Trib. Pisa, sentenza 30/05/2024, n. 256
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Testo completo
N. R.G. 808/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A D L ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. INZAINA SILVIA MARIA Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
FIRENZE . resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.7.21 parte ricorrente esponeva di essere detenuto presso la Casa Circondariale di Volterra dal 2011 e, di aver svolto, durante il periodo di detenzione, attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia senza soluzione di continuità, svolgendo la mansione di "scopino
" e di spesino.
Lamenta il ricorrente di avere ricevuto una mercede inferiore a quella contrattuale di categoria;infatti la mercede non può essere inferiore ai due terzi del minimo contrattuale, ma dal 1993 ad oggi non vi è stato alcun adeguamento delle mercedi ai contratti nazionali di lavoro, sicché la mercede ricevuta è molto inferiore a quella spettante.
Il ricorrente conveniva quindi, in giudizio il e ne chiede la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 33.998,26 (oltre ai contributi nella misura di legge) o, in subordine, della minore CP_2 somma di € 22.665,51, pari alla differenza tra i 2/3 delle retribuzioni spettanti in base ai medesimi CCNL e
1
quelle di fatto percepite a titolo di differenza tra quanto ricevuto a titolo di mercede e quanto dovuto, pari ai due terzi di quella stabilita dal citato CCNL per i periodi di lavoro.
Ritualmente citata, l'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo ad ogni modo la prescrizione degli eventuali crediti maturati oltre il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
La causa dopo alcuni rinvii per tentare la conciliazione, veniva istruita con espletamento di ctu contabile.
All'esito della suddetta ctu, veniva disposta la trattazione cartolare e previo deposito di note scritte la causa
è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato a va accolto.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
E' documentalmente provato che il ricorrente, detenuto, per quanto qui rileva, dal 2011 sino alla data del deposito del ricorso ha svolto durante tutto il periodo di detenzione attività di lavoro carcerario come si evince dalle buste paga prodotte e comunque la circostanza non è contestata dal . La questione CP_1 controversia, oggetto di giudizio, attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento di tali mansioni, dettagliatamente allegate nel ricorso e documentalmente provate dalle buste paga in atti.
Parte ricorrente ha lamentato di aver percepito una somma nettamente inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva vigente sulla base delle mansioni in concreto svolte ed inferiore anche ai due terzi della stessa.
Giova in via preliminare inquadrare brevemente la disciplina legale e contrattuale applicabile al caso di specie. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, come previsto dall'articolo 20 della L. n. 354 del 1975. L'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario prevede che "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato" e che "L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". L'art. 20
L. n. 354 del 1975 cit. prevede poi che "La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa
e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi". Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce inoltre che "la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale". Inoltre, l'art. 22, nel testo vigente all'epoca cui si riferisce la domanda azionata
(anteriormente cioè alle modifiche introdotte con D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 art. 2, comma 1, lettera f) concernente in particolare la determinazione delle mercedi), prevede che "Le mercedi per ciascuna
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categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal (omissis) degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli in- ternati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario". Orbene, la Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata, ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1.04.1976 prevedendo peraltro, che "...la mercede, riferita ai contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità.... Le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti
d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo...", nonché la durata ordinaria del lavoro in 40 ore settimanali;la corresponsione nelle giornate festive di una doppia mercede e della maggiorazione oraria del 25% per il lavoro straordinario (cfr. Circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
Nella specie il convenuto non risulta abbia provveduto all'adeguamento e/o aggiornamento delle CP_1 mercedi in relazione a ciascuna singola lavorazione o mansione. Occorre tuttavia considerare che il legislatore non ha previsto la piena equiparazione del lavoro "intramurario" in carcere con quello subordinato, tant'è che a titolo di compenso per la prestazione fornita ha stabilito la corresponsione di una mercede carceraria. Il criterio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost va dunque coordinato con la natura del lavoro prestato dal detenuto e in quest'ottica, in mancanza di espressa previsione normativa, le peculiarità del rapporto devono condurre ad escludere dal trattamento economico del detenuto il riconoscimento di istituti tipici della contrattazione collettiva o individuale.
Pertanto, alla luce dell'art. 36 Cost., che prevede il diritto di tutti i lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione fornita, e delle richiamate norme dell'Ordinamento
Penitenziario, deve ritenersi che i detenuti che abbiano prestato attività lavorativa interna abbiano diritto ad una mercede non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL dei singoli settori cui sono riconducibili le mansioni di volta in volta espletate e dai corrispondenti adeguamenti.
3
La CTU contabile espletata ha provveduto ad accertare nei limiti della prescrizione quinquennale maturata le eventuali spettanze dovute al ricorrente sulla scorta dei suindicati parametri e principi.
Ebbene all'esito della stessa il ctu ha così concluso “L'art. 22 dell'ordinamento penitenziario, sostituito dal
d.lgs. 124/2018 sulla determinazione della remunerazione, stabilisce che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico.
Pertanto la mercede spettante è pari a ((38609,63)/3)*2 = € 9.627,46 Oltre alla mercede il lavoratore ha diritto alle quote di mensilità aggiuntive e TFR. Il CCNL Puliziemultiservizi industria prevede la maturazione di due mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima, un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi oltre a TFR. Le spettanze per il CCNL pulizia-multiservizi industria concorrono nella misura di €
9.267,94 per mercede ore lavorate, € 2.144,12 per rateo tredicesima, € 2.144,12 per rateo quattordicesima, €
2.003,94 per rateo ferie, € 2.372,74 per TFR oltre ad € 35,65 per mercede ore straordinario, per un totale di
€ 34.440,32. Il totale complessivo delle spettanze visto quanto sopra ammontano ad € 34.4440,32, il ricorrente ha percepito dal per il periodo da gennaio 2014 a dicembre 2018 un Controparte_1 totale di € 26.609,83 e pertanto la differenza di mercede ammonta ad € 7.830,49. CONCLUSIONE Per quanto sopra esposto le differenze di mercede ammontano ad € 7.830,49. Osservazioni: Da un riscontro con il CTP di parte ricorrente Dott. si evidenziava un errore di calcolo nelle mercedi già Persona_1 percepite che ammontano effettivamente ad € 26.309,83, anziché ad € 26.609,83 come sopra descritte, e pertanto le differenze di mercede eventualmente spettanti ammontano ad € 8.130,49. Nessuna osservazione per la parte convenuta.”
Pertanto, le differenze di mercede spettanti al ricorrente ammontano a 8.130,49, condividendo pienamente le conclusioni e l'iter logico argomentativo seguito dal CTU.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti delle suddette differenze, sussistendo pertanto soccombenza parziale del ricorrente in ordine alle maggiori richieste avanzate, con conseguente compensazione delle spese legali nella misura della metà. Le spese legali vanno liquidate con importo dimezzato atteso che la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio a seguito di istanza del 4.10.23.
Le spese di CTU sono poste a carico della parte resistente, come le spese di ctp documentate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A D L ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 808/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. INZAINA SILVIA MARIA Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1
FIRENZE . resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31.7.21 parte ricorrente esponeva di essere detenuto presso la Casa Circondariale di Volterra dal 2011 e, di aver svolto, durante il periodo di detenzione, attività di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia senza soluzione di continuità, svolgendo la mansione di "scopino
" e di spesino.
Lamenta il ricorrente di avere ricevuto una mercede inferiore a quella contrattuale di categoria;infatti la mercede non può essere inferiore ai due terzi del minimo contrattuale, ma dal 1993 ad oggi non vi è stato alcun adeguamento delle mercedi ai contratti nazionali di lavoro, sicché la mercede ricevuta è molto inferiore a quella spettante.
Il ricorrente conveniva quindi, in giudizio il e ne chiede la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 33.998,26 (oltre ai contributi nella misura di legge) o, in subordine, della minore CP_2 somma di € 22.665,51, pari alla differenza tra i 2/3 delle retribuzioni spettanti in base ai medesimi CCNL e
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quelle di fatto percepite a titolo di differenza tra quanto ricevuto a titolo di mercede e quanto dovuto, pari ai due terzi di quella stabilita dal citato CCNL per i periodi di lavoro.
Ritualmente citata, l'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo ad ogni modo la prescrizione degli eventuali crediti maturati oltre il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.
La causa dopo alcuni rinvii per tentare la conciliazione, veniva istruita con espletamento di ctu contabile.
All'esito della suddetta ctu, veniva disposta la trattazione cartolare e previo deposito di note scritte la causa
è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato a va accolto.
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E' documentalmente provato che il ricorrente, detenuto, per quanto qui rileva, dal 2011 sino alla data del deposito del ricorso ha svolto durante tutto il periodo di detenzione attività di lavoro carcerario come si evince dalle buste paga prodotte e comunque la circostanza non è contestata dal . La questione CP_1 controversia, oggetto di giudizio, attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento di tali mansioni, dettagliatamente allegate nel ricorso e documentalmente provate dalle buste paga in atti.
Parte ricorrente ha lamentato di aver percepito una somma nettamente inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva vigente sulla base delle mansioni in concreto svolte ed inferiore anche ai due terzi della stessa.
Giova in via preliminare inquadrare brevemente la disciplina legale e contrattuale applicabile al caso di specie. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, come previsto dall'articolo 20 della L. n. 354 del 1975. L'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario prevede che "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato" e che "L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". L'art. 20
L. n. 354 del 1975 cit. prevede poi che "La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa
e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi". Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce inoltre che "la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale". Inoltre, l'art. 22, nel testo vigente all'epoca cui si riferisce la domanda azionata
(anteriormente cioè alle modifiche introdotte con D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 art. 2, comma 1, lettera f) concernente in particolare la determinazione delle mercedi), prevede che "Le mercedi per ciascuna
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categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal (omissis) degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli in- ternati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario". Orbene, la Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata, ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1.04.1976 prevedendo peraltro, che "...la mercede, riferita ai contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità.... Le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti
d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo...", nonché la durata ordinaria del lavoro in 40 ore settimanali;la corresponsione nelle giornate festive di una doppia mercede e della maggiorazione oraria del 25% per il lavoro straordinario (cfr. Circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
Nella specie il convenuto non risulta abbia provveduto all'adeguamento e/o aggiornamento delle CP_1 mercedi in relazione a ciascuna singola lavorazione o mansione. Occorre tuttavia considerare che il legislatore non ha previsto la piena equiparazione del lavoro "intramurario" in carcere con quello subordinato, tant'è che a titolo di compenso per la prestazione fornita ha stabilito la corresponsione di una mercede carceraria. Il criterio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost va dunque coordinato con la natura del lavoro prestato dal detenuto e in quest'ottica, in mancanza di espressa previsione normativa, le peculiarità del rapporto devono condurre ad escludere dal trattamento economico del detenuto il riconoscimento di istituti tipici della contrattazione collettiva o individuale.
Pertanto, alla luce dell'art. 36 Cost., che prevede il diritto di tutti i lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione fornita, e delle richiamate norme dell'Ordinamento
Penitenziario, deve ritenersi che i detenuti che abbiano prestato attività lavorativa interna abbiano diritto ad una mercede non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL dei singoli settori cui sono riconducibili le mansioni di volta in volta espletate e dai corrispondenti adeguamenti.
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La CTU contabile espletata ha provveduto ad accertare nei limiti della prescrizione quinquennale maturata le eventuali spettanze dovute al ricorrente sulla scorta dei suindicati parametri e principi.
Ebbene all'esito della stessa il ctu ha così concluso “L'art. 22 dell'ordinamento penitenziario, sostituito dal
d.lgs. 124/2018 sulla determinazione della remunerazione, stabilisce che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico.
Pertanto la mercede spettante è pari a ((38609,63)/3)*2 = € 9.627,46 Oltre alla mercede il lavoratore ha diritto alle quote di mensilità aggiuntive e TFR. Il CCNL Puliziemultiservizi industria prevede la maturazione di due mensilità aggiuntive, tredicesima e quattordicesima, un periodo di ferie pari a 22 giorni lavorativi oltre a TFR. Le spettanze per il CCNL pulizia-multiservizi industria concorrono nella misura di €
9.267,94 per mercede ore lavorate, € 2.144,12 per rateo tredicesima, € 2.144,12 per rateo quattordicesima, €
2.003,94 per rateo ferie, € 2.372,74 per TFR oltre ad € 35,65 per mercede ore straordinario, per un totale di
€ 34.440,32. Il totale complessivo delle spettanze visto quanto sopra ammontano ad € 34.4440,32, il ricorrente ha percepito dal per il periodo da gennaio 2014 a dicembre 2018 un Controparte_1 totale di € 26.609,83 e pertanto la differenza di mercede ammonta ad € 7.830,49. CONCLUSIONE Per quanto sopra esposto le differenze di mercede ammontano ad € 7.830,49. Osservazioni: Da un riscontro con il CTP di parte ricorrente Dott. si evidenziava un errore di calcolo nelle mercedi già Persona_1 percepite che ammontano effettivamente ad € 26.309,83, anziché ad € 26.609,83 come sopra descritte, e pertanto le differenze di mercede eventualmente spettanti ammontano ad € 8.130,49. Nessuna osservazione per la parte convenuta.”
Pertanto, le differenze di mercede spettanti al ricorrente ammontano a 8.130,49, condividendo pienamente le conclusioni e l'iter logico argomentativo seguito dal CTU.
Il ricorso va quindi accolto nei limiti delle suddette differenze, sussistendo pertanto soccombenza parziale del ricorrente in ordine alle maggiori richieste avanzate, con conseguente compensazione delle spese legali nella misura della metà. Le spese legali vanno liquidate con importo dimezzato atteso che la parte è stata ammessa al gratuito patrocinio a seguito di istanza del 4.10.23.
Le spese di CTU sono poste a carico della parte resistente, come le spese di ctp documentate.
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