennità di avviamento commerciale ex L. 392/78;
condannare parte conduttrice LA
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Per la TE : “ “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: - previa ogni più opportuna declaratoria, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa. - respingere la richiesta di risarcimento del danno poiché infondata in fatto e in diritto IN VIA RICONVENZIONALE: - in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale: accertato il diritto de La LL TA ssd a r.l. a percepire il pagamento dell'indennità di perdita dell'avviamento ex art. 34 L 392/74 condannare IO SS, IO ER e IO ER al pagamento della somma di € 35.117,01 pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto ;
accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa la sussistenza delle condizioni ex art 34 c. 2 L 392/78 e per l'effetto condannare IO SS, IO ER e IO ER al pagamento dell'ulteriore importo di € € 35.117,01 pari a ulteriori 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto condannare IO ER, IO SS e IO ER alla restituzione dell'importo di € 5.000,00 a titolo di restituzione della deposito cauzionale oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI DI FATTO E PROCESSUALI
Con ricorso ex art 447 bis cpc notificato in data 20.6.2023 i Sig.ri IO ER, IO SS e IO ER hanno convenuto in giudizio la La LL SSD a r.l. deducendo che:
-con contratto di locazione ad uso non abitativo del 03.01.2005, registrato il 31.01.2005 e il 23.01.2017 (doc. 1), i Sigg.ri ER IO, AR AZ IO e DR IO concedevano in locazione ad uso non abitativo con decorrenza dal 01.01.2005 alla società 'Circolo La LL un edificio rurale destinato a scuderia posto in Belgioioso, località San Giacomo, ( comprensivo di un capannone in cemento armato prefabbricato, con recinti individuali interni per cavalli, corsie di servizio, area di deambulazione coperta, nonché superficie pertinenziale scoperta, recitata e corredata di letamaia), e terreni annessi alla scuderia ( gli odierni ricorrenti Sigg.ri SS IO e ER IO con atto del 10.12.2015 acquisivano in permuta la quota dei beni di intestazione dei Sigg.ri IO AR AZ e IO DR)
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-veniva contenuto un canone annuo di E 20.000,00, oltre aggiornamento ISTAT, da pagarsi in rate trimestrali anticipate
-al punto n. 4 del contratto veniva convenuto dalle parti il divieto di esercitare sugli immobili de quibus attività di natura commerciale e contatti con il pubblico di utenti e consumatori
-con comunicazione del 14.06.2021 (doc. 3) veniva inviata dai Sigg.ri IO disdetta contrattuale per la scadenza del 31.12.22: a seguito di intimazione di licenza per finita locazione, il Tribunale di Pavia convalidava la summenzionata scadenza del contratto indicando il termine del 31.03.23 per il rilascio (doc. 4).
-in data 08.03.22 la società modificava ragione sociale, statuto e nome, ora identificata come La LL TA SSD a RL – Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (doc. 5)
-i ricorrenti, appresa con certezza l'attività commerciale svolta dalla conduttrice negli immobili di proprietà, in violazione della clausola di cui al punto n. 4, contestavano la destinazione dell'immobile a diverso uso rispetto a quello contrattualmente pattuito (doc. 6)
Concludevano chiedendo, nel merito, accertarsi che parte conduttrice esercita attività commerciale presso gli immobili concessi in locazione, a far tempo dal 2018, dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile a parte conduttrice la LL TA SSD a rl.l. in persona del l.r. per violazione del divieto previsto dal punto 4 del contratto di affitto, già giunto a scadenza il 31.12.2022, con ogni conseguente statuizione in merito alla non debenza dell'indennità di avviamento commerciale ex art. 392/78;
condannare parte conduttrice La LL TA ssd a r.l. in persona del l.r.p.t. a risarcire i ricorrenti IO ER, IO SS, e IO ER dei danni tutti da loro subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale imputabile alla parte conduttrice, che si indicano nella misura di € 90.000 oltre interessi e rivalutazione di legge dal 1.1.2018 all'effettivo soddisfo, o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si è costituita la TE depositando memoria difensiva con domanda riconvenzionale, ed in particolare contro deducendo che:
-le circostanze dedotte in fatto nella narrativa del ricorso non erano oggetto di contestazione, poiché corrispondenti a quanto provato documentalmente, salvo due procedimenti di sfratto per morosità incardinati dalla proprietà, e conclusi con le sentenze che hanno dimostrato l'inesistenza della assunta morosità (doc. 2/3);
-sulla violazione del divieto di cui al punto 4 del contratto di locazione: la decisione di trasformare l'assetto aziendale venne presa al solo scopo di
“modernizzare e ottimizzare” l'esercizio della attività e della gestione solo a fini fiscali;
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-dall'esame dei bilanci, sia della ASD, che della SSD. A r.l., risulta che la LL TA rientra nel novero delle società sportive a r.l. avendo aderito al “regime forfetario” di determinazione delle imposte sul reddito (IRES e IRAP) e dell'IVA di cui alla L. 398/1991;
alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici ex art. 148, co. 3, TUIR ed ex art. 4, co. 4, DPR 633/1972;
al trattamento fiscale agevolato delle somme erogate agli “sportivi” e ai “collaboratori amministrativo- gestionali” di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), TUIR, all'art. 69, co. 2, TUIR e all'art. 25, L. 133/1999;
e alla piena deducibilità fiscale (in capo allo sponsor) delle spese di “sponsorizzazione” sportiva, entro il limite pari a euro 200 mila.
-la clausola di cui al punto 4) è