Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 67

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 67
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 67
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 11439/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 11439/2023 R.G. promossa da:
SYMAMY S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., P.I. 05759580870, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo La Spina (C.F. [...]), presso il cui studio sito in Paternò, Via G.B. Nicolosi 10/F, è elettivamente domiciliata;

OPPONENTE contro
INPOWER GROUP CONSORZIO STABILE S.C.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., P.I. 10708671002, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Ruggiero (C.F. [...]), presso il cui studio sito in Napoli, Via Pergolesi n. 1, è elettivamente domiciliata.
OPPOSTA

CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 09.12.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO Con atto di citazione del 13.10.2023 la Symamy S.r.l.s., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 31050/2023 dell'01.08.2023, depositato il 02.08.2023 dal Tribunale di Catania nel procedimento n. 7061/2023 R.G., a mezzo del quale le veniva ingiunti di pagare la somma di euro
13.656,56, oltre interessi come da domanda, spese e compensi del procedimento monitorio, in virtù della fattura n. 202200080 del 14.02.2022. L'opponente, quindi, contestava la pretesa creditoria azionata premettendo che la vicenda traeva le mosse da un contratto di appalto pubblico sottoscritto il 20.01.2016 dalla Magifra S.r.l., avente ad oggetto opere a carico della Corte dei Conti -Lavori per l'adeguamento normativo e la messa in sicurezza dell'edificio demaniale sede degli uffici ed archivi della Corte dei Conti in Napoli, via Piedigrotta n. 63- a cui seguiva un atto aggiuntivo in data 30.10.2018, per un importo complessivo di €
610.128,46.
Allegava, quindi, come la Magifra S.r.l. con atto n. 284665 del 12.10.2020 avesse trasferito mediante contratto di affitto alla odierna opponente il ramo d'azienda in seno al quale venivano compresi il contratto di appalto e l'atto aggiuntivo summenzionati e siglati con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.
Sicché, in data 02.12.2020 lo stesso Provveditorato conferiva in appalto extra -contrattuale, tramite affidamento diretto, alla Migifra s.r.l. -alla quale era subentrata la Symamy s.r.l.s.- lavori urgenti per
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l'esecuzione di un impianto di videosorveglianza e ulteriori opere di dettaglio finalizzate alla sicurezza dell'edificio di via Piedigrotta, sede della Corte dei Conti di Napoli, giusto schema ordinativo lavori, per l'importo complessivo di euro 57.250,00, oltre iva, con fondi resi disponibili dalla Corte dei Conti. Nelle more della convocazione della Direzione Lavori e della consegna dei lavori, la Symamy sottoscriveva in data 21.08.2021 contratto di subappalto con la società opposta a mezzo del quale la ER Group si obbligava a eseguire una parte degli impianti appaltati, a fronte dell'importo di €
23.000,00, oltre iva, e comunque nei limiti del 40% consentito dalla legge, comprensivo di forniture di materiale elettrico;
importo che sarebbe stato pagato al termine dei lavori e del collaudo degli stessi, in seguito all'emissione della fattura per l'intero importo. Il contratto di subappalto veniva, quindi, prontamente trasmesso dall'opponente al Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, chiedendo di essere autorizzata a subappaltare i lavori alla
ER Group Consorzio Stabile S.C.P.A., ma, ciò nonostante, i lavori non avevano inizio per motivi non riferibili alla Symamy. Pertanto, riteneva che il credito ingiunto non sussistesse, posto che l'efficacia del contratto di subappalto siglato tra le parti rimaneva subordinato a due condizioni che non dipendevano dall'opponente, bensì dalla stazione appaltante e segnatamente: 1 – l'autorizzazione al subappalto;
2 – la consegna dei lavori dell'Ufficio di Direzione lavori (che comprende Direttore dei Lavori e RUP) in favore dell'appaltatore ovvero della Symamy s.r.l.s.. Difatti, trattandosi di un appalto pubblico, il subappalto per poter produrre i propri effetti doveva essere necessariamente autorizzato, in quanto un subappalto non autorizzato messo in atto costituiva una fattispecie di reato ai sensi dell'art. 21 della L. 646/1982, con la conseguente nullità del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Per cui, se il subappaltatore con l'acquisto arbitrario del materiale aveva voluto dare inizio al contratto stesso, in assenza di assenso dell'opponente, che peraltro doveva necessariamente rivestire la forma scritta, il contratto andava dichiarato nullo per violazione di legge ai sensi dell'art. 1418 c.c.. Allegava, comunque, che l'ER Group non aveva maturato alcun diritto a percepire le somme di denaro portate dalla fattura contestata e che in nessun inadempimento contrattuale era incorsa l'opponente, poiché la mancata esecuzione del subappalto era conseguente alla mancata consegna dei lavori da parte della stazione appaltante che ne era un presupposto indefettibile, costituendo una condizione sospensiva potestativa del contratto di subappalto, tale da impedire l'efficacia del medesimo.
Deduceva, inoltre, che nulla era dovuto dall'opponente alla società opposta, giacché quest'ultima, a mente dell'articolo 5 del contratto di subappalto, prima dell'effettivo inizio dei lavori doveva fornire l'elenco delle maestranze che avrebbero operato nel cantiere, con la consegna dei relativi documenti relativi all'assunzione, visita sanitaria e attestati di formazione. Sosteneva, dunque, che non avendo l'opposta ottemperato a tali adempimenti, al netto della consegna dei lavori, tale inadempienza avrebbe comunque impedito di darvi inizio, trattandosi di documentazione necessaria e indifferibile per consentire l'avvio dei lavori in parola. Lamentava poi, in via ancor più subordinata, l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile stante che ai sensi dell'art. 3 del contratto di subappalto il prezzo concordato di euro 23.000,00, oltre iva, si sarebbe dovuto corrispondere in un'unica soluzione al termine dei lavori e del collaudo degli stessi, dietro emissione della fattura e previa dazione della certificazione delle apparecchiature e della dichiarazione di conformità dell'impianto. Da ultimo, oltre a contestare la valenza probatoria della fattura rilevava come non vi fosse prova dell'acquisto di detti materiali da parte dell'opposta non essendo mai stati consegnati all'opponente, confutando pure l'importo della fattura e i prezzi della fornitura.
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Conseguentemente, concludeva chiedendo: “Voglia lo Ill.mo Tribunale Civile di Catania adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, con sentenza, 1 – ritenere e dichiarare non dovuto l'importo ingiunto, in quanto il contratto di subappalto siglato tra le parti non è mai stato autorizzato dalla stazione appaltante;
2 – in via gradata, ritenere e dichiarare che nessun credito vanta INPOWER nei confronti di Symamy S.r.l.s., in quanto la stazione appaltante non ha mai consegnato i lavori all'appaltatore, impedendo allo stesso di eseguire i lavori e di consentire al
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