Trib. Torino, sentenza 19/11/2024, n. 5801

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 19/11/2024, n. 5801
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 5801
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A T Presidente dott. S A Gdice Rel./Est. dott. I M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1204/2023 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUCCIARELLI Parte_1 C.F._1
SAMANTA, ed elettivamente domiciliata in TORINO (TO)VIA ALFONSO LAMARMORA, 39, presso il difensore di fiducia
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato in CAMBIANO (TO), VIA MADONNA DELLA SCALA
13, presso il difensore di fiducia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 18.11.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da accordo di cui al verbale d'udienza del 05/11/2024, previa rinuncia di parte ricorrente alla domanda di addebito;
“”
Per il Pubblico Ministero: chiede accogliersi le domande congiunte con rinuncia alla conclusionale pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio presso il Parte_1 Controparte_1
Consolato del regno del Marocco in Torino il 31/05/2019 (atto di matrimonio non trascritto nei registri dello Stato Civile italiano).
Dal matrimonio è nato il figlio: il 23/02/2021. Persona_1
Con ricorso depositato in data 18/01/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento maltrattante del coniuge, nei confronti del quale aveva sporto denuncia querela dalla quale era scaturito un procedimento penale. Chiedeva pertanto l'addebito della separazione al marito, l'affidamento esclusivo del figlio a sé, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo al mantenimento per il figlio minore da parte del padre di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, l'integrale percezione dell'assegno unico nonché un assegno di mantenimento per sé di euro 200,00 mensili.
Si costituiva in giudizio on opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1 personale ma chiedendo respingersi la domanda di addebito nei suo confronti, l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori con collocazione e residenza prevalente presso la madre, disporsi un regime frequentazioni padre-figlio come indicato e in caso di opposizione da parte della madre di darsi incarico ai Servizi sociali affinché garantissero l'effettivo svolgimento degli incontri agevolando il recupero della relazione padre-figlio, disporsi un contributo a suo carico e in favore del figlio di euro
200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale all'udienza 18/04/2023, entrambe le parti comparivano e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Con ordinanza del 07/06/2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo di affidare il figlio congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e dimora prevalente presso la madre, disponendo che il padre potesse riprendere gradualmente gli incontri col figlio in idoneo
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