Trib. Salerno, sentenza 21/05/2024, n. 2675

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 21/05/2024, n. 2675
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2675
Data del deposito : 21 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona
del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.,
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1538/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
ASTREA DUE SP S.R.L. (c.f. 10031420960) e ARGO SP S.R.L. (c.f. 11061460967) e, per
esse, SPECIAL GARDANT S.P.A. (c.f. 15759561002), in persona del legale rapp.te p.t.,
entrambe rappresentate e difese, giusta mandati in atti, dall'avv. Salvatore Di Meglio e
dall'avv. Giuseppe Sollazzo, elettivamente domiciliate come in atti;

ATTRICI
E
IRIDE SP S.R.L. (c.f. e p.iva 10832440969), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata
e difesa, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni
Desideri e Paola Ranieri ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Giovanni
Desideri sito in Roma, Via Sardegna n. 50;

ATTRICE
E
ASL SALERNO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta
procura in atti, dall'avv. Rosa Russo, con il quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Nizza
n. 146, presso la Struttura Funzione Affari Legali della stessa;

CONVENUTA
E
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t.;

1 CONVENUTA CONTUMACE
avente ad oggetto: pagamento somme.
CONCLUSIONI
All'udienza odierna i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti,
di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificata il 17.2.2021, la ASTREA DUE SP srl, la ARGO SP srl e la
IRIDE SP srl convenivano in giudizio l'ASL Salerno e la Regione Campania al fine di
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “

1. in via principale
, accertare e dichiarare il diritto

di RG SP S.r.l., Astrea Due SP S.r.l. e Iride SP S.r.l., quali cessionarie dei crediti ceduti da
Diagnost'80 S.A.S. di RI AN & C., ad ottenere il pagamento a titolo contrattuale da parte
delle odierne convenute del saldo relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, quanto ad RG
SP S.r.l. per € 28.546,01, quanto ad Astrea Due SP S.r.l. di € 45.108,06, e quanto a Iride SP
S.r.l. di € 4.341,00, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di
causa e, per l'effetto, condannare l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno e la Regione Campania, in
persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive
responsabilità, al pagamento in favore di RG SP S.r.l. dell'importo di € 28.546,01, oltre interessi
come specificati in narrativa, in favore di Astrea Due SP S.r.l. dell'importo di € 45.108,06, e in
favore di Iride SP S.r.l. dell'importo di € 4,341.08, oltre interessi come specificati in narrativa,
ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i
titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002 e interessi anatocistici
ex art. 1283 cod. civ. come richiesti;


2. in via subordinata
, accertare e dichiarare il diritto di RG

SP S.r.l., Astrea Due SP S.r.l. e Iride SP S.r.l., quali cessionarie dei crediti ceduti da Diagnost'80
S.A.S. di RI AN & C., ad ottenere il pagamento da parte delle odierne convenute del saldo
relativo alle fatture di cui al prospetto superiore, per un importo, quanto ad RG SP S.r.l. di
28.546,01, quanto ad Astrea Due SP S.r.l. di € 45.108,06, e quanto a Iride SP S.r.l. di € 4.341,00,
oltre interessi come indicati in narrativa, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse
risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'ASL Salerno e la Regione Campania, in
persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive
2 responsabilità, al pagamento a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ. in favore di
RG SP S.r.l. dell'importo di € 28.546,01, in favore di Astrea Due SP S.r.l. dell'importo di €
45.108,06, e in favore di Iride SP S.r.l. dell'importo di € 4,341.08, oltre interessi moratori come
sopra indicati, ovvero e ancor più subordinatamente del diverso importo che risulterà ad esito
dell'istruttoria, anche a seguito di disponenda C.T.U., in ogni caso oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs.
231/2002 dalla proposizione della presente domanda ex art. 1284, IV comma, cod. civ. ovvero in via
ancor più subordinata interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;


3. in via ulteriormente

gradata, accertare e dichiarare il diritto di RG SP S.r.l., Astrea Due SP S.r.l. e Iride SP S.r.l.,
quali cessionarie dei crediti ceduti da Diagnost'80 S.A.S. di RI AN & C., ad ottenere il
pagamento, quanto ad RG SP S.r.l. di € 28.546,01, oltre accessori, quanto ad Astrea Due SP
S.r.l. di € 45.108,06, e quanto a Iride SP S.r.l. di € 4.341,00, ovvero della diversa somma maggiore
o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'ASL Salerno e la Regione
Campania, in persona di chi legalmente le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione
delle rispettive responsabilità, al pagamento a titolo risarcitorio ex art. 1218 e ss. e/o 2043 e ss.
cod. civ., in favore di RG SP S.r.l. dell'importo di € 28.546,01, in favore di Astrea Due SP S.r.l.
dell'importo di € 45.108,06, e in favore di Iride SP S.r.l. dell'importo di € 4,341.08, oltre interessi
come sopra specificati, ovvero e ancor più subordinatamente del diverso importo che risulterà ad esito
dell'istruttoria, anche a seguito di disponenda C.T.U., in ogni caso oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs.
231/2002 dalla proposizione della presente domanda ex art. 1284, IV comma, cod. civ. ovvero in via
ancor più subordinata interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;


4. in via ancor più

gradata, accertare l'arricchimento senza giusta causa conseguita dalle convenute, in danno delle
attrici e, per l'effetto, condannare l'ASL Salerno e la Regione Campania, in persona di chi legalmente
le rappresenta, in solido o disgiuntamente, o in proporzione delle rispettive responsabilità, al
pagamento a titolo indennitario ex art. 2041 cod. civ. in favore di RG SP S.r.l. dell'importo
di € 28.546,01, in favore di Astrea Due SP S.r.l. dell'importo di € 45.108,06, e in favore di Iride
SP S.r.l. dell'importo di € 4,341.08, ovvero e ancor più subordinatamente del diverso importo che
risulterà ad esito dell'istruttoria, anche a seguito di disponenda C.T.U., in ogni caso oltre interessi ex
artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla proposizione della presente domanda ex art. 1284, IV comma, cod.
civ. ovvero in via ancor più subordinata interessi legali con le decorrenze previste dalla legge,
3 rivalutazione monetaria e maggior danno;


5.. in ogni caso
, con vittoria di spese e compensi del

giudizio, maggiorati di accessori fiscali e previdenziali come per legge, da attribuirsi alla scrivente
Enterprise Law Firm - Società tra Avvocati s.r.l. e per essa al sottoscritto difensore antistatario”.
A fondamento della domanda proposta, parte attrice deduceva che: con contratto quadro di
cessione di crediti del 29.3/9.4.2019, disciplinato dalla Legge n. 130/99, pubblicato sulla G.U.
n. 44 del 13.4.2019 e comunicato a mezzo pec all'ASL convenuta in data 16.4.2019,
Diagnost'80, quale struttura sanitaria definitivamente accreditata presso il Servizio Sanitario
Regionale, cedeva alla società attrice Astrea Due SP S.r.l. le fatture emesse per le
prestazioni erogate sulla scorta dei contratti ex D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 all'uopo
appositamente stipulati con l'ASL di Salerno per gli anni 2017, 2018 e 2019;
successivamente,
con ulteriore contratto del 23.12.2020, pubblicato sulla G.U. n. 4 del 9.1.2021 e comunicato a
mezzo pec all'ASL convenuta in data 15.1.2021, Astrea Due SP a sua volta cedeva a RG
SP S.r.l. tutte le fatture azionate nel presente giudizio, fatta eccezione per la fattura n. 20/L
del 7.12.2017 e la fattura n. 24/L del 4.12.2018, che restavano in capo ad essa Astrea Due SP;

inoltre, con contratto di cessione di crediti del 31.7.2020, pubblicato sulla G.U. n. 93
dell'8.8.2020 e notificato a mezzo pec al debitore ceduto in data 20.8.2020, Astrea Due SP
cedeva a Iride SP la fattura n. 154 del 14.11.2019, dell'importo di € 4.341,08, relativa agli
interessi maturati sulle fatture 20/L e 24/L dalla data di scadenza e sino al 23.10.2019;
per tali
ragioni, Astrea Due SP S.r.l. risultava creditrice della ASL di Salerno e della Regione
Campania dell'importo pari a € 45.108,06, derivante dalla somma delle fatture n. 20/L del

7.12.2017 e n. 24/L del 4.12.2018, non cedute ad RG SP, mentre RG SP S.r.l. risultava
creditrice della ASL di Salerno e della Regione Campania del complessivo importo di €
28,546.011, oltre interessi da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. n.
231/2002 e s.m.i., a decorrere dal 24.10.2019 e fino all'effettivo soddisfo.
Le società attrici agivano, pertanto, per il recupero delle predette somme, proponendo, in
subordine, domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. e, in via
ulteriormente subordinata, la condanna delle convenute, eventualmente in solido, al
pagamento delle somme richieste a titolo di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale
ex art. 1218 cod. civ. ovvero extra-contrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. nonché, in
4
estremo subordine, l'accertamento della debenza di un indennizzo, a titolo di arricchimento
senza giusta causa, da stabilire in capo alle convenute e a favore dell'istante.
Con comparsa depositata telematicamente in data 8.9.2021 si costituiva in giudizio
l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, eccependo, in via preliminare, la inopponibilità all'Asl
Salerno della cessione del credito tra Diagnost'80 s.a.s. e Astrea Due SP srl del 14.4.2019,
con conseguente carenza di legittimazione attiva delle società attrici, per non avere l'Asl
Salerno accettato la cessione di cui alle fatture richiamate in atti;
la inammissibilità della
domanda per illegittimo frazionamento del credito;
chiedeva, nel merito, il rigetto della
domanda, per avere provveduto al parziale pagamento delle fatture 5L e 22L, non essendo
dovuta la residua somma richiesta dalle attrici per intervenuto esaurimento del tetto di
spesa. Deduceva, infine, l'ASL convenuta la infruttuosità degli emolumenti non corrisposti
e la non debenza degli interessi moratori ex Dlgs 231/02 e s.m.i. nonché la infondatezza delle
domande proposte in via subordinata dalle attrici. Concludeva, pertanto, per il rigetto della
domanda principale e di tutte le domande avanzate in via subordinata dalle attrici, con
vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
La Regione Campania, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne
veniva, pertanto, dichiarata la contumacia con provvedimento del 27.12.2021.
Acquisita documentazione varia, all'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e
discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di intervenuto frazionamento del credito,
sollevata dall'ASL convenuta, trattandosi di doglianza fondata nei confronti della Astrea
Due SP s.r.l. e della Iride SP s.r.l.
In proposito, è opportuno operare una premessa in ordine all'evoluzione giurisprudenziale
registratasi negli ultimi anni sulla questione sollevata dall'ASL convenuta.
Con la sentenza, resa a Sezioni Unite, del 15 novembre 2007, n. 23726 (conformi Cass. n.
15476/08 e Cass. n. 1706/10), la Suprema Corte, ribaltando il proprio precedente
orientamento, che ammetteva la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell'azione
giudiziaria per l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, ha statuito invece che “è
contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di
5 solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della
domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”.
In sintesi, secondo le Sezioni Unite, la parcellizzazione giudiziale del credito non è in linea
con il precetto inderogabile (cui l'interpretazione della normativa processuale deve
viceversa uniformarsi) del processo giusto, che sarebbe altresì violato dalla formazione di
giudicati contraddittori cui potrebbe dar luogo la pluralità di iniziative giudiziarie collegate
allo stesso rapporto. Inoltre, “l'effetto inflattivo riconducibile ad una siffatta (ove consentita)
moltiplicazione di giudizi ne evoca ancora altro aspetto di non adeguatezza rispetto all'obiettivo,
costituzionalizzato nello stesso art. 111, della “ragionevole durata del processo”, per l'evidente
antinomia che esiste tra la moltiplicazione dei processi e la possibilità di contenimento della
correlativa durata”.
Più recentemente le Sezioni Unite (sent. n. 4090/2017) sono tornate sulla problematica in
esame e, nel confermare il precedente del 2007, riferito al singolo credito e non a una
pluralità di crediti facenti capo a un unico rapporto complesso, hanno ulteriormente
precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi
ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi,
ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse
parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel
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