Trib. Modena, sentenza 14/01/2025, n. 39
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Testo completo
N. 326/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 14 GENNAIO 2025
All'udienza del 14/01/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi
l'Avv. Sara Corba, in sostituzione dell'Avv. Massimo Pistilli, per parte ricorrente e la
dott.ssa Cinzia Stopponi per il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il giudice prende
atto della dichiarazione di identità dei procuratori collegati da remoto. I difensori
dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono
presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza
virtuale d'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv.
Corba contesta la memoria difensiva del convenuto e si riporta al ricorso e alle
conclusioni ivi formulate. La dott.ssa Stopponi si riporta alla memoria difensiva,
insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun
procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
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ALLEGATO AL VERBALE D'UDIENZA
DEL 14 GENNAIO 2025
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 326/2024 R.G. promossa da ES CA (C.F.: [...]), nato a [...] il [...] e residente in [...];
AN AN (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Pistilli;
RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato, dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale docente a tempo determinato – “carta docente” ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 – principio di non discriminazione
CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente conclude come da ricorso del 05.03.2024. Il procuratore di parte resistente conclude come da memoria difensiva del 26.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 05.03.2024, i ricorrenti in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docenti alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito in forza di plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche non avendo usufruito dell'erogazione della somma di €. 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente») corrisposta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, hanno eccepito che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Parte attrice ha quindi rassegnato le conclusioni di cui in ricorso.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito che, ribadita la legittimità del proprio operato, ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto;
in subordine, ha eccepito la prescrizione ex art. 2948 cod. civ. della pretesa relativa all'annualità 2018/2019, per entrambi i ricorrenti. Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Sul merito 3.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio pagina 2 di 7
delle domande attoree volte al conseguimento, in relazione agli A.S. per cui i ricorrenti hanno svolto le supplenze annuali, del beneficio economico di €. 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015. 3.2. L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “1. L'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.
2. si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.
3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.” L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.” In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,