Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1281

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1281
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1281
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

Proc. n. 2915/2020 Ruolo Generale Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, all'udienza del 25 novembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 2915 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, pendente TRA rappresentata e difesa dall'avv. G Z ed elettivamente domiciliata Parte_1 come da mandato allegato al fascicolo telematico;

RICORRENTE E
quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 G D con studio in Firenze (FI) alla Via G. Marconi n. 58 e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla memoria difensiva;

RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.12.2020 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, già sua datrice di lavoro, Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare che le vessazioni subite dalla lavoratrice a decorrere dalla metà del 2015, come descritte in narrativa del ricorso, integrano una violazione, da parte di dell'art. 2087 c.c.;
accertare e dichiarare che la CP_1 condotta vessatoria di cui in narrativa è causalmente connessa con l'insorgenza della patologia certificata in atti (docc. 4, 5 e 6) che ha causato la temporanea impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa;
accertare e dichiarare il diritto di ai sensi del combinato disposto di Pt_1 cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione che avrebbe percepito dal 16 dicembre 2016 al 27 aprile 2017, nella misura di € 11.738,02 e/o nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, a tale titolo, al pagamento in favore della ricorrente di € 11.738,02 e/o CP_1 alla diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto di all'esito della cessazione del rapporto di lavoro di Pt_1 cui è causa, alla corresponsione del T.F.R. e delle ulteriori competenze di fine rapporto, nella misura di
€ 617,40 a titolo di permessi non goduti, € 1.416,66 a titolo di ferie non godute, € 141,66 a titolo di festività non godute, € 19.939,74 a titolo di T.F.R. e/o, per ciascun titolo, nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, per i titoli suddetti, al pagamento della complessiva somma di € 22.115,46 e/o alla CP_1 diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la sussistenza, ex art. 2119 c.c., della giusta causa del recesso intimato dalla ricorrente in data 27.4.2017;
accertare e dichiarare il diritto di al pagamento dell'indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso nella misura di € 3.222,85 /o nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, al CP_1
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pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.222,85 e/o alla diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio oltre accessori e rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/14.
2. La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via principale, di rigettare il ricorso promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto, nei limiti in Parte_1 cui eccede l'importo lordo di € 18.671,25, oltre interessi, pari a un netto di € 13.173,23, dovuto per i titoli indicati in narrativa di cui al § 1 della memoria difensiva e offerto, comunque, banco judicis;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del danno richiesto dalla ricorrente, limitare il rispettivo risarcimento al pagamento del danno differenziale come specificato in narrativa al § 2;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale e la CTU Tes_1 medico-legale disposta e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.


4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, della prova testimoniale sfogata e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti possa trovare accoglimento.
5. In primo luogo, ritiene il Tribunale che la deposizione resa dalla teste consenta di Testimone_2 ritenere provato che, sia pure non con la quotidiana frequenza allegata dall'attrice: - da giugno del 2015 a dicembre 2015, la parte datoriale convenuta ha “invitato” la ricorrente a dare le dimissioni, lamentando la gravosità del suo stipendio;
- ha chiesto alla nonostante i suoi espliciti rifiuti, Pt_1 di ridurre il proprio orario di lavoro, trasformando il contratto da full time a tempo parziale;
a decorrere dal settembre 2015, si rivolgeva a in presenza della stessa teste e degli avventori CP_1 Pt_1 del negozio, con esplicite accuse di non essere in grado di svolgere il proprio lavoro e con le seguenti affermazioni: “non sei buona a nulla”,
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