Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2024, n. 330

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2024, n. 330
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 330
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

R.g. n. 1971/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1971/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 05/11/2024, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 31/07/2024 da , rappresentato e difeso dall' Parte_1
Avv. Natale Carmela e RO ASSUNTANNA, rappresentata e difesa dall'avv.to Rauccio Concetta, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Casapulla (CE) in data 07.07.2011 e che dalla loro unione nasceva la figlia il 30.09.2017;
Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati:
- disporre l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra UR Assuntanna, nonché tutti gli arredi, i mobili e pertinenze alla stessa, che vi abiterà unitamente alla figlia;

- disporre l'affido condiviso per la figlia , minorenne, con residenza privilegiata presso la madre. I genitori, quindi, Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia trovasi al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi