Trib. Palermo, sentenza 04/03/2024, n. 1296
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. M M Presidente
dr. M G G
dr. S M G
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. r.g. 5564 dell'anno2023 promosso
DA
, nato a Banjul (Gambia) il 22/08/1998 (CF.: ), Parte_1 C.F._1
residente a Marsala (TP), Via Delle Ninfe n. 10, rappresentato e difeso dall'Avv. Romina
Gandolfo per mandato in atti;
– ricorrente –
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO;
1
– interveniente necessario –
Oggetto: ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Conclusioni: si vedano note scritte depositate dal ricorrente per l'udienza del 29.1.2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in virtù del combinato disposto degli articoli 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies e seguenti c.p.c., ha Parte_1
impugnato il provvedimento emesso dal Questore di il giorno 3/02/2023, notificato il CP_1
17.03.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 D.lgs 286/98.
Ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla Questura di che, sulla scorta CP_1
del parere negativo formulato della Organizzazione_1
di aveva respinto l'istanza di rinnovo del permesso di
[...] CP_1
soggiorno.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento, previa sospensione, del decreto di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore di in data 03.02.2023, con conseguente CP_1
riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1, del Dlgs. 286/1998.
Con decreto del 7.05.2023 il Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Il 22.01.2024 il si è costituito trasmettendo documentazione e Controparte_1
richiamando i motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato.
All'udienza del 29.01.2024- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta ope legis, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, in riserva per la decisione, in virtù delle previsioni degli articoli 281 terdecies e 275 bis c.p.c., previa assegnazione di termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note limi- tate alla precisazione delle conclusioni e di ulteriore termine fino a 15