Trib. Trento, sentenza 16/05/2024, n. 534
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
L S Presidente
L D B Giudice rel.
A T Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 314 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a Gela il 15/12/1961, residente a Fonzaso (BL) in Via Parte_1
Nuova n. 130, elettivamente domiciliato in Verona via Torricelli n. 3/A Verona 37135 presso lo studio dell'avvocato L F del Foro di Verona, c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta procura da intendersi come C.F._1
apposta in calce al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
nata a Trento il 28.09.1963 e residente in Borgo Valsugana (TN), CP_1
Via Madona Mora n. 46, cod. fisc. , rappresentata e difesa, CodiceFiscale_2
giusta delega rilasciata su foglio separato a fini PCT e allegata al deposito della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. A E del Foro di
Trento (cod. fisc. indirizzo PEC CodiceFiscale_3
fax 0461.530738) con domicilio eletto presso il Email_1
suo studio in Pergine Valsugana (TN), via Petrarca n. 84
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13 dicembre 2023, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rispettivamente del 10.12.2023 e del 12.12.2023, al contenuto delle quali si rimanda integralmente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11 Febbraio 2022, il ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio la resistente chiedendo che venisse CP_1
pronunciata la separazione giudiziale dalla stessa;
che venisse accertata l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento delle figlie e , nate dall'unione Per_1 Per_2
matrimoniale, in quanto entrambe maggiorenni, nonché per l'assegnazione alla moglie della ex casa coniugale di Borgo Valsugana via della Madonna Mora n. 46;
che venisse previsto, a suo carico ed a carico della resistente, un assegno di mantenimento da versare, direttamente alla figlia , nella misura di euro 400 mensili ciascuno e che Per_2
venisse, altresì, disciplinato l'onere di ciascuna parte di contribuire al pagamento delle spese straordinarie, relative alla predetta figlia, nella misura del 50% per ognuno. Con la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali.
Nei fatti il ricorrente ha, in particolare, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente a Padova in data 20 Aprile 1991, scegliendo il regime della comunione dei beni, successivamente modificato in separazione con atto di data 15 giugno 2001 numero 46425 di repertorio Notaio del distretto notarile di Trento e Persona_3
Rovereto;
che, dall'unione coniugale, erano nate le figlie , in data 14 novembre Per_1
1992 a Trento, e in data 5 agosto 1998 a Trento;
che le parti avevano vissuto nella Per_2
casa coniugale sita a Borgo Valsugana, via della Madonna Mora numero 46;
che la
2
figlia viveva a Torino per conto proprio dove frequentava l'università, facendo Per_2
rientro a Borgo Valsugana di rado;
che quest'ultima non era autosufficiente dal punto di vista economico in quanto ancora dedita agli studi;
che il medesimo, allo stato, provvedeva al suo mantenimento versandole la somma di euro 400 mensili, a titolo di contributo per spese correnti e per affitto e per far fronte ad ulteriori necessità, quali ad esempio le tasse universitarie;
che, invece, viveva e lavorava a Verona e che, Per_1
dunque, la stessa era economicamente indipendente;
che i coniugi vivevano separati dal mese di settembre 2020;
che, in particolare, la separazione di fatto era avvenuta di comune accordo tra i predetti al fine di tutelare la sua serenità, avendo, infatti, la relazione coniugale raggiunto, in quel periodo, livelli di contrasto molto alti, a tal punto che il medesimo, già dall'anno 2020, aveva iniziato un percorso terapeutico;
che, ancora più nello specifico, la crisi coniugale era cominciata nel lontano 2000 allorquando, cioè, la resistente, nonostante la volontà contraria del marito, aveva intrapreso un procedimento civile avente ad oggetto i lavori per l'edificazione della casa coniugale, che aveva avuto una durata di 8 anni e che, conclusosi con un rigetto della domanda giudiziale, aveva sottoposto la famiglia ad una esposizione debitoria pari alla somma di euro 128.000 per spese legali e compensi ai periti, oltre ad euro 96.000 per compenso alla ditta costruzione sancito dalla sentenza;
che, dunque, in ragione di ciò, una casa di famiglia (all'acquisito della quale egli aveva contribuito con 36 milioni di lire e con il pagamento dell' 85% del mutuo) era stata venduta al fine di onorare parte del debito;
che, inoltre, per far fronte al debito residuo, pari ad euro 44.000, egli aveva dovuto lavorare duramente in Italia e all'estero, incluso un periodo di un anno in Africa presso un cantiere sito in una zona malarica;
che, poi, a partire dall'anno 2015, la moglie aveva cominciato a trattarlo con disprezzo, ingenerando nello stesso sentimenti di insicurezza
e disistima che lo avevano indotto, appunto, nel marzo 2020, a richiedere un sostegno psicologico;
che, in particolare, il percorso terapeutico aveva avuto inizio nel marzo
2020 e si era concluso nel mese di giugno 2020, con suggerimento, da parte della terapeuta, di allontanarsi dalla moglie, al fine di salvaguardare la propria autostima;
che, tuttavia, l'allontanamento era avvenuto solo nel mese di settembre 2020, ovvero, allorquando, non erano andate a buon fine le trattative per la separazione consensuale, iniziata nel mese di febbraio 2020;
che, successivamente, il percorso terapeutico era
3
proseguito con il dottor e che, allo stato, era tutt'ora in corso;
che, Controparte_2
per quanto ancora atteneva alla propria capacità reddituale, egli era un libero professionista che, nel triennio 2018/2020, aveva percepito un reddito medio di euro
28.652, 56;
che, inoltre, lo stesso deteneva un conto corrente nel quale erano depositate modeste somme di denaro;
che gli unici immobili di cui egli era proprietario erano una casa a Gela, occupata dalla propria madre, nonché un'abitazione a Borgo Valsugana;
che, invece, la resistente era un lavoratore dipendente e che era percettrice di un reddito approssimativo di euro 30.000 l'anno;
che quest'ultima deteneva un conto corrente di cui, tuttavia, egli ignorava l'entità delle somme ivi depositate ed era anche titolare di un immobile sito a Borgo Valsugana;
che, difatti, in merito al bene immobile in questione, le parti avevano acquistato, nell'anno 2010, un terreno a Borgo Valsugana, identificato al foglio 5, sub 1, particella 2961;
che, inoltre, su metà del terreno, era stato edificato solo il seminterrato, mentre, sull'altra metà, era stata edificata una casa con i soldi del mutuo;
che tale immobile aveva un valore approssimativo di euro 500.000 e che era stato ristrutturato, nell'anno 2020, con spese a proprio carico;
che, ai fini dell'acquisto del terreno e per la costruzione della casa, i coniugi avevano concluso due finanziamenti con mutuo fondiario con la banca e con la banca che, sin CP_3 Org_1
dall'inizio, il mutuo era stato sempre pagato dal medesimo, anche se la resistente gli aveva, poi, rimborsato, in parte, la spesa sostenuta;
che, comunque, tali circostanze avrebbero dovuto essere valorizzate ai fini della non assegnazione del suddetto immobile alla moglie;
che, ancora, a ciò si aggiungeva anche il fatto che la figlia , Per_2
non autosufficiente, viveva a Torino e faceva, solo di rado, rientro presso la predetta abitazione, tal che difettavano i presupposti per l'emissione di un tale provvedimento di assegnazione.
Si è costituita la resistente la quale, in ordine alla domanda di addebito della separazione, ha contestato i fatti addotti dal resistente quali cause della cessazione della comunione di vita materiale e spirituale, peraltro risalenti a quasi vent'anni fa. Nello specifico, la predetta ha rappresentato che le vicende, relative al primo immobile edificato dalle parti, erano state frutto di scelte condivise tra i coniugi, trattandosi, per altro, di fatti risalenti all'anno 2000;
che dopo quelle scelte, il matrimonio era, invece,
4
proseguito per oltre 15 anni anche e soprattutto grazie agli sforzi dalla stessa profusi la quale, invero, sebbene nel corso del matrimonio e precisamente nell'anno 2009, aveva scoperto che il marito era dedito intrattenere incontri extraconiugali online e personali, ovvero relazioni plurime e promiscue, si era, tuttavia, adoperata al fine di ricostruire il rapporto matrimoniale;
che, ciò nonostante, la fiducia accordata al ricorrente era stata nuovamente tradita nell'anno 2020, allorché ella aveva scoperto che quest'ultimo non aveva interrotto i rapporti extraconiugali e che aveva, piuttosto, continuato, ad intrattenere incontri con terze persone;
che, nello specifico, tali circostanze emergevano dalla sola lettura delle comunicazioni intercorse tra padre e figlia, come da allegati 4 e 5 della comparsa di costituzione e di risposta;
che, inoltre, ella, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, aveva sempre messo a disposizione della famiglia il proprio stipendio, oltre che il ricavato della vendita di un bene immobile di sua esclusiva proprietà che, indipendentemente dall'esito della causa giudiziale del 2003, aveva, comunque, consentito alla famiglia di far fronte alle spese sostenute per l'edificazione della nuova abitazione in cui, dall'anno 2008 in poi, l'intera famiglia aveva vissuto. Per quanto, poi, attiene all'assegno di mantenimento della figlia , la resistente ha Per_2
rappresentato che quest'ultima studiava presso l'università di Torino e che, pertanto, per alcuni periodi dell'anno, si trovava in quella città;
che, inoltre, ciò non significava che la predetta si fosse trasferita stabilmente a Torino, ivi recandosi esclusivamente per
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
L S Presidente
L D B Giudice rel.
A T Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 314 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a Gela il 15/12/1961, residente a Fonzaso (BL) in Via Parte_1
Nuova n. 130, elettivamente domiciliato in Verona via Torricelli n. 3/A Verona 37135 presso lo studio dell'avvocato L F del Foro di Verona, c.f.
, che lo rappresenta e difende giusta procura da intendersi come C.F._1
apposta in calce al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
nata a Trento il 28.09.1963 e residente in Borgo Valsugana (TN), CP_1
Via Madona Mora n. 46, cod. fisc. , rappresentata e difesa, CodiceFiscale_2
giusta delega rilasciata su foglio separato a fini PCT e allegata al deposito della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall'avv. A E del Foro di
Trento (cod. fisc. indirizzo PEC CodiceFiscale_3
fax 0461.530738) con domicilio eletto presso il Email_1
suo studio in Pergine Valsugana (TN), via Petrarca n. 84
Parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13 dicembre 2023, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta rispettivamente del 10.12.2023 e del 12.12.2023, al contenuto delle quali si rimanda integralmente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 11 Febbraio 2022, il ricorrente ha Parte_1
convenuto in giudizio la resistente chiedendo che venisse CP_1
pronunciata la separazione giudiziale dalla stessa;
che venisse accertata l'insussistenza dei presupposti per l'affidamento delle figlie e , nate dall'unione Per_1 Per_2
matrimoniale, in quanto entrambe maggiorenni, nonché per l'assegnazione alla moglie della ex casa coniugale di Borgo Valsugana via della Madonna Mora n. 46;
che venisse previsto, a suo carico ed a carico della resistente, un assegno di mantenimento da versare, direttamente alla figlia , nella misura di euro 400 mensili ciascuno e che Per_2
venisse, altresì, disciplinato l'onere di ciascuna parte di contribuire al pagamento delle spese straordinarie, relative alla predetta figlia, nella misura del 50% per ognuno. Con la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali.
Nei fatti il ricorrente ha, in particolare, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente a Padova in data 20 Aprile 1991, scegliendo il regime della comunione dei beni, successivamente modificato in separazione con atto di data 15 giugno 2001 numero 46425 di repertorio Notaio del distretto notarile di Trento e Persona_3
Rovereto;
che, dall'unione coniugale, erano nate le figlie , in data 14 novembre Per_1
1992 a Trento, e in data 5 agosto 1998 a Trento;
che le parti avevano vissuto nella Per_2
casa coniugale sita a Borgo Valsugana, via della Madonna Mora numero 46;
che la
2
figlia viveva a Torino per conto proprio dove frequentava l'università, facendo Per_2
rientro a Borgo Valsugana di rado;
che quest'ultima non era autosufficiente dal punto di vista economico in quanto ancora dedita agli studi;
che il medesimo, allo stato, provvedeva al suo mantenimento versandole la somma di euro 400 mensili, a titolo di contributo per spese correnti e per affitto e per far fronte ad ulteriori necessità, quali ad esempio le tasse universitarie;
che, invece, viveva e lavorava a Verona e che, Per_1
dunque, la stessa era economicamente indipendente;
che i coniugi vivevano separati dal mese di settembre 2020;
che, in particolare, la separazione di fatto era avvenuta di comune accordo tra i predetti al fine di tutelare la sua serenità, avendo, infatti, la relazione coniugale raggiunto, in quel periodo, livelli di contrasto molto alti, a tal punto che il medesimo, già dall'anno 2020, aveva iniziato un percorso terapeutico;
che, ancora più nello specifico, la crisi coniugale era cominciata nel lontano 2000 allorquando, cioè, la resistente, nonostante la volontà contraria del marito, aveva intrapreso un procedimento civile avente ad oggetto i lavori per l'edificazione della casa coniugale, che aveva avuto una durata di 8 anni e che, conclusosi con un rigetto della domanda giudiziale, aveva sottoposto la famiglia ad una esposizione debitoria pari alla somma di euro 128.000 per spese legali e compensi ai periti, oltre ad euro 96.000 per compenso alla ditta costruzione sancito dalla sentenza;
che, dunque, in ragione di ciò, una casa di famiglia (all'acquisito della quale egli aveva contribuito con 36 milioni di lire e con il pagamento dell' 85% del mutuo) era stata venduta al fine di onorare parte del debito;
che, inoltre, per far fronte al debito residuo, pari ad euro 44.000, egli aveva dovuto lavorare duramente in Italia e all'estero, incluso un periodo di un anno in Africa presso un cantiere sito in una zona malarica;
che, poi, a partire dall'anno 2015, la moglie aveva cominciato a trattarlo con disprezzo, ingenerando nello stesso sentimenti di insicurezza
e disistima che lo avevano indotto, appunto, nel marzo 2020, a richiedere un sostegno psicologico;
che, in particolare, il percorso terapeutico aveva avuto inizio nel marzo
2020 e si era concluso nel mese di giugno 2020, con suggerimento, da parte della terapeuta, di allontanarsi dalla moglie, al fine di salvaguardare la propria autostima;
che, tuttavia, l'allontanamento era avvenuto solo nel mese di settembre 2020, ovvero, allorquando, non erano andate a buon fine le trattative per la separazione consensuale, iniziata nel mese di febbraio 2020;
che, successivamente, il percorso terapeutico era
3
proseguito con il dottor e che, allo stato, era tutt'ora in corso;
che, Controparte_2
per quanto ancora atteneva alla propria capacità reddituale, egli era un libero professionista che, nel triennio 2018/2020, aveva percepito un reddito medio di euro
28.652, 56;
che, inoltre, lo stesso deteneva un conto corrente nel quale erano depositate modeste somme di denaro;
che gli unici immobili di cui egli era proprietario erano una casa a Gela, occupata dalla propria madre, nonché un'abitazione a Borgo Valsugana;
che, invece, la resistente era un lavoratore dipendente e che era percettrice di un reddito approssimativo di euro 30.000 l'anno;
che quest'ultima deteneva un conto corrente di cui, tuttavia, egli ignorava l'entità delle somme ivi depositate ed era anche titolare di un immobile sito a Borgo Valsugana;
che, difatti, in merito al bene immobile in questione, le parti avevano acquistato, nell'anno 2010, un terreno a Borgo Valsugana, identificato al foglio 5, sub 1, particella 2961;
che, inoltre, su metà del terreno, era stato edificato solo il seminterrato, mentre, sull'altra metà, era stata edificata una casa con i soldi del mutuo;
che tale immobile aveva un valore approssimativo di euro 500.000 e che era stato ristrutturato, nell'anno 2020, con spese a proprio carico;
che, ai fini dell'acquisto del terreno e per la costruzione della casa, i coniugi avevano concluso due finanziamenti con mutuo fondiario con la banca e con la banca che, sin CP_3 Org_1
dall'inizio, il mutuo era stato sempre pagato dal medesimo, anche se la resistente gli aveva, poi, rimborsato, in parte, la spesa sostenuta;
che, comunque, tali circostanze avrebbero dovuto essere valorizzate ai fini della non assegnazione del suddetto immobile alla moglie;
che, ancora, a ciò si aggiungeva anche il fatto che la figlia , Per_2
non autosufficiente, viveva a Torino e faceva, solo di rado, rientro presso la predetta abitazione, tal che difettavano i presupposti per l'emissione di un tale provvedimento di assegnazione.
Si è costituita la resistente la quale, in ordine alla domanda di addebito della separazione, ha contestato i fatti addotti dal resistente quali cause della cessazione della comunione di vita materiale e spirituale, peraltro risalenti a quasi vent'anni fa. Nello specifico, la predetta ha rappresentato che le vicende, relative al primo immobile edificato dalle parti, erano state frutto di scelte condivise tra i coniugi, trattandosi, per altro, di fatti risalenti all'anno 2000;
che dopo quelle scelte, il matrimonio era, invece,
4
proseguito per oltre 15 anni anche e soprattutto grazie agli sforzi dalla stessa profusi la quale, invero, sebbene nel corso del matrimonio e precisamente nell'anno 2009, aveva scoperto che il marito era dedito intrattenere incontri extraconiugali online e personali, ovvero relazioni plurime e promiscue, si era, tuttavia, adoperata al fine di ricostruire il rapporto matrimoniale;
che, ciò nonostante, la fiducia accordata al ricorrente era stata nuovamente tradita nell'anno 2020, allorché ella aveva scoperto che quest'ultimo non aveva interrotto i rapporti extraconiugali e che aveva, piuttosto, continuato, ad intrattenere incontri con terze persone;
che, nello specifico, tali circostanze emergevano dalla sola lettura delle comunicazioni intercorse tra padre e figlia, come da allegati 4 e 5 della comparsa di costituzione e di risposta;
che, inoltre, ella, diversamente da quanto rappresentato dal ricorrente, aveva sempre messo a disposizione della famiglia il proprio stipendio, oltre che il ricavato della vendita di un bene immobile di sua esclusiva proprietà che, indipendentemente dall'esito della causa giudiziale del 2003, aveva, comunque, consentito alla famiglia di far fronte alle spese sostenute per l'edificazione della nuova abitazione in cui, dall'anno 2008 in poi, l'intera famiglia aveva vissuto. Per quanto, poi, attiene all'assegno di mantenimento della figlia , la resistente ha Per_2
rappresentato che quest'ultima studiava presso l'università di Torino e che, pertanto, per alcuni periodi dell'anno, si trovava in quella città;
che, inoltre, ciò non significava che la predetta si fosse trasferita stabilmente a Torino, ivi recandosi esclusivamente per
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