Trib. Bologna, sentenza 03/12/2024, n. 3138
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 9817/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Angela Baraldi, nella causa iscritta al n.r.g. 9817/2024, promossa da:
, nata a [...], il [...], Pt_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RICCI EMILIO RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “Preliminarmente, ANNULLARE il decreto di inammissibilità del Questore di Ferrara n. 75/2024-2^ per omessa traduzione. In via principale, previa fissazione udienza, ANNULLARE il provvedimento della Questura di n. 75/2024-2^ per violazione falsa applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, del CP_1
d.lgs. 286/98 e per l'effetto, ordinare all'Autorità competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari come richiesto a mezzo di istanza di coesione famigliare avendo la ricorrente i requisiti richiesti dalla legge. In subordine, previa fissazione udienza, ANNULLARE il decreto n. 75/2024-2^ e, per l'effetto, concedere un termine congruo per integrare la domanda di emersione presentata ex art. 103 DL 34/2020 all'epoca presentata con indicazione specifica di un nuovo datore di lavoro ovvero concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (PDS) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 11 bis d.lgs n. 109/2012 (cfr. TAR Puglia, Sent. n. 1140 del 26 settembre 2023)».”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
FATTO
1.1 Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 05/07/2024, la ricorrente, nata a [...] il [...], ha impugnato il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, notificatole in data 05/06/2024, recante la seguente motivazione: “accertato che l'istante è entrata nel territorio Schengen in data 27/09/2018, che non ha mai ottenuto un permesso di soggiorno, permanendo regolarmente sul T.N. e che ha contratto matrimonio con
[...]
nato il 07/01/1977 in [...], in data [...] nel Comune di Vigarano Mainarda (FE);
considerato che, Per_1 ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 286/98, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto d'ingresso al seguito del proprio familiare;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare;
accertato che non si trova in alcuna delle Pt_1 condizioni sopra elencate, attesa la sua irregolare permanenza sul territorio Schengen dal 07/10/2018, data di scadenza del visto per turismo;
rilevato, pertanto,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Angela Baraldi, nella causa iscritta al n.r.g. 9817/2024, promossa da:
, nata a [...], il [...], Pt_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RICCI EMILIO RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “Preliminarmente, ANNULLARE il decreto di inammissibilità del Questore di Ferrara n. 75/2024-2^ per omessa traduzione. In via principale, previa fissazione udienza, ANNULLARE il provvedimento della Questura di n. 75/2024-2^ per violazione falsa applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, del CP_1
d.lgs. 286/98 e per l'effetto, ordinare all'Autorità competente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi famigliari come richiesto a mezzo di istanza di coesione famigliare avendo la ricorrente i requisiti richiesti dalla legge. In subordine, previa fissazione udienza, ANNULLARE il decreto n. 75/2024-2^ e, per l'effetto, concedere un termine congruo per integrare la domanda di emersione presentata ex art. 103 DL 34/2020 all'epoca presentata con indicazione specifica di un nuovo datore di lavoro ovvero concedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione (PDS) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 11 bis d.lgs n. 109/2012 (cfr. TAR Puglia, Sent. n. 1140 del 26 settembre 2023)».”.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
FATTO
1.1 Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., depositato in data 05/07/2024, la ricorrente, nata a [...] il [...], ha impugnato il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, notificatole in data 05/06/2024, recante la seguente motivazione: “accertato che l'istante è entrata nel territorio Schengen in data 27/09/2018, che non ha mai ottenuto un permesso di soggiorno, permanendo regolarmente sul T.N. e che ha contratto matrimonio con
[...]
nato il 07/01/1977 in [...], in data [...] nel Comune di Vigarano Mainarda (FE);
considerato che, Per_1 ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 286/98, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto d'ingresso al seguito del proprio familiare;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
la conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare;
accertato che non si trova in alcuna delle Pt_1 condizioni sopra elencate, attesa la sua irregolare permanenza sul territorio Schengen dal 07/10/2018, data di scadenza del visto per turismo;
rilevato, pertanto,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi