Trib. Como, sentenza 18/04/2024, n. 466
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Testo completo
R.G. 3522/2020 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3522/2020
Udienza tenuta in trattazione scritta, con contraddittorio cartolare, giusta ordinanza del 11.4.2024 del Giudice.
Il giorno 18 aprile 2024 il Giudice dott. Giorgio Previte provvede alla trattazione del fascicolo. Il Giudice
Lette le note di trattazione scritta depositate in data 15.4.2024 da parte attrice ed in data 17.4.24 da parte convenuta;
richiamata l'ordinanza del 11.4.24, con fissazione della presente udienza ex art. 281 sexies cpc;
dato atto di quanto sopra e visto l'art. 281 sexies cpc
P.Q.M
.
si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott. Giorgio Previte
All'esito della camera di consiglio il giudice decide come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale, di cui è data come per compiuta la lettura.
1 R.G. n. 3522/2020 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato e pubblicato il dispositivo e la contestuale succinta motivazione, all'esito di udienza ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3522 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
AN NC nato a [...] il [...] e res. In Montano Lucino via G. Mazzini n. 20D rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parravicini (C.F, PRRMHL69A20C93Z) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como via Cinque Giornate 41 (fax: 0315472306, pec: parravicinimichele@como.pecavvocati.it);
-attore-
CONTRO
RE EF nata a [...] il [...] c.f. [...]e residente in [...]°;
ZA NA nata a [...] l'[...], residente a [...], c.f. [...];
entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Micaela Bianchi c.f. [...]ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Como, Via Volta n° 60 (pec: micaela.bianchi@como.pecavvocati.it, fax
031267329);
-convenute -
oggetto: scioglimento di comunione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna, tenutasi ex art. 127 ter cpc, le stesse parti hanno richiamato le proprie conclusioni, già specificate in vista dell'udienza del 20.12.2023 e meglio precisate rispetto a quelle depositate in vista dell'udienza del 11.4.2024:
per parte attrice:
“voglia l'Illmo Tribuanale:
2 accertare e dichiarare la divisione dei compendi immobiliari identificati nella perizia delCTU Arch. Redaelli Claudio, quanto al LOTTO A ossia compendio immobiliare di cui al foglio 4 mappale 1171 subalterno 8 foglio 4 – mappale 1171 subalterno 9 ovvero villetta a schiera al civico 20/D, quanto al LOTTO B ossia compendio immobiliare di cui al foglio 4 mappale 423 subalterno 2 foglio 4 - mappale 423 subalterno 3, ovvero villa singola con box e giardino al civico 20/A, dato atto della espressa comune volontà delle parti all'udienza del 16.11.2023 di attribuire il LOTTO B a favore della Signora RE FA ossia il compendio di maggior valore identificato in CTU, e di attribuire a favore del Signor
IS EO il LOTTO A ossia quello di minor valore economico identificato in CTU, assegnare all'attore Signor IS EO il LOTTO A ossia il compendio immobiliare di cui al foglio 4 mappale
1171 subalterno 8 foglio 4 – mappale 1171 subalterno 9 ovvero villetta a schiera al civico 20/D, con diritto al conguaglio determinato dal CTU in Euro 145.620,15 come da udienza dell'08.11.2023, assegnare alla convenuta Signora RE FA il LOTTO B ossia il compendio immobiliare di cui al foglio 4 mappale 423 subalterno 2 foglio 4 - mappale 423 subalterno 3, ovvero villa singola con box e giardino al civico 20/A, condannare la Signora RE FA al pagamento del conguaglio in denaro di Euro 145.620,15 a favore del Signor IS EO, spese di CTU integralmente a carico delle convenute RE FA e NA EL.
In virtù della totale soccombenza delle convenute, che hanno resistito in giudizio alla lite con domande e pretese infondate, tardive e temerarie, tra cui la richiesta espressa con nota del 09.04.2024 di deduzione dal conguaglio dovuto della somma di Euro 24.114,00, mai richiesta in via riconvenzionale nel presente giudizio, condannare la Signora RE FA e la Signora NA EL in via tra loro solidale al pagamento delle spese legali dovute, secondo i valori medi dello scaglione tra Euro
520.000,00 ed un milione di euro di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato ed aggiornato nel 2022, pari a complessivi Euro 42.596,09, oltre iva e cpa e spese generali forfettarie del 15%.
Disporsi liquidazione di una somma una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. a carico delle convenute”
per le parti convenute:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito emetta sentenza dichiarativa dell'assegnazione dei beni così come definito tra le parti, con liquidazione del conguaglio in favore del Signor EO da parte della Signora
RE, dedotto il valore di € 24.114,005, pari alla quota della riduzione del diritto di usufrutto della Signora EL così come sopra detto, con compensazione delle spese di lite”.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 2.10.2020 EO IS evocava in giudizio l'ex coniuge RE FA e la di lei madre EL NA chiedendo lo scioglimento della comunione, tramite divisione, del compendio immobiliare così costituito:
o compendio di Montano Lucino, via Mazzini 20/D, catastalmente censito al Catasto Fabbricati
Comune di Montano Lucino – Sezione LUC – Foglio 4:
abitazione: Particella 1171, Subalterno 8, cat. A/7, Cl 2, Consistenza 8,5 vani;
autorimessa: Particella 1171, Subalterno 9, cat. C/6, Cl;
o compendio di Montano Lucino, via Mazzin 20/A, catastalmente censito al:
Catasto Fabbricati Comune di Montano Lucino – Sezione LUC – Foglio 4:
abitazione: Particella 423, Subalterno 2, cat. A/7, Cl 2, Consistenza 9,5 vani, Rendita
€ 1103,93:
autorimessa: Particella 423, Subalterno 3, cat. C/6, Cl U, Consistenza 43 mq,
Rendita € 197,65:
3
Catasto Terreni Comune di Montano Lucino – Sezione LUC – Foglio 9, Particella 423, qualità
Ente Urbano, Consistenza ha.00.08.60
Richiedeva che lo scioglimento avvenisse previa determinazione della sua consistenza all'attualità, con assegnazione all'ex coniuge RE della piena proprietà dell'immobile sito in Montano Lucino, via Mazzini
20/A, e a sé della nuda proprietà di quello di Montano Lucino, via Mazzini 20/D, oltre conguaglio in denaro in proprio favore –anche tenuto conto del valore dell'usufrutto a favore di NA EL. Il tutto secondo progetto divisionale di ctu ausiliare di nomina giudiziaria, sul presupposto della comoda divisibilità del compendio.
Si costituivano in data 11.1.2022 le due convenute contestando la ricostruzione e le argomentazioni svolte dall'attore e chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e, in subordine, l'attribuzione in capo a
EO del compendio di cui al civico 20/D, ed in capo a RE del compendio di cui al civico 20/A, rigettando le richieste di conguaglio.
Il (precedente) G.I. il 17.1.2022, in sede di prima udienza (per come differita più volte per l'emergenza epidemiologica e per la necessità di esperire la condizione di procedibilità della domanda), concedeva i termini per le memorie ex art. 183 co.VI cpc, depositate le quali il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, con pronuncia assunta all'udienza del 19.10.2022, disponeva ctu sul compendio immobiliare volta a verificarne la comoda divisibilità o meno e, nel primo caso, oltre ad individuare la stima del valore del compendio all'attualità, indicando analiticamente i criteri di quantificazione adoperati, predisporre “un progetto di divisione sulla base delle quote spettanti alle
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3522/2020
Udienza tenuta in trattazione scritta, con contraddittorio cartolare, giusta ordinanza del 11.4.2024 del Giudice.
Il giorno 18 aprile 2024 il Giudice dott. Giorgio Previte provvede alla trattazione del fascicolo. Il Giudice
Lette le note di trattazione scritta depositate in data 15.4.2024 da parte attrice ed in data 17.4.24 da parte convenuta;
richiamata l'ordinanza del 11.4.24, con fissazione della presente udienza ex art. 281 sexies cpc;
dato atto di quanto sopra e visto l'art. 281 sexies cpc
P.Q.M
.
si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott. Giorgio Previte
All'esito della camera di consiglio il giudice decide come da sotto estesa sentenza, che costituisce parte integrante del presente verbale, di cui è data come per compiuta la lettura.
1 R.G. n. 3522/2020 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato e pubblicato il dispositivo e la contestuale succinta motivazione, all'esito di udienza ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3522 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
AN NC nato a [...] il [...] e res. In Montano Lucino via G. Mazzini n. 20D rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parravicini (C.F, PRRMHL69A20C93Z) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como via Cinque Giornate 41 (fax: 0315472306, pec: parravicinimichele@como.pecavvocati.it);
-attore-
CONTRO
RE EF nata a [...] il [...] c.f. [...]e residente in [...]°;
ZA NA nata a [...] l'[...], residente a [...], c.f. [...];
entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Micaela Bianchi c.f. [...]ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Como, Via Volta n° 60 (pec: micaela.bianchi@como.pecavvocati.it, fax
031267329);
-convenute -
oggetto: scioglimento di comunione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna, tenutasi ex art. 127 ter cpc, le stesse parti hanno richiamato le proprie conclusioni, già specificate in vista dell'udienza del 20.12.2023 e meglio precisate rispetto a quelle depositate in vista dell'udienza del 11.4.2024:
per parte attrice:
“voglia l'Illmo Tribuanale:
2 accertare e dichiarare la divisione dei compendi immobiliari identificati nella perizia delCTU Arch. Redaelli Claudio, quanto al LOTTO A ossia compendio immobiliare di cui al foglio 4 mappale 1171 subalterno 8 foglio 4 – mappale 1171 subalterno 9 ovvero villetta a schiera al civico 20/D, quanto al LOTTO B ossia compendio immobiliare di cui al foglio 4 mappale 423 subalterno 2 foglio 4 - mappale 423 subalterno 3, ovvero villa singola con box e giardino al civico 20/A, dato atto della espressa comune volontà delle parti all'udienza del 16.11.2023 di attribuire il LOTTO B a favore della Signora RE FA ossia il compendio di maggior valore identificato in CTU, e di attribuire a favore del Signor
IS EO il LOTTO A ossia quello di minor valore economico identificato in CTU, assegnare all'attore Signor IS EO il LOTTO A ossia il compendio immobiliare di cui al foglio 4 mappale
1171 subalterno 8 foglio 4 – mappale 1171 subalterno 9 ovvero villetta a schiera al civico 20/D, con diritto al conguaglio determinato dal CTU in Euro 145.620,15 come da udienza dell'08.11.2023, assegnare alla convenuta Signora RE FA il LOTTO B ossia il compendio immobiliare di cui al foglio 4 mappale 423 subalterno 2 foglio 4 - mappale 423 subalterno 3, ovvero villa singola con box e giardino al civico 20/A, condannare la Signora RE FA al pagamento del conguaglio in denaro di Euro 145.620,15 a favore del Signor IS EO, spese di CTU integralmente a carico delle convenute RE FA e NA EL.
In virtù della totale soccombenza delle convenute, che hanno resistito in giudizio alla lite con domande e pretese infondate, tardive e temerarie, tra cui la richiesta espressa con nota del 09.04.2024 di deduzione dal conguaglio dovuto della somma di Euro 24.114,00, mai richiesta in via riconvenzionale nel presente giudizio, condannare la Signora RE FA e la Signora NA EL in via tra loro solidale al pagamento delle spese legali dovute, secondo i valori medi dello scaglione tra Euro
520.000,00 ed un milione di euro di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato ed aggiornato nel 2022, pari a complessivi Euro 42.596,09, oltre iva e cpa e spese generali forfettarie del 15%.
Disporsi liquidazione di una somma una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. a carico delle convenute”
per le parti convenute:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito emetta sentenza dichiarativa dell'assegnazione dei beni così come definito tra le parti, con liquidazione del conguaglio in favore del Signor EO da parte della Signora
RE, dedotto il valore di € 24.114,005, pari alla quota della riduzione del diritto di usufrutto della Signora EL così come sopra detto, con compensazione delle spese di lite”.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 2.10.2020 EO IS evocava in giudizio l'ex coniuge RE FA e la di lei madre EL NA chiedendo lo scioglimento della comunione, tramite divisione, del compendio immobiliare così costituito:
o compendio di Montano Lucino, via Mazzini 20/D, catastalmente censito al Catasto Fabbricati
Comune di Montano Lucino – Sezione LUC – Foglio 4:
abitazione: Particella 1171, Subalterno 8, cat. A/7, Cl 2, Consistenza 8,5 vani;
autorimessa: Particella 1171, Subalterno 9, cat. C/6, Cl;
o compendio di Montano Lucino, via Mazzin 20/A, catastalmente censito al:
Catasto Fabbricati Comune di Montano Lucino – Sezione LUC – Foglio 4:
abitazione: Particella 423, Subalterno 2, cat. A/7, Cl 2, Consistenza 9,5 vani, Rendita
€ 1103,93:
autorimessa: Particella 423, Subalterno 3, cat. C/6, Cl U, Consistenza 43 mq,
Rendita € 197,65:
3
Catasto Terreni Comune di Montano Lucino – Sezione LUC – Foglio 9, Particella 423, qualità
Ente Urbano, Consistenza ha.00.08.60
Richiedeva che lo scioglimento avvenisse previa determinazione della sua consistenza all'attualità, con assegnazione all'ex coniuge RE della piena proprietà dell'immobile sito in Montano Lucino, via Mazzini
20/A, e a sé della nuda proprietà di quello di Montano Lucino, via Mazzini 20/D, oltre conguaglio in denaro in proprio favore –anche tenuto conto del valore dell'usufrutto a favore di NA EL. Il tutto secondo progetto divisionale di ctu ausiliare di nomina giudiziaria, sul presupposto della comoda divisibilità del compendio.
Si costituivano in data 11.1.2022 le due convenute contestando la ricostruzione e le argomentazioni svolte dall'attore e chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea e, in subordine, l'attribuzione in capo a
EO del compendio di cui al civico 20/D, ed in capo a RE del compendio di cui al civico 20/A, rigettando le richieste di conguaglio.
Il (precedente) G.I. il 17.1.2022, in sede di prima udienza (per come differita più volte per l'emergenza epidemiologica e per la necessità di esperire la condizione di procedibilità della domanda), concedeva i termini per le memorie ex art. 183 co.VI cpc, depositate le quali il sottoscritto G.I., nel frattempo subentrato sul ruolo, con pronuncia assunta all'udienza del 19.10.2022, disponeva ctu sul compendio immobiliare volta a verificarne la comoda divisibilità o meno e, nel primo caso, oltre ad individuare la stima del valore del compendio all'attualità, indicando analiticamente i criteri di quantificazione adoperati, predisporre “un progetto di divisione sulla base delle quote spettanti alle
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