Trib. Pescara, sentenza 22/11/2024, n. 509
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Testo completo
N. 2149/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C D FO Presidente Relatore dott. R V Giudice dott.ssa L T MLLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2149/2024 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], CP_1
e nato a [...] il [...], Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. CROCE MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, e CP_1 [...]
esponevano che in data 11/09/2010 avevano contratto matrimonio CP_2
con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 07.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07.11.2024);
rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M
.
pagina 2 di 7
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue: Controparte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fermi restando gli specifici obblighi di Legge;
2) affidamento congiunto dei figli minori, e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con la conseguenza che tutte le questioni di cd. straordinaria amministrazione, cioè relative a decisioni di maggiore importanza i n me r i t o all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. C D FO Presidente Relatore dott. R V Giudice dott.ssa L T MLLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2149/2024 v.g., promossa da:
, nata a [...] il [...], CP_1
e nato a [...] il [...], Controparte_2
assistito e difeso dall'avv. CROCE MARIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, e CP_1 [...]
esponevano che in data 11/09/2010 avevano contratto matrimonio CP_2
con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 07.11.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 07.11.2024);
rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M
.
pagina 2 di 7
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue: Controparte_2
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fermi restando gli specifici obblighi di Legge;
2) affidamento congiunto dei figli minori, e ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori, con la conseguenza che tutte le questioni di cd. straordinaria amministrazione, cioè relative a decisioni di maggiore importanza i n me r i t o all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra
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