Trib. Napoli, sentenza 12/07/2024, n. 7046

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 12/07/2024, n. 7046
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7046
Data del deposito : 12 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa M I R Presidente
Dott.ssa V C Gdice
Dott. G O Gdice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 26998 R.G. dell'anno 2023, proposta
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Sammichele di Bari (BA) alla via T. Tasso n. 21/2, presso lo studio dell'Avv.
SPINELLI RAFFAELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto introduttivo;

NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli;

INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.03.2024 rinviata al 5.07.2024, il procuratore costituito – nonché la parte personalmente – si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'integrale accoglimento delle domande – ivi contenute – di rettificazione del sesso anagrafico, da femminile a maschile, e di cambio del nome, da a , negli atti Pt_1 Persona_1
dello stato civile.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.12.2023 chiedeva la rettificazione del sesso Parte_1
anagrafico indicato negli atti dello stato civile, con l'indicazione della dicitura “sesso maschile” in sostituzione del “sesso femminile” e la rettificazione del nome anagrafico in ”. Precisava, sul punto, che le era stata diagnosticata una disforia Persona_1
di genere in soggetto adulto, biologicamente femmina, senza disordine della differenziazione sessuale.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 7.3.2024, verificata la corretta costituzione del rapporto processuale e sentito il ricorrente, il Tribunale rinviava la causa al 5.7.2024 per consentire il deposito di documentazione sanitaria integrativa.
Verificato il predetto deposito, la ricorrente precisava la domanda - chiedendo che il nuovo nome anagrafico fosse e non - e il Tribunale Per_1 Persona_1
riservava la causa in decisione.
La domanda proposta da è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Parte_1
Ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, accogliendo, pertanto, l'impostazione in base alla quale, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico- sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzata la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. civ. n. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una
“disforia di genere” determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento
della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, «il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra “soma e psiche” non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico» (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. n. 162/1984, la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale
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