Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 539

TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Santa Maria Capua Vetere
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/02/2025, n. 539
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 539
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria C.V. in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Feola,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 731 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2014,
avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
T R A
RA MP, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa in riassunzione, dall'Avv. Aldo Urciuolo, con il quale elettivamente domicilia in S. Maria C.V. Traversa
M. Fiore n.12, presso e nello studio degli Avv. Antimo Abbatecola ed Avv. Giuseppe Abbatecola;

ATTORE
E
TA ES, rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco Paolo Pirozzi, presso il cui studio a Caserta, in via Alois n. 37 è elettivamente domiciliato;

CONVENUTO
NONCHE'
SARA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Cortellessa, con il quale elettivamente domicilia in Caserta, alla Piazza
Vanvitelli n.4/D;

TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni 18.12.2024 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, a seguito della pronuncia di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze, CI GI conveniva in giudizio
TA ES, premettendo che, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale “Quadrifoglio Immobiliare”, aveva conferito, al convenuto, dottore commercialista,
l'incarico di svolgere le seguenti attività professionali:
espletamento degli adempimenti necessari nei confronti della CCIA e degli enti di previdenza competenti, apertura della partita IVA, redazione ed invio delle dichiarazioni dei redditi;

svolgimento di ogni compito, compresa la gestione INPS, inerente all'inizio dell'attività.
Secondo la prospettazione attorea, nell'esecuzione dell'opera prestata, TA ES era incorso in gravi violazioni degli obblighi di diligenza e di perizia professionale, cagionandogli diversi danni.
Segnatamente, l'istante deduceva che il convenuto aveva omesso di presentare la dichiarazione unificata (Mod Unico/PF) per l'anno 2008 “e per tale motivo riceveva in data 06.12.2012,
notifica da parte della Direzione Provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate, di avviso
di accertamento n. T8B010105418/2012 per l'anno 2008. Le sanzioni inflitte corrispondono ad
€ 11.078,40, oltre € 1.218,16 a titolo d'interessi, ed € 1.924,59 a titolo di aggio nella misura
dell'9%.
Rappresentava, altresì, l'istante che, TA ES, sempre in violazione degli obblighi di diligenza e di perizia professionale, aveva omesso l'iscrizione dello stesso alla gestione Inps,
cagionandogli, di conseguenza, diversi danni, in quanto il medesimo iniziava a versare i contributi solo a decorrere dall'anno 2010(anno in cui veniva a conoscenza della mancata iscrizione) con conseguente posticipo di 5 anni dell'età pensionabile e pagamento dei seguenti
importi: € 15.136,84 per contributi;
€ 6.1187,89 per sanzioni;
€1.287,50 per interessi di dilazione;
€881,37 per aggio, al fine di regolarizzare la sua posizione contributiva con retroattività al 2005.
Si costituiva in giudizio TA ES, il quale contestava gli assunti avversi in ordine alla sussistenza della propria responsabilità e concludendo per il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Proponeva altresì domanda riconvenzionale affinché si procedesse ad accertare il residuo credito vantato nei confronti del CI GI. Infine, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa SA ZI S.p.A., quale compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva quindi SA ZI S.p.a., la quale eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa, e nel merito si associava a tutte le difese della convenuta,
chiedendo il rigetto della domanda proposta da CI GI.
All'udienza del 18.12.2004, come da note scritte depositate, alla luce dell'espletata CTU, il CI
precisava le proprie conclusioni nel seguente modo:1)accertare la responsabilità dell' TA per
l'omessa iscrizione alla gestione INPS del CI e conseguentemente, atteso il ritardo del
percepimento della pensione di cinque anni, condannarlo a corrispondere al CI la somma di €
50.000,00 o nella diversa somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia 2) accertare e
dichiarare la responsabilità professionale del Dott. TA nella redazione della dichiarazione
oggetto dell'avviso di accertamento n. T8B010105418/2012, e comunque condannarlo a tenere
indenne e a manlevare il CI dal pagamento delle relative sanzioni, oltre interessi di mora ed
accessori e al pagamento della maggiore imposta, somma quantificata in sede di CTU in € 12.368,31
o alla diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, condannare il Dott. ES TA
al risarcimento del danno conseguente l'avviso di accertamento n. T8B010105418/2012; danno
quantificato nell'impossibilità del CI di poter dedurre le spese effettivamente sostenute e nel
pagamento della diversa imposta della somma accertata induttivamente nella misura di € 12.368,31 o nella diversa somma, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
4)

conseguentemente condannare il Dottor ES TA a corrispondere a titolo di risarcimento
la somma di € 8.356,84 quale somma dovuta per la regolarizzazione della posizione contributiva
avvenuta nel corso del 2010 e comprendente sia le sanzioni richieste e debitamente versate, sia gli
interessi di dilazione che gli aggi a favore del CI, o di quella minore o maggiore che sarà
ritenuta dovuta anche in via equitativa, a seguito dell'inadempimento della sua prestazione
professionale”.
L'istante chiedeva, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto il tutto con vittoria di spese.
Ciò premesso, la domanda proposta risulta fondata, nei limiti e per le motivazioni di seguito esposte.
Si procede ad esaminare la doglianza relativa alla omessa presentazione, da parte del convenuto,
della dichiarazione unificata (Mod. Unico) del 2009 in relazione ai redditi dell'anno 2008.
Il convenuto ha negato di aver ricevuto l'incarico avente ad oggetto l'invio della dichiarazione dei redditi predetta, rappresentando, inoltre, che il rapporto di lavoro intercorso tra lo stesso e l'istante si era interrotto alla metà del 2009, a causa di inadempienze del CI, per poi essere ripreso nel 2010.
Tuttavia, in sede di interrogatorio formale, il convenuto ha espressamente ammesso di avere redatto la dichiarazione dei redditi 2009 ma di non averla poi trasmessa all'Agenzia delle Entrate: “la
dichiarazione 2009, non è stata trasmessa per problemi tecnici, e preciso che il Sig. CI andò via
dal mio studio dopo il problema tecnico di cui ho
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