Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 723

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Novara, sentenza 03/12/2024, n. 723
Giurisdizione : Trib. Novara
Numero : 723
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1455/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1455 /2023, promossa da
(c.f. ), nt. a COSTA D'AVORIO il Parte_1 C.F._1
17/09/1987. Con il patrocinio dell'Avv. MONZA FABIO e dell'avv. CARMINE GORRASI;
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il Controparte_1 C.F._2
19/06/1980 Con il patrocinio dell'Avv. TALAMONE CHIARA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte ricorrente: Alla luce di quanto disposto dal Tribunale di Busto Arsizio, sub RG 1782/2014, con decreto del 26.09.2014 (sub doc. 3), tenuto conto dell'impossibilità di esercizio del diritto-dovere di visita da parte del ricorrente nei termini indicati visto quanto indicato in narrativa, dettagliare i termini del diritto-dovere di visita del sig. nei confronti Pt_1 del figlio tenendo conto, tra le altre circostanze, anche dell'attuale distanza di residenza tra le Controparte_2
Parti e prevedendo, eventualmente, anche la possibilità di contatti a distanza, mediante chiamate e/o videochiamate.
Pag. 1

- Con vittoria di spese e compenso Avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.

Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale, reietta e disattesa ogni diversa istanza, premessa ogni più opportuna declaratoria 1) Anche a fronte delle dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione respingere la domanda svolta CP_2 dal ricorrente e condannarlo alle spese di lite;


Per il P.M. Si rimette alla valutazione del Giudice.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.7.2023, adiva il Tribunale di Novara Parte_1 per chiedere la modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale. Rappresentava il ricorrente di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio con poi interrottasi nell'anno 2013. Dalla relazione, in data 28.9.2011, era nato il Controparte_1 figlio minore della coppia, CP_2
A causa delle ristrette condizioni economiche, il ricorrente, nell'anno 2015, si trasferiva in Costa D'avorio, interrompendo così ogni rapporto con il minore. La madre del minore instaura due procedimenti giudiziari e
- otteneva dal Tribunale di Busto Arsizio, sub RG 1782/2014, decreto con cui veniva disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, il diritto di visita paterno CP_2 previo accordo con la madre e alla presenza della stessa, il contributo al mantenimento per il figlio in capo al padre per l'importo di € 300,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (doc. 3, allegato al ricorso);

- otteneva dal Tribunale per i Minorenni di Milano, sub RG 43/2015, decreto con cui dichiarava il sig. decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio dando Pt_1 CP_2 atto che la responsabilità genitoriale sul figlio venisse esercitata dalla madre e prescrivendo al sig. di provvedere al mantenimento del figlio (doc. 4, allegato al Pt_1 ricorso);

- otteneva dal Prefetto di Varese decreto con cui veniva concesso al minore Persona_1 il cambiamento del cognome da “Tape” a “ . CP_1
Dal gennaio 2203, il ricorrente faceva rientro in Europa, trasferendosi in Francia, dove svolgeva attività lavorativa con uno stipendio di € 1.500,00 netto. Dall'aprile 2023, poi, il ricorrente chiedeva alla resistente -per tramite dei propri legali- di poter esercitare il proprio diritto di visita nei confronti del figlio CP_2
Non avendo esito positivo le trattative tra le parti, adiva il Tribunale di Novara, ora Pt_1 territorialmente competente, per specificare le
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