Trib. Milano, sentenza 14/05/2024, n. 5022
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 18263/2022 promossa da
IS CA S.R.L. (C.F. 03598720963), con il patrocinio dell'avv. Fabio Tavecchia, elettivamente domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 17, Milano, presso il difensore
OPPONENTE contro
AK LOGISTICS SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 08802020969), con il patrocinio dell'avv. Ruben Rossini, elettivamente domiciliata in Viale Vittorio Emanuele II n. 21, Bergamo, presso il difensore OPPOSTA
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria del caso, così giudicare
1) …
2) revocare, dichiarare nullo e comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 6068/2022 del 07/04/2022 (R.G. n. 7985/2022) emesso dal Tribunale di Milano, Giudice designato dott. Enrica Alessandra Manfredini, notificato da AK Logistics S.c.p.a. a SI OG pagina 1 di 13
S.r.l. in data 29/04/2022, respingendo in toto, in ogni caso, la pretesa creditoria azionata ex adverso sulla scorta dei motivi in atti e/o di quelli ulteriori eventualmente ravvisati;
3) per quanto possa occorrere in via riconvenzionale i. accertare e dichiarare la debenza dei canoni di noleggio attrezzature indicati in atti e, per l'effetto, condannare AK Logistics S.c.p.a. a pagare a SI OG S.r.l. a tale titolo la somma di Euro 14.640,00 o, salvo gravame, quella diversa somma che dovesse risultare dovuta, se del caso anche in via equitativa, oltre a interessi legali nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2002 da ogni singola scadenza ii. accertare e dichiarare la responsabilità di AK Logistics S.c.p.a. per i danni di cui in atti, così come precisati nella memoria 183 sesto comma n. 1 cpc, e, per l'effetto, condannare AK Logistics S.c.p.a. a pagare a SI OG s.r.l. a tale titolo la somma di Euro 3.278,16 o, salvo gravame, quella diversa somma che dovesse risultare dovuta, se del caso anche in via equitativa, oltre rivalutazione alla data della pronuncia ed interessi ex art. 1284 quarto comma c.c.
4) accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione dell'asserito credito avanzato da AK Logistics S.c.p.a. sino alla concorrenza della somma di Euro 14.640,00 nonché dell'ulteriore somma di Euro 3.278,16 per un totale di Euro 17.918,16 - o quella diversa che sarà accertata - per intervenuta compensazione con i controcrediti vantati da SI OG S.r.l. nei confronti di AK Logistics S.c.p.a. come indicati in atti;
in subordine, dichiarare la compensazione dell'asserito credito avanzato ex adverso sino alla concorrenza del suddetto importo di Euro 17.918,16 - o quella diversa che sarà accertata - sospendendo ove occorra ogni condanna dell'opponente fino all'accertamento del credito opposto in compensazione
5) respingere in ogni caso ogni domanda proposta ex adverso, in quanto inammissibile e/o comunque infondata;
6) condannare AK Logistics S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto dalla stessa ricevuto sulla scorta dell'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, quindi al pagamento in favore di SI OG RL della somma di Euro 83.234,75 ovvero di quella diversa somma, se del caso anche inferiore, che risulterà dovuta, oltre ad interessi nella misura prevista dall'art. 1284 quarto comma cod. civ.
7) accertati i presupposti richiesti dall'art. 96 cpc, in particolare l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata e compiuta l'esecuzione forzata e l'assenza della normale prudenza nell'azione di AK, e/o, anche in via autonoma da quanto precede - quindi anche in caso di ritenuta esistenza del diritto azionato esecutivamente - previo accertamento che l'esecuzione forzata, per le modalità con cui è stata promossa, costituisce un fatto illecito ex art. 96 cpc o art. 2043 cod. civ., condannare AK Logistics S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento ai sensi
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dell'art. 96 c.p.c. e/o dell'art. 2043 cod. civ di tutti i danni subiti e subendi da SI OG RL alla propria reputazione e, per l'effetto, al pagamento in favore di quest'ultima della somma che sarà determinata in corso di causa, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi legali dalla liquidazione al pagamento effettivo Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ex art. 2 secondo comma D.M. 55/2014, oltre CPA e IVA. in via istruttoria Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., qui di seguito integralmente trascritte prova testimoniale sui seguenti capitoli
1) Vero che SI OG RL, che nei primi mesi del 2021 stava valutando di affidare a terzi alcune lavorazioni da effettuarsi nel magazzino di Cusago, viale Europa 50, aveva individuato la fideiussione a prima richiesta quale strumento da chiedere ai candidati appaltatori a fronte dei rischi derivanti dal regime di responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro dell'appaltatore.
2) Vero che nella scelta delle imprese con cui approfondire l'ipotesi di stipulazione del contratto d'appalto, SI OG ha scartato imprese che avevano rifiutato l'impegno a far costituire una fideiussione, come la TO.MA RLs con sede a Milano via Trilussa n. 15. Testimoni sui capitoli 1 e 2: IO D'AM, AR BA, IA RD, tutti c/o SI OG RL, via Cusago n. 202 Milano;
IA LI, via Sabotino n. 16 Milano.
interrogatorio formale del legale rappresentante di AK nonché prova testimoniale in entrambi i casi sui seguenti capitoli
3) Vero che nella primavera del 2021 il sig. AR SI amministratore unico di SI OG entrò in contatto con AK S.c.p.a., azienda che gli era stata segnalata da un cliente, e furono avviate con quest'ultima, in particolare con l'amministratore EL NT, trattative finalizzate alla conclusione di un contratto d'appalto avente ad oggetto alcuni servizi come il carico/scarico mezzi, movimentazione merci, picking, smistamento, confezionamento, etichettatura, riordino da fornire presso il magazzino di Cusago (MI), viale Europa n. 50.
4) Vero che sin dalle prime fasi delle trattative di cui al capitolo precedente SI OG aveva chiesto al sig. EL NT la disponibilità di AK ad impegnarsi a far costituire una fideiussione a prima richiesta a garanzia dell'obbligazione di manlevare e tenere indenne SI OG da esborsi derivanti dalla responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro dell'appaltatore impiegati nell'appalto nonché più in generale a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto e AK aveva accettato.
5) Vero che nell'ambito delle trattative suddette AK, su richiesta di SI OG, si era dichiarata disponibile ad accettare anche una clausola che attribuisse a SI OG
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la facoltà di sospendere i pagamenti a determinate condizioni, come la mancata trasmissione dei documenti dimostranti l'adempimento degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro o in caso di sospetto di irregolarità.
6) Vero che nei contatti successivi, direttamente tra le parti o tra i rispettivi legali, la disponibilità di cui ai capitoli precedenti è stata sempre confermata.
7) Vero che in data 21/5/2021, successivamente alla prima revisione della bozza di contratto da parte di SI OG, si tenne una riunione da remoto tra AK e SI OG per affrontare alcuni aspetti e in tale occasione AK confermò la propria disponibilità a far costituire la fideiussione.
8) Vero che nella riunione del 21/5/2021 fu coinvolta anche un'impiegata di AK addetta al personale per entrare nel dettaglio della documentazione che AK avrebbe potuto fornire a SI OG relativamente ai rapporti di lavoro.
9) Vero che con decorrenza dagli inizi di giugno 2021 AK ha iniziato a fornire presso il magazzino di Cusago i servizi concordati.
10) Vero che nei primi mesi di giugno il sig. SI ha consegnato al sig. NT un esemplare del contratto di appalto sottoscritto dal sig. SI.
11) Vero che nella riunione tenuta in data 16/9/2021 presso la sede di SI OG di Milano, via Cusago n. 202 SI OG e AK esaminarono alcune segnalazioni di insoddisfazione da parte di SI OG relativamente allo svolgimento del rapporto e in quella sede emerse come valutazione condivisa di addivenire in tempi brevi alla cessazione del rapporto, con modalità da concordare.
12) Vero che a partire dal mese di ottobre circa AK ha ridotto il numero di risorse assegnate all'appalto e vi ha incluso personale privo di esperienza. Gli addetti sono passati da 11/12, con punte di 15, ad 8 come numero base ed eventuali assenze di uno di questi non sono state rimpiazzate.
13) Vero che alcune mattine erano assenti tutti gli addetti di AK alla logistica.
14) Vero che le prestazioni di AK presso il magazzino di SI OG sono terminate a fine dicembre 2021. Testimoni sui capitoli da 3 a 14: IO D'AM, AR BA, IA RD, IU RT, via Adigrat 14 20900 Monza (MB).
➢ interrogatorio formale del legale rappresentante di AK sul seguente capitolo 15) Vero che tra me e il sig. SI è intercorso lo scambio di messaggi tramite l'applicazione Whatsapp di cui al documento n. 39 di SI OG che mi viene mostrato.
➢ interrogatorio formale del legale rappresentante di AK
➢ prova per testi in entrambi i casi sui seguenti capitoli 16) Vero che presso il magazzino di SI OG sito a Cusago (MI) viale Europa n. 50 nel periodo giugno/dicembre 2021, quando erano presenti in loco i dipendenti di AK, vi erano altri lavoratori, come autisti ed addetti ad attività di ufficio. pagina 4 di 13
17) Vero che i registri di presenza di AK prodotti da SI OG come docc. 57-63