Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2024, n. 1536

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2024, n. 1536
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 1536
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 28.11.2024 col deposito di note scritte ex art.
127 ter c.p.c.
, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2408 / 2020
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LOGGIA Parte_1 C.F._1
SALVATORE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, Controparte_1
-convenuto resistente-
Oggetto: emolumenti retributivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2020, il ricorrente indicato in epigrafe
rappresentava:
-di essere stato assunto in data 21\05\2001 dalla ditta per svolgere lavoro Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato con la mansione di autista, qualifica di operaio
specializzato assegnato al 4° livello del CCNL di spedizione e trasporto merci c\t;


-che, in data 14\12\2019 si interrompeva il rapporto di lavoro, per poi essere formalmente
licenziato in data 28\02\2005 e riassunto il 06\03\2006, e poi nuovamente licenziato per
giustificato motivo oggettivo a decorrere dal 31\01\20;

-di avere lavorato tutti i giorni, esclusa la domenica, con una prestazione lavorativa oltre le
39,00 ore settimanali di contratto.
Chiedeva di avere corrisposto i contributi previdenziali integrativi, per tutto il periodo
decorrente dal mese di Maggio 2001 fino al mese di Gennaio 2020, differenze retributive tra
le somme dichiarate in busta paga e le somme inferiori effettivamente pagate dal datore di
lavoro pari ad €.1.200,00 al mese, l'indennità sostitutiva delle ferie, maggiorazioni per il
lavoro straordinario, indennità di 13° e 14° mensilità, indennità di trasferta, indennità di
licenziamento, trattamento di fine rapporto lavoro e risarcimento danni non patrimoniali
per omissione contributiva e\o retributiva durante i periodi in discussione. Con condanna
alle spese di lite e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, parte
convenuta non si costituiva.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, disposta
la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data
odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di parte convenuta, regolarmente citata in
giudizio e non costituitesi.
Secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio per
far valere un diritto l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento;

segnatamente, “il rigore della prova esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica
allegazione, dalla parte che ad
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