Trib. Milano, sentenza 13/01/2025, n. 6
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Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione II civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Luisa Vasile Presidente Relatore
Dott. Guendalina Pascale Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 1538/2024 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza pervenuta in data 5-12-24 DA VI UA
NEI CONFRONTI DI
DELIVERY E FOOD SRL [C.F. 03120720713 ], con sede legale in MILANO via dei
Fontanili 15
***** Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• Il creditore ricorrente aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Delivery e food srl depositando istanza dinanzi al Tribunale di Foggia il quale, in data 19-11-24, emetteva declaratoria di incompetenza territoriale, avendo la debitrice sede in Milano sin dal
2017;
• fissata udienza con decreto del 10-12-24 per l'instaurazione del contraddittorio, regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione avvenuta in data 11-12-14 mediante PEC inviata dalla Cancelleria alla Pec della
Società, il creditore si è costituito ed ha reiterato l'istanza insistendo per l'apertura della liquidazione giudiziale;
• la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osservato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in MILANO come si apprezza dalla visura:
SEZIONE II CIVILE
e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta, l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per