Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2024, n. 2252

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2024, n. 2252
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 2252
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 3995/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 3.12.2024, promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. BALDUZZI ILARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. nato in [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. IOGHA' ELENA e GAMBA LUCA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio - scioglimento
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 3.12.2024 Parte_1
per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 3.12.2024 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE


, premesso che contraeva matrimonio con rito civile con Parte_1 CP_1
, in MEDIGLIA, in data 13.09.2011 (anno 2011, atto n. 11, reg. MEDIGLIA, parte I ), dalla cui
[...] unione nascevano le figlie il 27.09.2012 e il 25.09.2014, da cui si separava Per_1 Parte_2 consensualmente con verbale in data 5.02.2020, omologato con decreto del Tribunale di Bergamo n. 696/2020 del 5.02.2020, R.G. n. 10564/2019, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio
e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le Controparte_1 domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 3.12.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- affido condiviso delle figlie , nata il [...], e , nata il [...], a [...]_1 Parte_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;

- frequentazioni padre-figlie regolate come segue: - week-end alternati, il padre starà con le minori dal sabato dopo scuola alla domenica sera alle ore 20.30 (nel periodo di astensione scolastica, il padre starà con le minori dal sabato mattina alle ore 10.30 alla domenica sera alle ore 20.30);
-vacanze natalizie, ad anni alterni, le figlie staranno con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre, mentre staranno con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- vacanze pasquali, ad anni alterni, le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con ciascun genitore, alternando di anno in anno tra i genitori la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive, le figlie staranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuare di comune accordo tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
- con particolare riguardo alle vacanze estive, il padre si impegna a trascorrere con le minori, quantomeno, parte dei propri giorni di ferie;

- il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di mantenimento per le figlie minori, entro il giorno 27 di ogni mese, l'importo mensile di euro 400,00 (200,00 euro al mese per ciascuna figlia), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo, che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;

c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario
per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione
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