Trib. Prato, sentenza 19/02/2024, n. 139

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 19/02/2024, n. 139
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 139
Data del deposito : 19 febbraio 2024

Testo completo

R.G. n. 5796/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 5796/2013 tra le parti:
DO MA, c.f. [...], NN AR OR, c.f.
[...], EL MA, c.f. [...], e AN
MA, c.f. [...], rappresentati e difesi dall'avv. Piergiovanni Mori e dall'avv. Luca Ciasullo, elettivamente domiciliati in Prato, viale della Repubblica n. 235 presso lo studio dei difensori;

ATTORI
FALLIMENTO COOPERATIVA EDIFICATRICE L'AMICIZIA SOCIETÀ
COOPERATIVA A.R.L. IN LIQUIDAZIONE, c.c. 84032100483, in persona dei curatori fallimentari dott.ssa Elisabetta Faggi e dott. Stefano Conti, rappresentato e difeso dall'avv.
Marco Santini, elettivamente domiciliato in Prato, via Francesco Ferrucci n. 203/c, presso lo studio del difensore;

CONVENUTO

OGGETTO: Azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.
Decisa a Prato in data 17/02/2024 sulle seguenti conclusioni:
Attori: reitera la richiesta di supplemento di CTU già formulata alla scorsa udienza;
in subordine precisa le conclusioni come in atto di citazione («in via principale: accertare l'autenticità delle pagina 1 di 19

sottoscrizioni apposte in calce agli atti di prenotazione di alloggio in proprietà di cui alle premesse del presente atto. Emettere sentenza ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti dei contratti di assegnazione in proprietà non conclusi in relazione agli immobili oggetto degli atti di prenotazione sottoscritti dai singoli attori in data 24 ottobre 2008. Accertare i costi necessari al completamento degli appartamenti finiti e rifiniti in ogni sua parte compreso il completamento delle parti comuni. Accertare i costi e gli esborsi necessari agli attori per la eliminazione delle formalità pregiudizievoli che gravano sugli immobili di cui è causa;
accertare il danno subito dagli esponenti per il ritardo nella consegna dell'immobile. Determinare il prezzo di assegnazione dovuto dagli esponenti a saldo previa compensazione/detrazione dei costi e dei danni subiti oggetto delle domande di cui ai punti che precedono. In ogni caso gli attori, fermo e riservato il potere di richiedere la risoluzione dei contratti per inadempimento, si dichiarano pronti e disposti, ove giudizialmente stabilito, ad onorare tutte le rispettive obbligazioni contrattuali
»), previa integrazione della perizia nei termini sopra indicati.
Convenuto: si oppone al supplemento di CTU per i motivi già esposti alla scorsa udienza e conclude come da comparsa di costituzione e risposta del Fallimento («rigetto delle domande, con ordine di cancellazione della trascrizione delle domande attoree agenzia delle entrate ufficio provinciale di Pistoia – territorio registro generale n. 794, registro particolare n. 593 in data 7.2.2014 (doc. 3) e con vittoria delle spese e competenze di lite»).
MOTIVI DELLA DECISIONE
RE MA, NA RI AN, LL MA e AN MA hanno convenuto in giudizio, con citazione, la Cooperativa Edificatrice L'Amicizia Società Cooperativa (di seguito: «la
Cooperativa»), rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento delle domande hanno allegato: di avere stipulato, in data 24/10/2008, tre distinti
«atti di prenotazione di alloggio in proprietà» con la convenuta;
che, in particolare, la proposta sottoscritta da RE MA e da NA RI AN ha ad oggetto l'appartamento n. A1/6, posto nel fabbricato edificato nell'area del Comune di Pistoia in località «Il Fagiolo», tra la via
Fiorentina, la via Erbosa e la via dei Frosini, con annessi box auto e quota indivisa di tutte le pertinenze dello stabile e delle parti comuni;
che la consegna dell'alloggio era stata pattuita in 30 mesi dall'inizio dei lavori, mentre il prezzo di assegnazione era stato stabilito in € 264.500,00, da corrispondersi quanto ad € 39.675,00 al momento della prenotazione e quanto ad € 224.825,00 in dieci rate sulla base dell'andamento dei lavori;
che essi hanno versato la somma di € 226.522,45 oltre Iva;
che la proposta sottoscritta da LL MA ha ad oggetto l'appartamento n. A1/11, ubicato nello stesso fabbricato, con annesso box auto, cantina individuata come n. 5 e quota
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indivisa di pertinenze e parti comuni;
che era prevista la stessa data di consegna;
che il prezzo da versare, di € 164.580,00, doveva essere corrisposto quanto ad € 24.689,00 al momento della prenotazione e quanto ad € 139.900,00 in dieci rate successive in base all'andamento dei lavori;
che l'attrice ha versato la somma di € 141.667,35 oltre Iva;
che la proposta di AN MA ha ad oggetto l'appartamento n. A1/12 dello stesso fabbricato, annessi box auto, cantina e quota di pertinenze e parti comuni;
che era previsto lo stesso termine di consegna;
che il prezzo era stato pattuito in € 169.200,00, da versare quanto ad € 25.320,00 all'atto di prenotazione e quanto ad €
143.820,00 in dieci rate successive in base all'andamento dei lavori;
che l'attore ha versato ad oggi l'importo di € 144.847,19 oltre Iva;
che la convenuta non ha ancora provveduto all'assegnazione;
che, sebbene gli immobili non siano stati completamente ultimati e rifiniti,
l'impresa edile a cui sono stati affidati i lavori, la Biliotti Costruzioni s.r.l., ha interrotto la propria attività, abbandonando il cantiere.
Tanto premesso, avendo interesse a ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo all'assegnazione, hanno chiesto che, nella quantificazione del prezzo che dovrà essere corrisposto a saldo si tenga conto dell'inadempimento della Cooperativa all'obbligo di consegna di immobili finiti e rifiniti in ogni loro parte, del ritardo nella conclusione dei lavori e della presenza di formalità pregiudizievoli, considerato che la convenuta ha garantito che gli immobili sarebbero stati liberi da ipoteche, censi, livelli, trascrizioni, iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali e oneri reali in genere. Hanno poi evidenziato il proprio interesse, per la denegata ipotesi in cui non sia accolta la domanda ex art. 2932 c.c., ad ottenere una sentenza che accerti
l'autenticità delle sottoscrizioni poste sugli atti di prenotazione al fine di poterli trascrivere, rendendoli opponibili ai terzi. Si sono infine riservati di mutare la domanda di adempimento in domanda di risoluzione e di risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda sulla base delle seguenti allegazioni: i soci della Cooperativa hanno prestato il proprio consenso alla posticipazione a data da destinarsi delle assegnazioni nell'assemblea del 9/07/2013, regolarmente convocata, in cui sono stati deliberati all'unanimità l'approvazione del piano industriale e l'accordo di moratoria presentato presso gli istituti bancari, deliberando altresì che le assegnazioni avvengano sulla base delle restrizioni ipotecarie o rimodulazioni debitorie che, dopo l'approvazione dell'accordo con gli istituti bancari, saranno effettuate sulla base dell'ordine con cui le richieste di assegnazione sono state presentate, con la previsione che i soci che lo richiedano possano ripetere l'atto di prenotazione in una scrittura privata autenticata, con possibilità di trascrizione nei registri immobiliari a cura e spese del socio prenotatario o, in
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alternativa, possano procedere con l'atto di assegnazione notarile, mantenendo l'ipoteca a favore della banca, con l'impegno della Cooperativa a cancellarla entro un termine accordato;
che gli attori non hanno impugnato la delibera nei tempi consentiti dalla legge;
che l'accordo di moratoria presentato alle banche non è stato ancora approvato.
Tanto premesso, la Cooperativa ha contestato il proprio inadempimento rilevando che
l'assemblea dei soci ha deciso di posticipare le assegnazioni all'approvazione dell'accordo con gli istituti bancari e alla conseguente restrizione delle ipoteche, a sua volta derivante dalla correlata rimodulazione del debito verso le banche e che, ad oggi, non essendo stato approvato
l'accordo con gli istituti di credito, il processo di assegnazione degli immobili non può essere ancora avviato. Ha poi eccepito che il ricorso al rimedio ex art. 2932 c.c. consentirebbe indebitamente agli attori di sottrarsi all'ordine cronologico di assegnazione delle unità immobiliari ai soci, che si fonda sulla data in cui ciascun socio ha presentato la richiesta di assegnazione. Ha infine evidenziato che, ove anche i soci non avessero consentito la posticipazione delle assegnazioni, la Cooperativa non potrebbe essere giudicata inadempiente perché negli atti di prenotazione degli attori non è previsto un termine per il rogito di assegnazione, dovendo quest'ultimo individuarsi nel momento in cui saranno stati completati e rifiniti gli immobili oggetto degli atti di prenotazione.
Quanto all'eccezione di compensazione degli attori, ritenuta infondata, ha rilevato: che non vi è prova che gli immobili non siano stati completati e rifiniti e, in ogni caso, eventuali incompletezze dovrebbero essere imputate alla responsabilità dell'impresa appaltatrice Biliotti
Costruzioni s.r.l. in quanto la Cooperativa non può essere qualificata come promittente venditore, né i soci prenotatari possono essere considerati come promissari acquirenti;
che gli attori erano stati edotti dell'iscrizione ipotecaria presente sugli alloggi prenotati, come risulta dagli atti di prenotazione, e hanno consentito alla restrizione dell'ipoteca successivamente all'approvazione di un accordo di moratoria con le banche;
che la posticipata consegna non ha causato alcun danno agli attori i quali non hanno allegato e provato alcunché al riguardo, dovendosi in ogni caso addebitare eventuali pregiudizi all'impresa appaltatrice che ha interrotto i lavori.
La causa è stata inizialmente istruita in via documentale in quanto il giudice istruttore primo assegnatario ha ritenuto non necessaria la c.t.u. richiesta dagli attori.
Subentrato questo giudice, la causa, dopo essere stata trattenuta in decisione all'udienza del
13/04/2017, è stata rimessa in istruttoria al fine di rilevare d'ufficio
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