Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 53

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 53
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 53
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Concetta Potito Presidente relatore dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1388 del Ruolo Generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Lucia Rutigliano ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Silvana Sinigaglia, ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia
Interventore ex lege
Conclusioni delle parti: alla udienza del 23 dicembre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ed il
Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da nota del 3 maggio 2024.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso per separazione giudiziale, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
e che dalla unione sono nati i figli (il 21 agosto 2010), (il 28 Controparte_1 Per_1 Per_2
maggio 2012) e (il 10 agosto 2016), che il matrimonio è in crisi e che non è possibile Persona_3 ricostituire l'affectio coniugalis, ha chiesto di dichiarare la separazione dal coniuge, formulando domande in ordine all'affidamento della prole ed al mantenimento per i figli e per se stessa.
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, si è costituito in giudizio il resistente che non si
è opposto alla domanda di separazione coniugale, formulando autonome domande sulle questioni accessorie.
All'esito della udienza del 19 giugno 2024, fallito il tentativo di conciliazione, sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente, veniva così disposto: “visto l'art. 473 bis.22
c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida i figli minori (nt. il 21/08/2010), (nt. il Per_1 Per_2

28/05/2012) e (nt. il 10/08/2016) ad entrambi i genitori, prevedendo che
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