Trib. Cagliari, sentenza 10/01/2024, n. 13
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. R P, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3444/2018 R.A.C.L., promossa da
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. S Parte_1
C, rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. D B per procura Parte_2
speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari Controparte_1 CP_2 presso lo studio dell'avv. A D, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 agosto 2018, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti del (in seguito , esponendo: Controparte_1 CP_2
- di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° giugno 2001, con mansioni di guida dei mezzi aziendali, come operatore di esercizio attualmente inquadrato nel parametro n. 158, area professionale III di cui al C.C.N.L. Autoferrotranvieri;
- di aver precedentemente ricoperto la medesima posizione, inquadrato nel parametro n. 140,
III area professionale del C.C.N.L. succitato, presso la società Organizzazione_1
dal 1° giugno 1997 al 10 agosto 1999, e poi presso dal 12 novembre 1999 al 18 CP_2
giugno 2000, in forza di un contratto di somministrazione intercorso con e ancora Org_2
dal 30 giugno al 31 dicembre 2000, in regime di somministrazione con Parte_3
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- di aver in quel periodo esercitato “attività di guida del mezzo con patente D con CQC (carta di qualificazione conducenti) per coloro che sono addetti al trasporto di merci e passeggeri, di cui alla Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo”;
- che la convenuta considera quale base per l'assegnazione dei parametri retributivi la sola guida effettiva specifica eseguita presso e alle dipendenze della medesima società;
- che conseguentemente ai fini dell'esatto inquadramento nel parametro CP_2
retributivo spettante, non gli ha riconosciuto il pregresso periodo di guida svolto alle dipendenze di terzi e neppure quello di cui la s.p.a. ha beneficiato in virtù di somministrazione, benché si tratti di mansioni identiche;
- che la contrattazione collettiva prevede “un'anzianità di servizio, aziendale, specifica solo ai fini degli scatti di anzianità e non ai fini dei parametri retributivi dell'area professionale di appartenenza”;
- che le modalità di acquisizione dei parametri retributivi sono disciplinate dalla “lett. C) punto 1/1 art 2. CCNL 27.11.2000”, che rinvia, per l'area operativa di esercizio, all'art. 4 del
C.C.N.L. 18 novembre 2004;
- che l'art. 4 cit. prevede, per l'operatore di esercizio, che l'acquisizione dei parametri retributivi sia determinata dalla guida effettiva e non più da un'anzianità specifica;
- che, nella specie, il parametro 140 corrisponde a quello di accesso all'area contrattuale, mentre al parametro 158 si approda dopo 8 anni di guida effettiva, al parametro 175 dopo 16 anni di guida effettiva ed infine dopo i 21 anni si accede al parametro 183;
- che, tenuto conto dei periodi di guida effettiva precedentemente svolta presso imprese terze
e presso in regime di somministrazione, alla data del 1° marzo 2006 egli avrebbe CP_2
già dovuto godere del parametro 158, e alla data del 1° marzo 2014 avrebbe dovuto maturare il diritto al parametro 175.
Sulla base della rappresentazione in fatto e in diritto che precede, ha domandato Parte_1 al Tribunale di “1) […] accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, per le causali di cui in premessa, alla corretta applicazione della disciplina contrattuale, di cui agli istituti contrattuali della guida effettiva ed ai parametri retributivi, ex art. 2 lett. C) punto 1/1 CCNL
27.11.2000 e art. 4 CCNL 18.11.2004;
2) […] accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, per le causali di cui in premessa, al riconoscimento del trattamento economico e normativo quale parametro 158 dalla data del 1.03.2006, il parametro 175 sin dalla data del
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1.03.2014 od altra data meglio vista che sia ritenuta di giustizia, ed ogni ulteriore progressione nei parametri successivi;
3) […] condannare la società Controparte_1
[…] al riconoscimento del trattamento economico e normativo quale il parametro 158 dalla data del 1.03.2006, il parametro 175 sin dalla data del 1.03.2014 od altra data meglio vista che sia ritenuta di giustizia, ed ogni ulteriore progressione nei parametri successivi”.
In subordine ha domandato di “4) […] accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente
[…] alla corretta applicazione della disciplina contrattuale, di cui agli istituti contrattuali della guida effettiva ed ai parametri retributivi, ex art. 2 lett. C) punto 1/1 CCNL 27.11.2000 e art. 4
CCNL 18.11.2004;
5) […] accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente […] al riconoscimento del trattamento economico e normativo quale il parametro 158 dalla data del
1.05.2009, il parametro 175 sin dalla data del 1.05.2017 od altra meglio vista che sia ritenuta di giustizia, ed ogni ulteriore progressione nei parametri successivi;
6) […] condannare la società
[…] al riconoscimento del trattamento economico e normativo quale il parametro 158 dalla data del 1.05.2009, il parametro 175 sin dalla data del 1.05.2017 od altra meglio vista che sia ritenuta di giustizia, ed ogni ulteriore progressione nei parametri successivi […]”.
La società ha resistito in giudizio, con articolate difese. CP_2
Ha eccepito preliminarmente l'inosservanza da parte del ricorrente del disposto dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, e dunque la improcedibilità del ricorso.
Ha anche dedotto l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate “quantomeno fino all'anno
2013, in quanto il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione era costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio”, e in quanto azienda occupante più di 60 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, cui conseguirebbe la stabilità reale del rapporto di lavoro e quindi la decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto.
Nel merito ha rivendicato la corretta interpretazione dell'art. 2 del C.C.N.L.
Autoferrotranvieri, (come integrato e modificato dall'art. 2 dell'Accordo nazionale del 27 novembre 2000 e dall'art. 4 dell'Accordo nazionale del 18 novembre 2004), dal quale emergerebbe chiaramente che “ai fini dell'individuazione della guida effettiva, ciò che rileva è dato unicamente dal periodo di guida svolto nell'ambito e alle dipendenze della medesima azienda”, salvi i “casi previsti dall'art. 18 c. 2, lett. e), legge 422/1997 e dall'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47, terzo comma legge n. 482/1990”.
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2. Deve, innanzitutto, essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società convenuta, avuto riguardo al fatto che, in conformità all'orientamento espresso sul punto dalla
Suprema Corte, del tutto condivisibile in quanto aderente alla lettera e alla ratio delle previsioni contenute nell'art. 10, r.d. 148/1931, deve affermarsi “l'irrilevanza delle procedure amministrative nei casi in cui l'azione giudiziaria non costituisca impugnazione di un provvedimento, ma tenda al diretto accertamento da parte del giudice delle condizioni per il sorgere di un diritto soggettivo” (così Cass. civ., Sez. L, 8 maggio 1992, n. 5465, in motivazione).
3. Nel merito, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3.1. Su una questione analoga a quella qui in esame il Tribunale di Cagliari, in altra composizione monocratica, si è espresso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. R P, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3444/2018 R.A.C.L., promossa da
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. S Parte_1
C, rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. D B per procura Parte_2
speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari Controparte_1 CP_2 presso lo studio dell'avv. A D, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 agosto 2018, ha agito in giudizio nei Parte_1
confronti del (in seguito , esponendo: Controparte_1 CP_2
- di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in forza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° giugno 2001, con mansioni di guida dei mezzi aziendali, come operatore di esercizio attualmente inquadrato nel parametro n. 158, area professionale III di cui al C.C.N.L. Autoferrotranvieri;
- di aver precedentemente ricoperto la medesima posizione, inquadrato nel parametro n. 140,
III area professionale del C.C.N.L. succitato, presso la società Organizzazione_1
dal 1° giugno 1997 al 10 agosto 1999, e poi presso dal 12 novembre 1999 al 18 CP_2
giugno 2000, in forza di un contratto di somministrazione intercorso con e ancora Org_2
dal 30 giugno al 31 dicembre 2000, in regime di somministrazione con Parte_3
pagina 1 di 11
- di aver in quel periodo esercitato “attività di guida del mezzo con patente D con CQC (carta di qualificazione conducenti) per coloro che sono addetti al trasporto di merci e passeggeri, di cui alla Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo”;
- che la convenuta considera quale base per l'assegnazione dei parametri retributivi la sola guida effettiva specifica eseguita presso e alle dipendenze della medesima società;
- che conseguentemente ai fini dell'esatto inquadramento nel parametro CP_2
retributivo spettante, non gli ha riconosciuto il pregresso periodo di guida svolto alle dipendenze di terzi e neppure quello di cui la s.p.a. ha beneficiato in virtù di somministrazione, benché si tratti di mansioni identiche;
- che la contrattazione collettiva prevede “un'anzianità di servizio, aziendale, specifica solo ai fini degli scatti di anzianità e non ai fini dei parametri retributivi dell'area professionale di appartenenza”;
- che le modalità di acquisizione dei parametri retributivi sono disciplinate dalla “lett. C) punto 1/1 art 2. CCNL 27.11.2000”, che rinvia, per l'area operativa di esercizio, all'art. 4 del
C.C.N.L. 18 novembre 2004;
- che l'art. 4 cit. prevede, per l'operatore di esercizio, che l'acquisizione dei parametri retributivi sia determinata dalla guida effettiva e non più da un'anzianità specifica;
- che, nella specie, il parametro 140 corrisponde a quello di accesso all'area contrattuale, mentre al parametro 158 si approda dopo 8 anni di guida effettiva, al parametro 175 dopo 16 anni di guida effettiva ed infine dopo i 21 anni si accede al parametro 183;
- che, tenuto conto dei periodi di guida effettiva precedentemente svolta presso imprese terze
e presso in regime di somministrazione, alla data del 1° marzo 2006 egli avrebbe CP_2
già dovuto godere del parametro 158, e alla data del 1° marzo 2014 avrebbe dovuto maturare il diritto al parametro 175.
Sulla base della rappresentazione in fatto e in diritto che precede, ha domandato Parte_1 al Tribunale di “1) […] accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, per le causali di cui in premessa, alla corretta applicazione della disciplina contrattuale, di cui agli istituti contrattuali della guida effettiva ed ai parametri retributivi, ex art. 2 lett. C) punto 1/1 CCNL
27.11.2000 e art. 4 CCNL 18.11.2004;
2) […] accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente, per le causali di cui in premessa, al riconoscimento del trattamento economico e normativo quale parametro 158 dalla data del 1.03.2006, il parametro 175 sin dalla data del
pagina 2 di 11
1.03.2014 od altra data meglio vista che sia ritenuta di giustizia, ed ogni ulteriore progressione nei parametri successivi;
3) […] condannare la società Controparte_1
[…] al riconoscimento del trattamento economico e normativo quale il parametro 158 dalla data del 1.03.2006, il parametro 175 sin dalla data del 1.03.2014 od altra data meglio vista che sia ritenuta di giustizia, ed ogni ulteriore progressione nei parametri successivi”.
In subordine ha domandato di “4) […] accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente
[…] alla corretta applicazione della disciplina contrattuale, di cui agli istituti contrattuali della guida effettiva ed ai parametri retributivi, ex art. 2 lett. C) punto 1/1 CCNL 27.11.2000 e art. 4
CCNL 18.11.2004;
5) […] accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente […] al riconoscimento del trattamento economico e normativo quale il parametro 158 dalla data del
1.05.2009, il parametro 175 sin dalla data del 1.05.2017 od altra meglio vista che sia ritenuta di giustizia, ed ogni ulteriore progressione nei parametri successivi;
6) […] condannare la società
[…] al riconoscimento del trattamento economico e normativo quale il parametro 158 dalla data del 1.05.2009, il parametro 175 sin dalla data del 1.05.2017 od altra meglio vista che sia ritenuta di giustizia, ed ogni ulteriore progressione nei parametri successivi […]”.
La società ha resistito in giudizio, con articolate difese. CP_2
Ha eccepito preliminarmente l'inosservanza da parte del ricorrente del disposto dell'art. 10 del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, e dunque la improcedibilità del ricorso.
Ha anche dedotto l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate “quantomeno fino all'anno
2013, in quanto il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione era costituito dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio”, e in quanto azienda occupante più di 60 dipendenti a tempo pieno e indeterminato, cui conseguirebbe la stabilità reale del rapporto di lavoro e quindi la decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto.
Nel merito ha rivendicato la corretta interpretazione dell'art. 2 del C.C.N.L.
Autoferrotranvieri, (come integrato e modificato dall'art. 2 dell'Accordo nazionale del 27 novembre 2000 e dall'art. 4 dell'Accordo nazionale del 18 novembre 2004), dal quale emergerebbe chiaramente che “ai fini dell'individuazione della guida effettiva, ciò che rileva è dato unicamente dal periodo di guida svolto nell'ambito e alle dipendenze della medesima azienda”, salvi i “casi previsti dall'art. 18 c. 2, lett. e), legge 422/1997 e dall'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47, terzo comma legge n. 482/1990”.
pagina 3 di 11
2. Deve, innanzitutto, essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società convenuta, avuto riguardo al fatto che, in conformità all'orientamento espresso sul punto dalla
Suprema Corte, del tutto condivisibile in quanto aderente alla lettera e alla ratio delle previsioni contenute nell'art. 10, r.d. 148/1931, deve affermarsi “l'irrilevanza delle procedure amministrative nei casi in cui l'azione giudiziaria non costituisca impugnazione di un provvedimento, ma tenda al diretto accertamento da parte del giudice delle condizioni per il sorgere di un diritto soggettivo” (così Cass. civ., Sez. L, 8 maggio 1992, n. 5465, in motivazione).
3. Nel merito, il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
3.1. Su una questione analoga a quella qui in esame il Tribunale di Cagliari, in altra composizione monocratica, si è espresso
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