Trib. Milano, sentenza 04/10/2024, n. 8583

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 04/10/2024, n. 8583
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 8583
Data del deposito : 4 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 22152/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22152/2023 promossa da:

IR GN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. TRIZZINO GASPARE e dell'avv. MAGNANI SILVIA ([...]) VIA ALFONSO LAMARMORA 6 20122 MILANO, elettivamente domiciliato in PIAZZA VELASCA 6 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro

GN RE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CERIANI ELIA, elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 40/4 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I

pagina 1 di 8 Conclusioni di parte attrice nel merito:
- accertare e dichiarare la qualità di erede con beneficio di inventario della Dr.ssa RG GN e per l'effetto dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva RGE n. 1983/2022 per i motivi esposti in narrativa e, pertanto, l'inesistenza del diritto del Signor EA GN a sottoporre i beni personali della Dr.ssa RG GN a pignoramento e, quindi, dichiarare privo di efficacia il pignoramento introdotto;

- dichiarare la nullità e l'infondatezza della procedura esecutiva RGE n. 8695/2022 per i motivi esposti in narrativa e, pertanto, l'inesistenza del diritto del Signor EA GN a sottoporre i beni personali della Dr.ssa RG GN a pignoramento e, quindi, dichiarare privo di efficacia il pignoramento introdotto.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltte IVA, CPA e spese generali come per legge
Conclusioni di parte convenuta
In via principale nel merito:
RIGETTARE le domande promosse dalla Sig.ra RG GN perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, e per l'effetto DICHIARARE la Sig.ra RG GN decaduta dal beneficio di inventario, con ogni conseguenza di legge, stante il mancato completamento dell'inventario, nei termini di legge, dell'inventario del Sig. VA GN, nonché per aver omesso la Sig.ra RG GN di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Elìa Ceriani.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
EA GN ha promosso nei confronti della sorella RG GN due procedure esecutive (RGE 1983/2022 e 8695/2022) in forza di titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo da lui ottenuto nei confronti del padre VA/GI GN, sarto noto a livello mondiale, e dalla sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Non è contestato che le procedure esecutive abbiano aggredito beni personali dell'esecutata, che vi si è opposta lamentando, con unico motivo qualificabile ex art. 615 c.p.c., di avere accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario (doc. 7 di parte attrice) e di non dover, pertanto, rispondere con beni personali.
EA GN, eccepisce che la sorella ha “perso la qualifica di erede con beneficio inventario” per non avere completato l'inventario nei termini (art. 487 secondo comma c.c.) e per avere omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità (art. 494 c.c.).
pagina 2 di 8
Entrambi i GGEE hanno sospeso le rispettive procedure esecutive e la debitrice ha introdotto la presente fase di merito.
Ora, unica questione controversa è se RG GN sia erede con beneficio di inventario – e pertanto non deve rispondere dei debiti ereditari con i suoi beni personali – o erede pura e semplice:
- vuoi per non avere completato l'inventario nei termini di legge,
- vuoi per avere omesso in mala fede di denunziare beni appartenenti all'eredità.
L'opponente evidenzia di avere redatto ben 3 inventari e di non avere taciuto in mala fede l'esistenza di eventuali altri beni ereditari, precisando che l'onere della prova dell'esistenza di altri beni nel compendio ereditario - e della sua mala fede nel non averli indicati nell'inventario stesso - grava sulla controparte, atteso che “va data continuità al principio di diritto secondo cui l'onere della prova dell'occultamento doloso, nell'inventario, di un bene appartenente all'eredità incombe a colui che invoca la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario, dovendo la buona fede dell'erede essere presunta fino a prova contraria (Cass., Sez. II, 23 maggio 1962, n. 1177).” (Cass. 24171/2013)
Per il tenore di vita del defunto e l'accesa conflittualità tra i chiamati all'eredità, le operazioni di inventario i cui verbali integrali sono in atti, hanno avuto un andamento decisamente peculiare.
Il 13 aprile 2018 il Notaio Redaelli, presenti entrambi i fratelli parti di questa causa, iniziava l'inventario chiedendo ai presenti di “dichiarare le attività” e:
Preliminarmente i comparenti dichiarano e danno atto che l'ultimo domicilio del de cuius era in Milano, via Palestro n. 24, quindi si chiede di procedere ad inventariare i beni mobili di compendio dell'e redità del signor GN VA nel domicilio di quest'ultimo eventualmente presenti.
Vengono quindi inventariati una serie di beni mobili ivi presenti, ma
Si precisa che non è possibile completare l'inventario del contenuto dei molteplici scatoloni presenti nelle stanze per espressa opposizione all'apertura manifestata dalla signora GN RG, che qui la conferma e della signora NO RA all'uopo presente.

A questo punto le parti mi chiedono di sospendere le operazioni di inventario e di proseguirlo in un secondo momento.

Il signor GN EA dichiara di riservarsi verifiche.
Viene quindi fatta espressa riserva di procedere ad inventariare le restanti attività e passività di compendio dell'eredità.
Il signor GN EA, in merito a ciò che la signora GN RG ha dichiarato estraneo all'eredità,
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