Trib. Rimini, sentenza 15/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maura Mancini Giudice dott. Maria Carla Corvetta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti della società:
LILITH S.R.L., CF 04511300404 , con sede in Rimini, Corso D'Augusto
n 108, avente ad oggetto gestione di alberghi, hotel e simili
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di
udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
ritenuta la legittimazione del PM istante a richiedere la liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto dal procedimento penale
n 880/22 RGNR è emerso lo stato di insolvenza della società debitrice;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che nella fattispecie la parte convenuta, nonostante la rituale notificazione della richiesta di liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, non si è costituita e nulla ha quindi dedotto in ordine al requisito dimensionale;
ritenuto di conseguenza che il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente;
ritenuto che
LILITH S.R.L. versi effettivamente in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi:
il capitale sociale della debitrice è oggetto di sequestro penale penale preventivo, anche per equivalente , essendo emerso che il socio occulto ed amministratore di fatto della stessa è tale UR
IO, sottoposto a procedimento penale ;
l'amministratore giudiziario Dr IO Carrescia, nella sua relazione del 18-1-2024, ha riferito di aver riscontrato che l'Amministratore della società è un
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soggetto senza fissa fissa dimora a cui il UR ha chiesto di risultare amministratore formale ;
la società, costituita
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maura Mancini Giudice dott. Maria Carla Corvetta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti della società:
LILITH S.R.L., CF 04511300404 , con sede in Rimini, Corso D'Augusto
n 108, avente ad oggetto gestione di alberghi, hotel e simili
Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di
udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
ritenuta la legittimazione del PM istante a richiedere la liquidazione giudiziale della parte debitrice, in quanto dal procedimento penale
n 880/22 RGNR è emerso lo stato di insolvenza della società debitrice;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che nella fattispecie la parte convenuta, nonostante la rituale notificazione della richiesta di liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione, non si è costituita e nulla ha quindi dedotto in ordine al requisito dimensionale;
ritenuto di conseguenza che il requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale sia sussistente;
ritenuto che
LILITH S.R.L. versi effettivamente in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi:
il capitale sociale della debitrice è oggetto di sequestro penale penale preventivo, anche per equivalente , essendo emerso che il socio occulto ed amministratore di fatto della stessa è tale UR
IO, sottoposto a procedimento penale ;
l'amministratore giudiziario Dr IO Carrescia, nella sua relazione del 18-1-2024, ha riferito di aver riscontrato che l'Amministratore della società è un
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soggetto senza fissa fissa dimora a cui il UR ha chiesto di risultare amministratore formale ;
la società, costituita
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