Trib. Torino, sentenza 15/11/2024, n. 5741

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 15/11/2024, n. 5741
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 5741
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

proc. n. 6708/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa R D Presidente dott.ssa F F Giudice dott.ssa A S Giudice relatore riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 31/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6708 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno, e vertente
TRA
, nato il 15/10/1985 a Milagro (Ecuador), Parte_1
C.F.: , C.U.I.: rapp.to e difeso dall'avv. ALESSANDRO C.F._1 C.F._2
PRATICÒ, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE
- 1 -


conclusioni di parte ricorrente: “nel merito: riconoscere il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), ovvero, in subordine, ex art. 5 c. 5 T.U.I., ovvero per protezione speciale ex art. 19 c.

1.1 D lgs 286/98
”;
conclusioni di parte resistente: “rigettare il ricorso in quanto infondato e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del 18/11/2021, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, in quanto convivente con il familiare entro il secondo grado avente la cittadinanza italiana, la madre Parte_2 nata il 20/12/1956. Con provvedimento recante prot. nr. 1638/2022, reso in data 20/10/2022 e notificato all'odierno ricorrente in data 16/01/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, comunicando, altresì, all'interessato di non essere più autorizzato a trattenersi sul T.N. dal momento della notifica del provvedimento in questione e che lo stesso era invitato a presentarsi entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo a tale data presso il posto di Polizia di Frontiera che sarebbe stato indicato all'atto della notifica per il volontario esodo dal Territorio Nazionale, nonché che, in caso di mancata presentazione, si sarebbe proceduto alla valutazione amministrativa della sua posizione di soggiorno ai sensi della Direttiva 115/2008 CE. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 22/03/2023 e depositato il giorno 24/03/2023, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alle pagg. 12 e 13 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza collegiale depositata in data 03/05/2023 è stata rigettata, previa rituale instaurazione del contraddittorio, l'istanza proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 14/09/2023. In data 19/04/2023, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, svolgendo difese sia per la fase cautelare che in relazione al merito della controversia, nonché depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 6 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 14/09/2023 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Con provvedimento collegiale del 25/10/2023, è stata rigettata l'eccezione di nullità così come formulata nell'istanza depositata nell'interesse del ricorrente in data 18/09/2023 ed
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è stata fissata dinanzi al Collegio l'udienza del giorno 11/12/2023 per la discussione orale, assegnando contestualmente alle parti i termini per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e di note conclusionali. La causa, inizialmente trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo e, con provvedimento collegiale del giorno 18/12/2023, è stata fissata, dinanzi al G.D., l'udienza del giorno 12/09/2024 onde procedere all'assunzione della prova orale sui cinque capitoli articolati dal ricorrente in ricorso, limitando a quattro il numero dei testi, con individuazione degli stessi a cura del ricorrente. Con decreto collegiale del giorno 12/02/2024 è stata accolta l'istanza depositata in data 07/02/2024 e, per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. All'esito del giorno 12/09/2024, è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Il Collegio, con provvedimento reso in data 31/10/2024, ha trattenuto la causa in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c., alla luce delle conclusioni rassegnate dalla p.a. in data 07/11/2023 e dal ricorrente in data 19/09/2024.
IN DIRITTO

1. L'impugnazione è fondata e va accolta per i motivi che seguono. Con il richiamato ed impugnato provvedimento, il Questore di Torino ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. In particolare, la p.a. ha dato atto della circostanza che «gli accertamenti esperiti dal personale del Comando di Polizia Municipale di in via Galliari nr. 15 bis dal 24/02/2022 al CP_1
01/03/2022 hanno avuto esito negativo, in quanto né il richiedente né il familiare italiano sono stati reperiti al predetto indirizzo [e che] da accertamenti anagrafici, il familiare italiano [è] risulta[to] trasferito per ignota dimora dal 27/09/2021 e pertanto è stata richiesta l'irreperibilità» (cfr., in tal senso, decreto del Questore di Torino recante prot. nr. 1638/2022 depositato, sub n. 1, unitamente al ricorso). La Questura ha precisato, infine di aver considerato che, ad integrazione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. n. 241/1990, l'interessato «ha depositato una nota dalla quale si evince che la madre è assunta come badante e, pertanto, dimora e svolge la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì presso la residenza del datore di lavoro, sita in Corso Casale 205/a;
tale documentazione non è
[risultata] utile ai fini di una favorevole definizione dell'istanza poiché [ha] conferma[to] che l'imprescindibile requisito della convivenza, nel caso specifico, non sussiste» (ibidem). Ha quindi escluso che, nel caso di specie, «ricorr[a]no 'seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano', che precludano l'adozione del … provvedimento [di diniego]» (ibidem). Il ricorrente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha dedotto:
− di vivere in Italia dal 2003;

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− di essere giunto qui, da minorenne, con sua madre, Parte_2
, e suo fratello ,
[...] Persona_1 raggiungendo un altro suo fratello, , e sua sorella, Persona_2 Per_3
;

[...]
− che sua madre e suo fratello hanno acquisito la cittadinanza Persona_2 italiana;

− che, all'attualità, convive con sua madre ed il suo gemello, , Persona_1 in un'abitazione sita in , alla via Galliari, n. 15-bis, condotta in locazione da CP_1 sua madre e da suo fratello (che, però, risiede in Salassa);
Persona_2
− che sua madre
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