Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/04/2024, n. 627
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 19 aprile 2024, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2991/2022 la seguente
S E N T E N Z A
tra MA ME, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Modafferi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Sbarre Centrali Traversa XXIII n. 42, giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
Angelo Labrini;
Ettore Triolo;
Dario Adornato e Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 29 giugno 2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI–000069113, notificatagli dall'INPS in data 07.06.2022, per l'importo complessivo di € 19.006,60 a titolo di sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi
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indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, deduceva la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti;
l'omessa motivazione dell'atto impugnato nonché l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto. Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “- accertare la illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 000069113 per la carenza di motivazione e la prescrizione del diritto di credito vantato dall'INPS di Reggio Calabria, in virtù dei motivi sopra esposti e per l'effetto: - procedere all'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI – 000069113 emessa dall'INPS di Reggio Calabria nei confronti del sig. AN ME e della società AN ME”; vinte le spese di lite, con attribuzione. Si costituiva in giudizio l'INPS che, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi all'ordinanza di ingiunzione impugnata. Rilevava, inoltre, la mancata maturazione del termine prescrizionale del credito anche in virtù della sospensione disposta durante il periodo emergenziale Covid-19. Rappresentava, infine, di aver provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni amministrative applicate, conformemente alle intervenute precisazioni ministeriali, ora ridotte e adeguate secondo i nuovi criteri previsti dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023, convertito nella L. n. 85/2023. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma della ordinanza ingiunzione impugnata nell'importo rettificato. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, com'è noto, avverso le ordinanze-ingiunzione, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 29.06.2022 a fronte della notificazione del titolo opposto avvenuta in data 07.06.2022.
2. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall'INPS nei confronti del ricorrente, quale responsabile