Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2024, n. 990

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2024, n. 990
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 990
Data del deposito : 17 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza del 17.04.2024, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3685/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “licenziamento individuale per giusta causa TRA NA GI rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppina Giamundo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casagiove (CE) alla via Roma n. 30 RICORRENTE E TRASPORTI ASK SRL in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avvocato Orsola Petrillo ed elettivamente domiciliata come in atti RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 12.06.2023, il ricorrente , in epigrafe indicato, premettendo di aver lavorato alle dipendenze della resistente con le mansioni di autista ed inquadrato nel Livello 3S del c.c.n.l. trasporti e logistica, esponeva che, nel mese di novembre 2022, veniva autorizzato dal titolare dell'azienda IA Salvatore, ad usufruire di alcuni giorni di ferie per poter per accompagnare la moglie e la madre di quest'ultima presso il
Presidio Ospedaliero di San Bassiano in Bassano del Grappo e che, successivamente, rientrato in Campania, contattava il datore di lavoro IA Salvatore per riprendere il servizio, ma questi gli comunicava
l'intervenuto recesso dal rapporto di lavoro ;
che, dal modello UniLav, il ricorrente risultava licenziato per giusta causa, a far data dall' 08.11.2022, senza però aver ricevuto alcuna lettera di licenziamento.
Deducendo l'illegittimità dell'atto di recesso poiché intimato in forma orale, adiva il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità, inefficacia, nullità e/o invalidità dell'impugnato licenziamento e per l'effetto ordinare alla resistente Trasporti Ask s.r.l. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e condannare la stessa al pagamento delle retribuzioni spettanti (pari ad euro 1.790,37 mensili) dal momento del licenziamento sino alla data della reintegrazione medesima;
in via gradata chiedeva di condannare la Trasporti Ask s.r.l. al pagamento di un risarcimento pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto ovvero in via ulteriormente gradata alla corresponsione in suo favore di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto con condanna, altresì, della resistente al pagamento, in ogni caso, del risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto fino alla data della sentenza, e in ogni caso non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva, inoltre, di condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Vinte le spese di lite con distrazione.
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Instauratosi in contraddittorio si costituiva in giudizio la società resistente che resisteva all'avverso ricorso evidenziando l'infondatezza evidenziando che il licenziamento era stato irrogato in data 27.12.2022, a mezzo
WhatsApp all'utenza telefonica in dotazione al ricorrente. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Espletato l'interrogatorio libero del ricorrente e l'istruttoria, all'esito della discussione orale la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
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Il ricorso merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto l'inefficacia del licenziamento impugnato poiché intimato in assenza di forma scritta.
In punto di diritto si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 604/1966, il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.
Il comma 2 della medesima disposizione, come riformato dall'art. 1, comma 37 della L. 28.06.2012 n.
98 - applicabile pure sotto il profilo sostanziale alla fattispecie in esame trattandosi di licenziamento, intimato successivamente al 18.07.2012 - prevede che la comunicazione del licenziamento debba contenere anche la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
L'art. 2, comma 3 della L. n. 604/1966 sancisce l'inefficacia del licenziamento intimato senza
l'osservanza delle
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