Trib. Roma, sentenza 09/04/2024, n. 6176
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 19318/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19318/2020
Oggi 9 aprile 2024 ad ore 10,15 innanzi alla dott.ssa C F, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. V R, la quale precisa le conclusioni come da memoria conclusiva da ultimo depositata;
per parte opposta è presente l'Avv. M B nonché la parte personalmente. L'Avv. B conclude come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
1. I procuratori delle parti discutono brevemente la causa.
Il giudice si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio, in subordine, la causa con il consenso dei procuratori verrà trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
Verbale chiuso alle ore 10,45
All'esito della Camera di Consiglio (aperta alle ore 11,30) il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue dandone lettura e provvedendo al successivo deposito telematico.
Verbale chiuso alle ore 17,00
Il Giudice
C F
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa C F ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19318/2020 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Valentina Ruggiero e domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso la medesima in Roma, Via Buccari, 3 in virtù di procura in atti
contro
, (Cod. fisc.: con il patrocinio dell'avv. M B CP_1 C.F._2
(C.F. e domicilio eletto presso la medesima in Roma, Via Cunfida 20 in virtù C.F._3 di procura in atti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9 aprile 2024.
Per parte opponente (come da memorie depositate in data 21.02.2023)
“Piaccia al Tribunale ,respinta ogni contraria istanza: 1) Sospendere in via definitiva con effetto retroattivo l'esecuzione del decreto ingiuntivo notificato, opponendosi sin d'ora all'avversa richiesta poiche' la sig.ra e' Lei creditore per la maggior somma di Euro 21.583,34 e quindi nulla e' Parte_1 dovuto al sig ;
2) Nel contempo, accertare e dichiarare il debito del sig CP_1 CP_1 nei confronti della sig.ra per la somma complessiva di Euro 21583,34, come sopra Parte_1 specificato e come comprovato dai documenti che si allegano al fascicolo, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, applicando semmai la compensazione ex art 2041 cc e ss;
3) Dichiarare irripetibili le somme richieste da controparte , trattandosi di alimenti della figlia , per i Persona_1 motivi sopra esposti;
4) Condannare controparte alle spese di lite, oltre oneri accessori e iva e cpap”
Per parte opposta (come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.)
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale, contrariis rejectis,: a) Rigettare l'avversa opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
b) Per l'effetto, pronunciare la condanna di al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 19.582,50 per i titoli dedotti nel ricorso CP_1 monitorio;
ovvero in subordine, e con rispettosa riserva di gravame, della diversa somma che dovesse essere ritenuta di ragione e di giustizia;
in ogni caso oltre interessi legali dalla data del ricorso monitorio e oltre spese della fase monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
c) Condannare in ogni caso l'opponente alle spese e compensi del presente giudizio di opposizione”
OGGETTO: Opposizione a D.I. Ripetizione di indebito
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Al fine di una più agevole comprensione ci si limita a premettere che con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2097/2020 del 28/01/2020 (RG n. Parte_1
1914/20) del Tribunale di Roma, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di CP_1
della complessiva somma di € 19.582,50 oltre interessi e spese di procedura a titolo di
[...] restituzione degli importi da quest'ultimo versati in suo favore, tramite pagamento diretto da parte del datore di lavoro, per il mantenimento della figlia della coppia . Persona_1
La pretesa creditoria consegue alla revoca dell'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento CP_1 ordinario per la figlia, disposta dal Tribunale di Roma con decreto pubblicato il 16.10.2019 (“Ritenuto che la formazione culturale specifica e l'età della ragazza” consentono di esentare il padre dal contributo per il mantenimento della figlia, che
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19318/2020
Oggi 9 aprile 2024 ad ore 10,15 innanzi alla dott.ssa C F, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. V R, la quale precisa le conclusioni come da memoria conclusiva da ultimo depositata;
per parte opposta è presente l'Avv. M B nonché la parte personalmente. L'Avv. B conclude come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n.
1. I procuratori delle parti discutono brevemente la causa.
Il giudice si riserva di decidere all'esito della camera di consiglio, in subordine, la causa con il consenso dei procuratori verrà trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
Verbale chiuso alle ore 10,45
All'esito della Camera di Consiglio (aperta alle ore 11,30) il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue dandone lettura e provvedendo al successivo deposito telematico.
Verbale chiuso alle ore 17,00
Il Giudice
C F
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa C F ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19318/2020 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Valentina Ruggiero e domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso la medesima in Roma, Via Buccari, 3 in virtù di procura in atti
contro
, (Cod. fisc.: con il patrocinio dell'avv. M B CP_1 C.F._2
(C.F. e domicilio eletto presso la medesima in Roma, Via Cunfida 20 in virtù C.F._3 di procura in atti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9 aprile 2024.
Per parte opponente (come da memorie depositate in data 21.02.2023)
“Piaccia al Tribunale ,respinta ogni contraria istanza: 1) Sospendere in via definitiva con effetto retroattivo l'esecuzione del decreto ingiuntivo notificato, opponendosi sin d'ora all'avversa richiesta poiche' la sig.ra e' Lei creditore per la maggior somma di Euro 21.583,34 e quindi nulla e' Parte_1 dovuto al sig ;
2) Nel contempo, accertare e dichiarare il debito del sig CP_1 CP_1 nei confronti della sig.ra per la somma complessiva di Euro 21583,34, come sopra Parte_1 specificato e come comprovato dai documenti che si allegano al fascicolo, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo, applicando semmai la compensazione ex art 2041 cc e ss;
3) Dichiarare irripetibili le somme richieste da controparte , trattandosi di alimenti della figlia , per i Persona_1 motivi sopra esposti;
4) Condannare controparte alle spese di lite, oltre oneri accessori e iva e cpap”
Per parte opposta (come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.)
“Voglia l'Eccellentissimo Tribunale, contrariis rejectis,: a) Rigettare l'avversa opposizione in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
b) Per l'effetto, pronunciare la condanna di al Parte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 19.582,50 per i titoli dedotti nel ricorso CP_1 monitorio;
ovvero in subordine, e con rispettosa riserva di gravame, della diversa somma che dovesse essere ritenuta di ragione e di giustizia;
in ogni caso oltre interessi legali dalla data del ricorso monitorio e oltre spese della fase monitoria come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
c) Condannare in ogni caso l'opponente alle spese e compensi del presente giudizio di opposizione”
OGGETTO: Opposizione a D.I. Ripetizione di indebito
pagina 2 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, come novellato a seguito della legge 18.06.'09 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Al fine di una più agevole comprensione ci si limita a premettere che con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2097/2020 del 28/01/2020 (RG n. Parte_1
1914/20) del Tribunale di Roma, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di CP_1
della complessiva somma di € 19.582,50 oltre interessi e spese di procedura a titolo di
[...] restituzione degli importi da quest'ultimo versati in suo favore, tramite pagamento diretto da parte del datore di lavoro, per il mantenimento della figlia della coppia . Persona_1
La pretesa creditoria consegue alla revoca dell'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento CP_1 ordinario per la figlia, disposta dal Tribunale di Roma con decreto pubblicato il 16.10.2019 (“Ritenuto che la formazione culturale specifica e l'età della ragazza” consentono di esentare il padre dal contributo per il mantenimento della figlia, che
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi