Trib. Bologna, sentenza 19/12/2023, n. 2860
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Testo completo
N. R.G. 9301/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr.ssa S M Presidente rel. dr.ssa F N Giudice dr.ssa Arianna D'Addabbo Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, avente ad oggetto ricorso ex Legge 164/1982, promosso da:
alias , nato ad Altamura (Bari) il 20 ottobre 1972 (c.f. Parte_1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. M G S ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Bergamo, via Sant'Antonino n. 20 presso il difensore
ATTORE contro
nata a Santeramo in Colle (BA) il 1° maggio 1998 (c.f. CP_1
), C.F._2
nata a Santeramo in Colle (BA) il 10 novembre 2001 (c.f. CP_2
), C.F._3
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI L'attore conclude come da verbale di udienza del 19 dicembre 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 282 decies c.p.c. Parte_1
(attualmente di stato libero) ha convenuto in giudizio le sue figlie e e il CP_1 CP_2
P.M. presso il Tribunale di Bologna, domandando di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei propri caratteri sessuali maschili in caratteri sessuali femminili e che sia disposta la rettificazione degli atti di stato civile con modificazione del genere da maschile in femminile e del nome da
“ ” a . Pt_1 Per_1
A sostegno delle proprie istanze la persona attrice ha esposto che: pagina 1 di 9
- pur essendo anagraficamente di sesso maschile, ha da tempo preso coscienza della difformità tra la propria identità anagrafica e fisica da un lato e proprie caratteristiche psichiche dall'altro;
- nel 2018 ha intrapreso un percorso di valutazione psicodiagnostica presso il Org_1 di Bologna nel corso del quale è stata confermata la diagnosi di disforia di genere;
- dallo stesso anno utilizza l'alias “ e si riferisce a se stessa con pronomi e Per_1 desinenze femminili;
- dal giugno del 2020, in seguito alla valutazione psicologica favorevole, ha iniziato presso il Policlinico la terapia ormonale sostitutiva che le ha consentito di Org_2 acquisire tratti fenotipici prettamente femminili;
- nello stesso anno ha effettuato il “coming out” con le figlie e la ex moglie e conduce la propria vita sociale e lavorativa presentandosi al femminile;
- la differenza tra i propri documenti di identità maschili e la sua identità psicologica femminile le provoca un crescente disagio. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
****** La persona attrice è comparsa personalmente all'udienza del 16 novembre 2023 e nel corso dell'interrogatorio libero ha ribadito il contenuto dell'atto di citazione e la sua ferma volontà di procedere agli interventi di riattribuzione del sesso e di ottenere la rettifica degli atti di stato civile. Ha in particolare riferito che:
- da più di venti anni le piace vestirsi da donna, andare in giro con i tacchi, e in generale “essere donna”;
- si è sposata il 10 maggio 1997 e si è separata dopo 8 anni;in seguito il matrimonio è stato annullato in quanto la sua ex moglie, alla quale ha confessato la sua femminilità, non ha accettato che si volesse travestire da donna, gli piacessero gli uomini e volesse essere donna;
- dopo la separazione si è trasferita a Roma e poi, nel 2012, a Bologna;
- a Roma è entrata in contatto con il mondo gay e quello trans, si è resa conto della sua disforia di genere e ne ha parlato con la moglie;
- fin dagli ultimi tempi di permanenza a Roma e nel corso di tutto il suo soggiorno a Bologna si veste da donna, si comporta come una donna e nella vita sociale e sul lavoro tutti la chiamano ;Per_1
- ha un compagno, con cui convive e che accetta la sua femminilità;
- le sue figlie, dopo le normali difficoltà iniziali, hanno accettato la sua disforia di genere, tanto che ora è in buoni rapporti con loro e le sente spesso;
- lavora presso la , una società di controllo della sicurezza e svolge Org_3 servizio a “ ” controllando gli scontrini delle persone all'uscita dal negozio;Org_4
- la sua scelta di vita al femminile è irreversibile e dopo la femminilizzazione del suo corpo si sente in armonia con se stessa, a differenza di prima;
- vorrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari;
pagina 2 di 9
- il fatto che nei suoi documenti sia indicato un nome maschile è per lei fonte di imbarazzo: quando va in ospedale o a fare esami del sangue e la chiamano ” ci Pt_1 resta molto male e ne soffre;inoltre le è capitato che in colloqui di lavoro quando vedevano il suo aspetto femminile e leggevano il nome maschile sui documenti facessero fatica ad assumerla;per questo, adeguare le sue generalità anagrafiche al genere d'elezione sarebbe molto importante. Nell'udienza del 19 dicembre 2023 la causa è stata discussa oralmente davanti al Collegio e la la parte costituita ha precisato le conclusioni.
2. La dott.ssa P S nella relazione datata 19 agosto 2020 e integrata il 29 novembre 2023, ha evidenziato che la persona Pt_1
- è cresciuta in un contesto socio educativo “caratterizzato da grande chiusura e rigidità che hanno contribuito all'assunzione da parte dell'utente di un'identità eterosessuale di facciata (matrimonio e figli) che le ha consentito per lungo tempo di vivere entro i confini delle aspettative relative al genere assegnato, affermando in modo parziale e nascosto il ruolo e l'identità desiderati”;
- è giunta alla consultazione mostrando un aspetto fisico e un modo di porsi e relazionarsi già femminili e tali aspetti si sono ulteriormente consolidati “in direzione irreversibilmente femminile” grazie all'assunzione, dal 2018, di terapia ormonale sotto la guida della prof.ssa , che, segnando l'avvio delle modificazioni Per_2 corporee, ha aiutato la paziente a conquistare pienamente “la propria identificazione femminile corporea e ideativa”;
- da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale;
- presenta “una valida, soddisfacente ed irreversibile percezione di S e del proprio S corporeo al femminile considerato dalla stessa integrato e inconvertibile, presentandosi come donna nei vari ambiti di vita”;Ha osservato che non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo attivi e il funzionamento della personalità della persona appare in relativo compenso;il Pt_1 profilo che emerge dai test e dai colloqui di screening non evidenzia alcun elemento di interesse clinico al di fuori dell'incongruenza di genere già menzionata. Ha concluso che “la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto all'autodeterminazione, Parte_1 Per_1 permetterebbe di evitare gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta nella quotidianità”. E' stata inoltre allegata una valutazione dell'endocrinologa prof.ssa
[...]
datata 22 dicembre 2022, da cui emerge che la paziente dalla fine di Per_3 giugno 2020 assume una terapia ormonale per ridurre le caratteristiche fenotipiche maschili e indurre quelle femminili. La prof.ssa ha inoltre escluso Per_2
pagina 3 di 9
controindicazioni sia all'intervento chirurgico di riattribuzione del sesso, sia alla rettificazione anagrafica.
3. La domanda della persona attrice deve essere accolta.
3A. Va concessa l'autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a femminili. Invero, la dott.ssa STELLA e la prof. nei menzionati documenti Per_2 hanno dato atto della disforia di genere della persona e della sofferenza che Pt_1 deriva alla stessa dalla discordanza tra l'identità di genere femminile sentita come propria e le caratteristiche fisiche maschili che ancora in parte la contraddistinguono, nonché degli effetti positivi, sia psicologici che sociali, ottenuti con la terapia ormonale e la femminilizzazione del suo corpo e della presumibile irreversibilità della situazione. La stessa attrice ha confermato in udienza la sua ferma e irreversibile volontà di adeguare pienamente le sue caratteristiche fisiche al genere a cui sente, senza dubbi né incertezze, di appartenere. 3B. Del pari deve essere accolta la domanda di rettifica anagrafica 3Ba. La giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai consolidata nel ritenere che ai fini dell'accoglimento di tale istanza sia decisiva la serietà e irreversibilità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, mentre l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (che peraltro in questo caso è stato richiesto e autorizzato) non sia necessario (cfr. Cass, Sezione I sentenza n. 15.138 del 20 luglio 2015, che ha stabilito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 della L. n.164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. Nella decisione in esame la Cassazione ha esaminato il complesso delle norme interessate. In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno ricordato che il diritto al cambiamento di sesso rientra nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale “la legge n.164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Ne discende che l'interpretazione della L. n. 164 del 1982 deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in “una civiltà giuridica in continua evoluzione”, in quanto soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il pagina 4 di 9
fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale. Tornando al dato normativo, l'art.1 L. cit. stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione Prima civile
Il Tribunale di Bologna, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr.ssa S M Presidente rel. dr.ssa F N Giudice dr.ssa Arianna D'Addabbo Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di primo grado sopra emarginato, avente ad oggetto ricorso ex Legge 164/1982, promosso da:
alias , nato ad Altamura (Bari) il 20 ottobre 1972 (c.f. Parte_1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. M G S ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Bergamo, via Sant'Antonino n. 20 presso il difensore
ATTORE contro
nata a Santeramo in Colle (BA) il 1° maggio 1998 (c.f. CP_1
), C.F._2
nata a Santeramo in Colle (BA) il 10 novembre 2001 (c.f. CP_2
), C.F._3
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI L'attore conclude come da verbale di udienza del 19 dicembre 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 282 decies c.p.c. Parte_1
(attualmente di stato libero) ha convenuto in giudizio le sue figlie e e il CP_1 CP_2
P.M. presso il Tribunale di Bologna, domandando di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei propri caratteri sessuali maschili in caratteri sessuali femminili e che sia disposta la rettificazione degli atti di stato civile con modificazione del genere da maschile in femminile e del nome da
“ ” a . Pt_1 Per_1
A sostegno delle proprie istanze la persona attrice ha esposto che: pagina 1 di 9
- pur essendo anagraficamente di sesso maschile, ha da tempo preso coscienza della difformità tra la propria identità anagrafica e fisica da un lato e proprie caratteristiche psichiche dall'altro;
- nel 2018 ha intrapreso un percorso di valutazione psicodiagnostica presso il Org_1 di Bologna nel corso del quale è stata confermata la diagnosi di disforia di genere;
- dallo stesso anno utilizza l'alias “ e si riferisce a se stessa con pronomi e Per_1 desinenze femminili;
- dal giugno del 2020, in seguito alla valutazione psicologica favorevole, ha iniziato presso il Policlinico la terapia ormonale sostitutiva che le ha consentito di Org_2 acquisire tratti fenotipici prettamente femminili;
- nello stesso anno ha effettuato il “coming out” con le figlie e la ex moglie e conduce la propria vita sociale e lavorativa presentandosi al femminile;
- la differenza tra i propri documenti di identità maschili e la sua identità psicologica femminile le provoca un crescente disagio. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
****** La persona attrice è comparsa personalmente all'udienza del 16 novembre 2023 e nel corso dell'interrogatorio libero ha ribadito il contenuto dell'atto di citazione e la sua ferma volontà di procedere agli interventi di riattribuzione del sesso e di ottenere la rettifica degli atti di stato civile. Ha in particolare riferito che:
- da più di venti anni le piace vestirsi da donna, andare in giro con i tacchi, e in generale “essere donna”;
- si è sposata il 10 maggio 1997 e si è separata dopo 8 anni;in seguito il matrimonio è stato annullato in quanto la sua ex moglie, alla quale ha confessato la sua femminilità, non ha accettato che si volesse travestire da donna, gli piacessero gli uomini e volesse essere donna;
- dopo la separazione si è trasferita a Roma e poi, nel 2012, a Bologna;
- a Roma è entrata in contatto con il mondo gay e quello trans, si è resa conto della sua disforia di genere e ne ha parlato con la moglie;
- fin dagli ultimi tempi di permanenza a Roma e nel corso di tutto il suo soggiorno a Bologna si veste da donna, si comporta come una donna e nella vita sociale e sul lavoro tutti la chiamano ;Per_1
- ha un compagno, con cui convive e che accetta la sua femminilità;
- le sue figlie, dopo le normali difficoltà iniziali, hanno accettato la sua disforia di genere, tanto che ora è in buoni rapporti con loro e le sente spesso;
- lavora presso la , una società di controllo della sicurezza e svolge Org_3 servizio a “ ” controllando gli scontrini delle persone all'uscita dal negozio;Org_4
- la sua scelta di vita al femminile è irreversibile e dopo la femminilizzazione del suo corpo si sente in armonia con se stessa, a differenza di prima;
- vorrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari;
pagina 2 di 9
- il fatto che nei suoi documenti sia indicato un nome maschile è per lei fonte di imbarazzo: quando va in ospedale o a fare esami del sangue e la chiamano ” ci Pt_1 resta molto male e ne soffre;inoltre le è capitato che in colloqui di lavoro quando vedevano il suo aspetto femminile e leggevano il nome maschile sui documenti facessero fatica ad assumerla;per questo, adeguare le sue generalità anagrafiche al genere d'elezione sarebbe molto importante. Nell'udienza del 19 dicembre 2023 la causa è stata discussa oralmente davanti al Collegio e la la parte costituita ha precisato le conclusioni.
2. La dott.ssa P S nella relazione datata 19 agosto 2020 e integrata il 29 novembre 2023, ha evidenziato che la persona Pt_1
- è cresciuta in un contesto socio educativo “caratterizzato da grande chiusura e rigidità che hanno contribuito all'assunzione da parte dell'utente di un'identità eterosessuale di facciata (matrimonio e figli) che le ha consentito per lungo tempo di vivere entro i confini delle aspettative relative al genere assegnato, affermando in modo parziale e nascosto il ruolo e l'identità desiderati”;
- è giunta alla consultazione mostrando un aspetto fisico e un modo di porsi e relazionarsi già femminili e tali aspetti si sono ulteriormente consolidati “in direzione irreversibilmente femminile” grazie all'assunzione, dal 2018, di terapia ormonale sotto la guida della prof.ssa , che, segnando l'avvio delle modificazioni Per_2 corporee, ha aiutato la paziente a conquistare pienamente “la propria identificazione femminile corporea e ideativa”;
- da alcuni anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuta come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale;
- presenta “una valida, soddisfacente ed irreversibile percezione di S e del proprio S corporeo al femminile considerato dalla stessa integrato e inconvertibile, presentandosi come donna nei vari ambiti di vita”;Ha osservato che non sono rilevabili quadri psicopatologici di rilievo attivi e il funzionamento della personalità della persona appare in relativo compenso;il Pt_1 profilo che emerge dai test e dai colloqui di screening non evidenzia alcun elemento di interesse clinico al di fuori dell'incongruenza di genere già menzionata. Ha concluso che “la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto all'autodeterminazione, Parte_1 Per_1 permetterebbe di evitare gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta nella quotidianità”. E' stata inoltre allegata una valutazione dell'endocrinologa prof.ssa
[...]
datata 22 dicembre 2022, da cui emerge che la paziente dalla fine di Per_3 giugno 2020 assume una terapia ormonale per ridurre le caratteristiche fenotipiche maschili e indurre quelle femminili. La prof.ssa ha inoltre escluso Per_2
pagina 3 di 9
controindicazioni sia all'intervento chirurgico di riattribuzione del sesso, sia alla rettificazione anagrafica.
3. La domanda della persona attrice deve essere accolta.
3A. Va concessa l'autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da maschili a femminili. Invero, la dott.ssa STELLA e la prof. nei menzionati documenti Per_2 hanno dato atto della disforia di genere della persona e della sofferenza che Pt_1 deriva alla stessa dalla discordanza tra l'identità di genere femminile sentita come propria e le caratteristiche fisiche maschili che ancora in parte la contraddistinguono, nonché degli effetti positivi, sia psicologici che sociali, ottenuti con la terapia ormonale e la femminilizzazione del suo corpo e della presumibile irreversibilità della situazione. La stessa attrice ha confermato in udienza la sua ferma e irreversibile volontà di adeguare pienamente le sue caratteristiche fisiche al genere a cui sente, senza dubbi né incertezze, di appartenere. 3B. Del pari deve essere accolta la domanda di rettifica anagrafica 3Ba. La giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai consolidata nel ritenere che ai fini dell'accoglimento di tale istanza sia decisiva la serietà e irreversibilità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, mentre l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari (che peraltro in questo caso è stato richiesto e autorizzato) non sia necessario (cfr. Cass, Sezione I sentenza n. 15.138 del 20 luglio 2015, che ha stabilito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.1 della L. n.164 del 1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art.31, comma 4, del d.lgs. n.150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. Nella decisione in esame la Cassazione ha esaminato il complesso delle norme interessate. In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno ricordato che il diritto al cambiamento di sesso rientra nell'area dei diritti inviolabili della persona, come sancito dalla sentenza n.161 del 1985 della Corte costituzionale, secondo la quale “la legge n.164 del 1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. Ne discende che l'interpretazione della L. n. 164 del 1982 deve tener conto dell'iscrizione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere in “una civiltà giuridica in continua evoluzione”, in quanto soggetta alle modificazioni dell'approccio scientifico, culturale ed etico rispetto alle questioni inerenti il mutamento di sesso ed il pagina 4 di 9
fenomeno del transessualismo e, più in generale, le scelte relative al genere e alla sfera dell'identità personale. Tornando al dato normativo, l'art.1 L. cit. stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale, passato in giudicato, che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art.
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