Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18534

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18534
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18534
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

Proc. n. 20008/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N.20008/24 sul ricorso svolto da nei confronti di Parte_1 CP_1
;

[...]
letti gli atti ed i documenti allegati;

lette le condizioni concordate dalle parti ed il Visto del P.M.;

ritenutane l'equità e congruità;

rilevato che sussistono i presupposti onde compensare le spese di lite;

visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
in conformità a quanto indicato nelle note conformi del 17.11.24 e 18.11.24del 19.9.24, e, segnatamente: ” 1)
Affidamento Condiviso Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi genitori, con esercizio disgiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria gestione, attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, durante il tempo in cui il minore resterà con ognuno di essi, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per il figlio minore – riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale – che dovranno, dunque, essere assunte di comune accordo tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle inclinazioni naturali e aspirazioni di Persona_1
2) Frequentazione del figlio con i genitori il figlio sarà collocato in via prevalente presso la madre con tempi di Persona_1


frequentazione regolati come segue: a.- diritto di visita ordinario. Il padre potrà tenere con sé il figlio a Roma due volte a settimana, come all'attualità e come di seguito. Salvo diverso accordo scritto, almeno tre settimane prima quanto alle date e almeno due giorni prima quanto all'orario, il padre preleverà il figlio il mercoledì all'uscita della scuola (o alle 15.30 presso l'abitazione materna durante le vacanze scolastiche o le pause scolastiche), per riaccompagnarlo il giovedì alle ore 20.00 presso l'abitazione materna. In tali giorni sarà onere del padre accompagnare il figlio ad ogni attività di interesse (ricreativa, ludica, sportiva, sociale, ...) ed andarlo a riprendere. In caso di imprevisto oggettivo, purchè documentato e non dipendente dalla volontà del sig. o della sig.ra il giorno CP_1 Pt_1 potrà essere anticipato o posticipato sempre su accordo tra le parti, secondo buon senso. b.- durante le vacanze scolastiche estive (inizio: alla fine dell'ultimo giorno di lezioni prima della vacanza;
fine: la sera prima del primo giorno di lezioni dopo la vacanza) resterà fermo il regime di frequentazione ordinario e salvo diverso accordo scritto da assumersi entro il 30 maggio: b.1 il padre potrà tenere con sé il figlio 7 giorni consecutivi e anche non consecutivi con la precisazione che nei periodi di permanenza i pernotti saranno massimo due per ciascun periodo . Il padre comunicherà le date entro il 30 aprile. Nel caso non comunicasse le proprie preferenze entro tale data perderà il diritto di scelta e questo spetterà alla madre. Sarà sempre onere del padre, durante il periodo di pertinenza, prelevare il figlio presso la madre e ricondurlo presso il domicilio materno. b.2 La madre potrà tenere con sé il figlio fino a quattro settimane anche non consecutive.
Durante tale periodo sarà sospesa la frequentazione padre-figlio. La madre comunicherà le date entro il 30 maggio e dopo che il padre avrà comunicato il periodo di cui al punto b.

1. Nel caso in cui la madre non comunicasse le proprie preferenze entro tale data perderà il diritto di scelta e questo spetterà al padre. b.3 Dall'estate 2026 le parti potranno concordare tempi di frequentazione padre-figlio maggiori, compatibilmente con le esigenze e i bisogni del minore. In tal caso, a partire dal 2026 le date dovranno essere definite entro il
30 maggio, ma con diritto di scelta ad anni alterni, circa il periodo di propria spettanza (per la madre nel 2026, per il
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