Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16852

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/11/2024, n. 16852
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 16852
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa M I Presidente
Dott.ssa C P Giudice
Dott.ssa V C Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 57081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, vertente:
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. L CO per Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppa FINANZE per procura CP_1 in atti
RESISTENTE
1


e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 7237/2022, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti. Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta ed espletato l'aggiornamento della CTU psicologica, disattese le richieste di prove orali, parte ricorrente ha concluso “come da memorie ex art. 183 co 6 cpc”, dichiarando nel contempo di aderire alle conclusioni del Ctu, poi rassegnando in comparsa conclusionale le seguenti conclusioni: “1. Disporre che il figlio P_1 nato a [...] il [...] resti affidato ex art.337 ter c.c. ad entrambi i genitori con collocamento alternato presso il l'attuale residenza anagrafica, sita in Roma alla Via dell'Impruneta,130 come proposto dal CTU con l'obbligo per entrambi i genitori di informare l'altro di dove si trovi il figlio;

2. Dichiarare che i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative alla salute, all'educazione e P_ all'istruzione, tenendo conto delle capacità e delle esigenze di ;

3. Disporre che le modalità di frequentazione avvengano secondo le indicazioni del CTU anche per il periodo estivo;

4. Dichiarare che alla moglie non spetterà alcun mantenimento stante la brevissima durata del matrimonio e la possibilità di reperire un'attività lavorativa, stante la giovane età;

5. Disporre che per il mantenimento del figlio il padre verserà € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie 6. Dichiarare che i coniugi si danno reciproco consenso per il rinnovo
e/per il rilascio del passaporto.”. In memoria di replica il ha ribadito di aver Pt_1
rinunciato al collocamento prevalente del minore presso di lui e di insistere “per un affidamento paritario condiviso con collocamento alternato presso l'attuale residenza P_ anagrafica di , come proposto dal CTU nella prima consulenza”, aggiungendo di condividere, “nella denegata ipotesi che il Tribunale non intendesse modificare i provvedimenti presi in data 25.07.2022, la frequentazione proposta dal CTU nella revisione”. La ha invece chiesto di “confermare l'attuale modalità di CP_1 frequentazione paterna, l'affidamento condiviso con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione, l'assegnazione della casa familiare e la conferma
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dell'attuale assegno di mantenimento per il minore nonchè la conferma dei percorsi in atto sino a quando i rispettivi professionisti li riterranno conclusi”. Il G.I. ha pertanto rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Va premesso che all'esito della fase presidenziale, durante la quale è stata disposta ctu psicologica, in data 14.6.2021 è stata emessa la seguente ordinanza presidenziale:
“sentiti i coniugi ed acquisiti i chiarimenti dal ctu;
rilevato che dall'approfondita ctu, espletata attraverso i colloqui, l'esame obiettivo psicodiagnostico delle parti e la somministrazione dei test nonché l'esame della documentazione medica della è CP_1 emerso che: - “la signora al momento presenta aspetti psicopatologici di CP_1 significato clinico riferibili ad un disturbo di personalità con caratteristiche miste borderline
e dipendenti, in attuale fase di buon compenso.”, attestato anche dallo psichiatra curante
(“..La signora assume con continuità una terapia, peraltro a basso dosaggio, che consente la sua stabilizzazione del tono dell'umore attraverso la somministrazione di un antidepressivo ed uno stabilizzatore a basso dosaggio, senza effetti collaterali che possano inficiarne
l'attenzione o la concentrazione, ma comunque sufficiente a garantire una buona stabilità psicopatologica.”), tant'è che “il pensiero comunque appare fluido, chiaro, coerente anche se connotato da diversi aspetti di rigidità”, ma che, fermo il buon compenso psicopatologico, sono presenti “delle criticità alla luce delle caratteristiche temperamentali che la connotano che si affiancano alle problematiche relazionali con l'ex partner, caratterizzate da conflittualità relazionale e genitoriale” (caratteristiche temperamentali legate verosimilmente ai tanti traumi evolutivi vissuti in adolescenza), sicchè, pur non ravvisando
“una effettiva carenza genitoriale di base”, il ctu ritiene opportuno che la prosegua il CP_1 suo percorso con lo psichiatra curante che la dovrà valutare almeno due volte al mese, affiancando a tale supervisione anche un percorso di psicoterapia con terapeuta di sua fiducia ed un parent training individuale;
- “Il signor è privo di problematiche Parte_2 riferibili a disturbi di significato psicopatologico ed al momento evidenzia delle difficoltà emotive anche strutturali che appaiono amplificate dalla conflittualità in atto e dalla sfiducia.
I problemi emotivi riscontrati e le ricadute degli stessi, l'elevato livello di conflittualità in atto, le difficoltà di coordinazione e comunicazione con l'ex partner, che ricadono negativamente sulla gestione del minore, vanno elaborati con un adeguato supporto ed
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osservazione e fanno ritenere utile per lui e nell'interesse del figlio, un percorso di psicoterapia individuale con terapeuta di sua fiducia.”;
rilevato che, con riferimento al
“dal punto di vista genitoriale per quanto emerso dall'approfondimento psicometrico Pt_1 si denota una attenzione molto polarizzata sul bambino con una interazione controllante che lo porta a sperimentare una certa fatica a considerare la libertà di espressione e le esigenze del bambino, che attesta una buona capacità protettiva ma anche il rischio di limitarne
l'autonomia”, mentre lo stile di parenting della “valutato attraverso il Parent CP_1
Preference Test appare funzionale, fluido e flessibile”;
considerato che il ctu ha accertato che
“né le condizioni attuali della signora, né la terapia farmacologica da lei assunta rappresentano allo stato un rischio concreto ed immediato per il minore” (tant'è che, “a parte una lieve tensione emotiva ed una certa coartazione nella espressione della emotività”, non sono emerse nel colloquio “particolari problematiche di natura psicopatologica”), ribadendo in udienza la situazione di stabilità della tale da consentire l'attivazione del regime CP_1 di frequentazione proposto a prescindere dal SISMIF;
rilevato “che nella prova triadica di gioco strutturato (LTP c) si è valutata una alleanza funzionale del nucleo familiare con delle risorse e delle potenzialità notevoli… Entrambi i genitori hanno mostrato di essere delle buone guide per il minore e di essere riconosciuti dallo stesso come opportuno riferimento.”, entrambi hanno avuto con il minore una interazione positiva, mostrando “una buona P_ funzione di monitoraggio e di attenzione alla sicurezza di .”;
rilevato che i ripetuti accessi al Pronto Soccorso del minore a seguito di cadute, dedotti dal ricorrente, sono rimasti privi di riscontro, avendo il depositato solo un referto di Pronto Soccorso risalente Pt_1 allo scorso giugno, attestante una caduta accidentale del piccolo dal divano, con prognosi di giorni 2 e, pertanto, un banale incidente domestico, che di per sé solo non è certo idoneo a comprovare l'inidoneità accuditiva materna;
ritenuto, pertanto, che allo stato possa essere disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, come peraltro richiesto dagli stessi, sollecitandoli all'attivazione di un percorso di coordinazione genitoriale, al fine di implementare le funzioni genitoriali alla luce del conflitto in atto e stabilendosi il monitoraggio del Servizio sociale competente in ragione del luogo di residenza del minore, affinchè verifichi il rispetto del presente provvedimento e controlli lo stato del minore, mediante accessi periodici, segnalando con immediatezza al Tribunale eventuali situazioni pregiudizievoli per il bambino;

ritenuto che

vada altresì attivato, come proposto dal CTU, il
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servizio SISMIF, con funzione di supporto sia al minore che ai genitori nonché di osservazione, in questa delicata fase di transizione;
ritenuta la impraticabilità dell'affido alternato del minore nella medesima abitazione (ex casa familiare), in una situazione di acceso conflitto quale quella in essere, incompatibile con la cogestione di un medesimo ambiente domestico;
rilevato che, considerata la tenera età del minore, il quale ha appena due anni e una particolare esigenza di stabilità che non si concilia con un affidamento alternato paritetico, considerata l'assenza di certezza in merito alla effettiva e perdurante disponibilità del datore di lavoro del di modularne i turni lavorativi in relazione al regime di visita Pt_1 del figlio (nella mail in atti del 28.12.2020 è lo stesso difensore del a rappresentare che Pt_1 lo stesso viene avvisato all'ultimo momento dei turni lavorativi e la eventuale disponibilità del datore di lavoro, in assenza di formali impegni vincolanti, è sempre suscettibile di essere revocata) e considerata comunque la maggiore disponibilità da parte della madre di tempo da dedicare all'accudimento del minore, si ritiene più rispondente alle esigenze di quest'ultimo il collocamento prevalente presso la madre;
rilevato che, al fine di garantire la necessaria continuità affettiva e relazionale padre-figlio, conciliandola con la esigenza di stabilità del minore in tenera età, il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle 16.30 alla domenica alle 20.00, prelevandolo a scuola
o (se già uscito da scuola o se la
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