Trib. Padova, sentenza 31/07/2024, n. 1376

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 31/07/2024, n. 1376
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 1376
Data del deposito : 31 luglio 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale al n. 7091/2021 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 18/11/2021 da nata a [...] il [...] con l'avv. Parte_1
COLUCCI GIOVANNA ricorrente contro
, nato a [...] il [...] con l'avv. Controparte_1
BOTTON MARTINA
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio
Causa rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 07.03.2024 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 19.07.2024
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “CONCLUSIONI:

1. Porre a carico del

[...]
l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di € CP_1
500,00, quale assegno divorzile a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma concordemente stabilita in sede di separazione sino all'autosufficienza economica della moglie, quale contributo al
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mantenimento della stessa, da versarsi entro i primi cinque giorni del mese
a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, salva la diversa somma venisse ritenuta di giustizia ed equità,


2. Condannare parte resistente alla rifusione delle spese legali, con riserva di presentare istanza di liquidazione e di dimettere note spese ai fini della liquidazione in favore del sottoscritto legale in forza della delibera di ammissione della ricorrente al beneficio del Patrocinio a Spese dello

Stato”. per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa istanza, eccezione e domanda reiette, così giudicare:
1) In via preliminare: Accertare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della SI.ra per mancanza dei requisiti Parte_1 previsti per legge e per l'effetto revocare l'obbligo a carico del SI.
di corrispondere alla moglie la somma di euro 200,00 Controparte_1
mensili a titolo di assegno divorzile, così come rideterminata a seguito dei provvedimenti presidenziali del 26.05.2022, con condanna dell'attrice alla ripetizione di quanto versato a far data dal deposito del ricorso per scioglimento del matrimonio;

In subordine: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ravvisi la sussistenza dei presupposti per la concessione di un assegno divorzile, Ridurre
l'importo dovuto dal SI. a favore della ex moglie alla somma che CP_1
sarà ritenuta di giustizia e comunque in misura non superiore a euro 150,00 mensili;

2) Rigettare ogni contraria domanda, richiesta e istanza ex adverso proposte;

3) Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese legali, con rimborso forfettario spese generali come per legge;

4) In via istruttoria, salvo gravame, ammettere prove per interpello e testi sulle circostanze dedotte in narrativa. Si dichiara, in ogni caso, di non accettare il contraddittorio su domande nuove eventualmente formulate da controparte”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2021 , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio civile con in data Controparte_1
17.06.2017 in Padova, matrimonio trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 128, parte I, dell'anno 2017;
che dall'unione non erano nati figli;
che i coniugi si separavano consensualmente con separazione omologata con provvedimento del
12.11.12019, chiedeva fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, la ricorrente esponeva:
- che in data 13.05.19 i coniugi proponevano ricorso congiunto per ottenere la separazione, il 10.10.2019 comparivano avanti il Tribunale di Padova e la separazione veniva omologata con decreto depositato il 18.11.2019 (sub. doc. 2);

- in tale sede era previsto che la casa coniugale rimanesse assegnata alla ricorrente sino al mese di ottobre 2019 e che il marito le versasse 500 euro mensili per il mantenimento “sino a che non diverrà economicamente autosufficiente”;

- che successivamente alla separazione le proprie condizioni economiche erano peggiorate in quanto era priva di occupazione, priva di qualsivoglia forma di reddito e dal 01.04.2020 era gravata di un canone di locazione pari ad €. 200,00 mensili relativo all'uso di una stanza, per sé e per la figlia
(nata da precedente matrimonio), in appartamento condiviso con Per_1
altri coinquilini (doc. 4);

- che da marzo 2021 la figlia nata da precedente matrimonio, Per_1 aveva lasciato l'abitazione materna per andare a vivere con il padre, cosicché ella non percepiva più la somma mensile di €. 400,00 versatale dal precedente marito quale contributo al mantenimento della figlia;

- che la ricorrente stava seguendo un percorso psicologico presso il Centro di Salute Mentale di Padova (sub 8-9-10), condizione che contribuiva a crearle difficoltà nella ricerca di un impiego lavorativo;

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- che il resistente godeva, invece, di un'ottima Controparte_1
occupazione lavorativa essendo regolarmente assunto a tempo indeterminato presso una banca, quale consulente finanziario.
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