Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 41

TRIB Urbino
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Urbino
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 41
Giurisdizione : Trib. Urbino
Numero : 41
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N.389 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 389 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
Il sig. nato a [...] il [...] residente a [...]
Calvillano 59/1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianfabio Brandi,
E
la sig.ra nata a [...] il [...], residente in [...]
59/1 Montecopiolo (RN) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Samuela
Melini.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 01/08/2024, i ricorrenti, esponevano:
“Gli istanti hanno contratto matrimonio in data 21.02.2009 in Montecopiolo (RN) trascritto al n. 2 parte 1° , come risulta da estratto dell'atto di matrimonio ( all. 5));


i coniugi all'atto del matrimonio hanno scelto il regime di separazione dei beni;
dopo il matrimonio, i coniugi si sono stabiliti a Montecopiolo (RN) via Calvillano n. 59/1 nella casa coniugale di proprietà del marito;

Dal matrimonio, come risulta da certificato di residenza e stato di famiglia con rapporto di parentela ( all-. 6) sono nati due figli:
nata a [...] il [...], studentessa del liceo artistico Scuola Persona_1
del Libro di Urbino e , nato a [...] il [...], che ha frequentato la seconda Per_2
elementare a Montecopiolo (RN);
Il sig. è titolare di partita iva agricola fino ad € 7.000,00 di reddito, non è né Parte_1
coltivatore diretto né (IAP) imprenditore agricolo a titolo principale (doc.9), infatti coltiva una piccola porzione di terreno di circa tre ettari n comune di Montecopiolo, vicino a casa di proprietà della di lui madre.
La sig.ra ha contratto di lavoro a tempo determinato dal 01.04.2024 al Parte_2
30.09.2024, solitamente lavorava saltuariamente come cameriera nei fine settimana con contratto a chiamata inidoneo a maturare reddito;

I due coniugi dichiarano, ad oggi, di essere economicamente autosufficienti.
A seguito di insorte incompatibilità caratteriali è venuto a mancare l'affectio maritalis necessario alla convivenza;
”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati e nel mutuo rispetto, la sig.ra Parte_2
contestualmente alla firma del presente atto, uscirà definitivamente dalla casa coniugale e porterà altrove la propria residenza,
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