Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1281

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 1281
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1281
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

Proc. n. 2915/2020 Ruolo Generale Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 25 novembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 2915 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, pendente TRA rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Zwingauer ed elettivamente domiciliata Parte_1 come da mandato allegato al fascicolo telematico;

RICORRENTE E
quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Giacomo Dei con studio in Firenze (FI) alla Via G. Marconi n. 58 e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla memoria difensiva;

RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.12.2020 e ritualmente notificato, la lavoratrice Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, già sua datrice di lavoro, Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: accertare e dichiarare che le vessazioni subite dalla lavoratrice a decorrere dalla metà del 2015, come descritte in narrativa del ricorso, integrano una violazione, da parte di dell'art. 2087 c.c.;
accertare e dichiarare che la CP_1 condotta vessatoria di cui in narrativa è causalmente connessa con l'insorgenza della patologia certificata in atti (docc. 4, 5 e 6) che ha causato la temporanea impossibilità di svolgimento della prestazione lavorativa;
accertare e dichiarare il diritto di ai sensi del combinato disposto di Pt_1 cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione che avrebbe percepito dal 16 dicembre 2016 al 27 aprile 2017, nella misura di € 11.738,02 e/o nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, a tale titolo, al pagamento in favore della ricorrente di € 11.738,02 e/o CP_1 alla diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto di all'esito della cessazione del rapporto di lavoro di Pt_1 cui è causa, alla corresponsione del T.F.R. e delle ulteriori competenze di fine rapporto, nella misura di
€ 617,40 a titolo di permessi non goduti, € 1.416,66 a titolo di ferie non godute, € 141,66 a titolo di festività non godute, € 19.939,74 a titolo di T.F.R. e/o, per ciascun titolo, nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, per i titoli suddetti, al pagamento della complessiva somma di € 22.115,46 e/o alla CP_1 diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la sussistenza, ex art. 2119 c.c., della giusta causa del recesso intimato dalla ricorrente in data 27.4.2017;
accertare e dichiarare il diritto di al pagamento dell'indennità Pt_1 sostitutiva del preavviso nella misura di € 3.222,85 /o nella diversa misura maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, pertanto, al CP_1
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pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.222,85 e/o alla diversa somma maggiore e/o minore che emergerà in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio oltre accessori e rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/14.
2. La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito, in via principale, di rigettare il ricorso promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto, nei limiti in Parte_1 cui eccede l'importo lordo di € 18.671,25, oltre interessi, pari a un netto di € 13.173,23, dovuto per i titoli indicati in narrativa di cui al § 1 della memoria difensiva e offerto, comunque, banco judicis;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento del danno richiesto dalla ricorrente, limitare il rispettivo risarcimento al pagamento del danno differenziale come specificato in narrativa al § 2;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti, la prova testimoniale e la CTU Tes_1 medico-legale disposta e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.


4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, della prova testimoniale sfogata e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti possa trovare accoglimento.
5. In primo luogo, ritiene il Tribunale che la deposizione resa dalla teste consenta di Testimone_2 ritenere provato che, sia pure non con la quotidiana frequenza allegata dall'attrice: - da giugno del 2015 a dicembre 2015, la parte datoriale convenuta ha “invitato” la ricorrente a dare le dimissioni, lamentando la gravosità del suo stipendio;
- ha chiesto alla nonostante i suoi espliciti rifiuti, Pt_1 di ridurre il proprio orario di lavoro, trasformando il contratto da full time a tempo parziale;
a decorrere dal settembre 2015, si rivolgeva a in presenza della stessa teste e degli avventori CP_1 Pt_1 del negozio, con esplicite accuse di non essere in grado di svolgere il proprio lavoro e con le seguenti affermazioni: “non
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