Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2024, n. 444
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Testo completo
r.g. 184/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 27.03.2024, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 184/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo” e vertente
TRA
( ) - avv. MELUCCI Parte_1 C.F._1
ANTONIO );
C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( - avv. GARZILLI MASSIMO
[...] P.IVA_1
( );
C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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r.g. 184/24
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 757/23, a mezzo del quale il giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore aveva intimato il pagamento di € 38.120,05 - oltre accessori e spese processuali - in favore della per il mancato pagamento dei contributi CP_1 maturati per il quinquennio antecedente al 2021. Eccepiva, in particolare, il difetto di motivazione sul calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate;
la prescrizione anche per i contributi dovuti per l'anno 2017;
l'inefficacia ratione temporis del regolamento del 03.08.2023;
la nullità delle disposizioni che cumulano sanzioni e interessi;
l'inesigibilità della contribuzione per i periodi di mancato esercizio continuativo della professione e lo stato di indigenza della parte ricorrente.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 13.03.2024, concludendo come in atti e insistendo per la condanna della controparte al pagamento di
€ 70.119,11 già richiesta in sede monitoria.
Va, preliminarmente, dichiarata inammissibile quest'ultima richiesta avanzata dalla Invero, vertendosi in materia di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo, il presente giudizio si cristallizza nei limiti
e nelle forme di quanto statuito nel provvedimento giudiziario, rispetto al quale il soggetto intimato è tenuto a difendersi, restando del tutto irrilevante in questa sede l'eventuale maggiore domanda spiegata in sede monitoria e non accolta. L'odierna opposta, ritenendosi creditrice anche della porzione di credito non riconosciuta in sede di procedimento per decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto necessariamente proporre impugnazione avverso quest'ultimo atto ovvero agire in sede di cognizione ordinaria. Tale soluzione non stride con i recenti approdi ermeneutici statuiti dalla Corte di legittimità in sede di emendatio libelli, atteso che la domanda spiegata in questa sede dalla non assume alcun carattere di CP_1 conseguenzialità/alternatività con le argomentazioni proposte dalla parte opponente e comporterebbe comunque
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