Trib. Venezia, sentenza 22/02/2024, n. 579

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 22/02/2024, n. 579
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 579
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S Z, ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6070/2023 promossa da:
(c.f. , in Parte_1 C.F._1 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
e , con l'Avv. D F
[...] Persona_2 Parte_2
e contro
Questura di Verona, in persona del Signor Questore pro tempore, (c.f. P.IVA_1
, in persona del Signor Ministro pro tempore, (c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_2 l'Avvocatura di Stato
In punto: Ricorso ex art. 20 del D. L.vo n° 150/2011 ed ex art. 3 comma 1 lettera e) della Legge n°
46/2017.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.04.2023 la ricorrente Parte_1
nata in Sri Lanka (EE) il 20 Novembre 1976 (c.f. ,
[...] C.F._1 residente a Brenzone sul Garda (VR) Via Marniga n° 29 in proprio ed anche quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nato a Verona il 15 Persona_1
Ottobre 2007 e nato a Verona il 16 Maggio 2011 Persona_3 entrambi residenti presso la madre in Brenzone sul Garda (VR) Via Marniga n° 29, proponeva impugnazione avverso i provvedimenti della Questura di Verona, con i quali veniva rigettata, nei confronti della ricorrente e del figlio , l'istanza di aggiornamento del Persona_1 titolo di soggiorno rappresentato dal permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo e, nei confronti del figlio , veniva revocato e ritirato il titolo di Persona_4 soggiorno, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei decreti impugnati, l'annullamento dei decreti stessi e di ogni altro atto collegato e conseguente.
Si costituiva il , contestando ogni avversa pretesa e, richiamandosi ai motivi esposti nella CP_1 relazione della Questura di Verona, evidenziava l'assenza non giustificata e prolungata dal territorio italiano, chiedendo pertanto il rigetto della domanda.
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pagina 1 di 3
La ricorrente risulta aver fatto ingresso in Italia nell'anno 2000 e aver ottenuto in data 03.03.2003 il rilascio del primo permesso di soggiorno per “lavoro subordinato”, beneficiando della “sanatoria” di cui alla Legge 189/2002, con validità iniziale fino al 05.03.2004 e successivi
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