Trib. Cosenza, sentenza 14/12/2024, n. 2259
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Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3161/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Piave n. 36, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Concetta Piacente che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - convenuta contumace
Oggetto: ferie non godute, indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a
percepire il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, per un totale di 215 giorni, e
conseguentemente condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 23.097,45 o della maggiore o
minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria sino all'effettivo soddisfo e alla conseguente integrazione contributiva e
previdenziale. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in
favore del procuratore costituito …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come infermiere per
l' ;
che il rapporto di lavoro era cessato con determinazione Controparte_1
00772 del 7.6.2019 per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa in conseguenza di patologia oncologica;
che alla data di cessazione del rapporto
di lavoro aveva maturato un credito di €. 23.097,45 per mancato godimento di 215 giorni
di ferie;
che la richiesta avanzata alla parte resistente in sede amministrativa non aveva
avuto esito;
che non operava il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Su tali
premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio, sicché all'udienza del 18.11.2022 (tenuta
con modalità telematica) è stata dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3161/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla via Piave n. 36, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Concetta Piacente che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore - convenuta contumace
Oggetto: ferie non godute, indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a
percepire il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, per un totale di 215 giorni, e
conseguentemente condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 23.097,45 o della maggiore o
minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria sino all'effettivo soddisfo e alla conseguente integrazione contributiva e
previdenziale. - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in
favore del procuratore costituito …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato come infermiere per
l' ;
che il rapporto di lavoro era cessato con determinazione Controparte_1
00772 del 7.6.2019 per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa in conseguenza di patologia oncologica;
che alla data di cessazione del rapporto
di lavoro aveva maturato un credito di €. 23.097,45 per mancato godimento di 215 giorni
di ferie;
che la richiesta avanzata alla parte resistente in sede amministrativa non aveva
avuto esito;
che non operava il divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Su tali
premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio, sicché all'udienza del 18.11.2022 (tenuta
con modalità telematica) è stata dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è
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