Trib. Castrovillari, sentenza 26/07/2024, n. 1554
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Testo completo
N. R.G. 3235/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di C - dr.ssa M S – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. R A;
Parte_1
e
, in persona del Ministro in carica pro tempore, con Controparte_1
l'assistenza e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.9.2013 presso l'ex Tribunale di Rossano, Parte_1
conveniva in giudizio il al fine di sentire accertare il proprio diritto Controparte_1
a percepire l'indennizzo ex art. 1 L. n° 210 del 1992, con decorrenza dal 30.12.2009 (data di presentazione della relativa domanda amministrativa), per avere contratto un'epatite
(di tipo B e C) a seguito di emotrasfusioni cui era stata sottoposta tra il 1984 ed il 1989.
All'esito del giudizio (rubricato al RGAC n.1933/2013), poi proseguito innanzi all'intestato Tribunale (in seguito alla soppressione del Tribunale di Rossano), era stata emessa in data 15.12.2015 la sentenza n.1222/2015 con cui veniva rigettata la domanda.
Senonché, la ricorrente – rilevata l'erroneità della sentenza in parola per essere stata emessa con riferimento ad altra questione e ad altro soggetto ricorrente estraneo al giudizio - proponeva ricorso in appello dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza ai sensi dell'art.161 c.p.c..
La Corte di Appello adita, ritenendo integrato un caso di nullità insanabile della sentenza, accoglieva l'appello e rimetteva – con sentenza n.740/2018 del 5.6.2018 resa nell'ambito del predetto giudizio – la causa innanzi all'intestato Tribunale.
In data 28.8.2018 è stato depositato ricorso in riassunzione ex art. 354 c.p.c.
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La ricorrente ha esposto di aver subito delle trasfusioni di sangue durante alcuni periodi di degenza presso diverse strutture ospedaliere ovvero tra il 19 ed il 22.6.1984 presso il
Presidio Ospedaliero di Corigliano (CS), tra il 27.5 ed il 22.6.1988 presso l'ospedale
“Regina Margherita” di Roma e tra il 27.5 ed il 6.6.1989 presso l'Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Ha proseguito deducendo di aver scoperto - a distanza di anni (nel periodo compreso tra il 6.3.00 ed il 21.12.00 ovvero durante dei ricoveri in regime di day hospital presso il
Policlinico “Umberto 1°” di Roma) – di aver contratto una “epatite cronica attiva HCV correlata” e, più precisamente, di essere affetta da epatite di tipo B e C.
Ancora poi, di aver appreso - a seguito di esami ematologici eseguiti il 2 ottobre 2009 - la notizia della irreversibilità del suo stato epatico e della possibilità di presentare domanda onde ottenere i benefici di cui all'art.1 della L. n. 210/1992.
All'esito della successiva visita del 16.02.2012 della competente Commissione Medica
Ospedaliera (istituita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina) le veniva diagnosticata, con verbale N.127/L.210/92 del 28.08.2012, una “Epatopatia cronica HBV (in sieroconversione) e HCV correlata di origine post trasfusionale ascrivibile alla 8^ categoria della tabella A allegata al D.p.r. 30.12.1981 n. 834”, non indennizzabile a cagione della tardività della domanda amministrativa.
A fronte di tale esito negativo ha attivato i previsti rimedi di tipo amministrativo, tra cui la proposizione di ricorso al Ministro della Salute ai sensi dell'art. 5 della L.210/1992 e dell'art.123, comma 1, del D.L.gs. 112/98, senza successo.
Si è costituito in giudizio il resistente eccependo la decadenza triennale di cui CP_1 al comma 9 dell'art. 1 l. 238/97 e contestando comunque la fondatezza nel merito della domanda, nonché chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita documentalmente.
2.1 L'eccezione di decadenza costituisce l'unico motivo del contendere. Non è in discussione l'esistenza della epatite cronica dalla quale è affetta la ricorrente né la sua verosimile connessione causale con le trasfusioni alle quali ella venne sottoposta nel corso dei ricoveri ospedalieri (tra il 1984 ed il 1989);
nemmeno è in contestazione, siccome parimenti riconosciuta dalla CMO pronunciatasi al riguardo nell'agosto 2012 (cfr. doc. 9, pag. n.122, produzioni parte ricorrente), l'ascrivibilità di tale affezione alla 8^ categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981.
Il termine di decadenza triennale di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992,
n. 210, introdotto dall'art. 1, comma 9, della legge 25 luglio 1997, n. 238, decorre a partire
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dal momento in