Trib. Oristano, sentenza 04/01/2025, n. 2
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 191/2024 promossa da:
PI IO, c.f. [...], nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Corronca,
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., c.f. 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. IA NT Canu,
- resistente –
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - condannare l'I.N.P.S., ad erogare in favore del ricorrente, in qualità di coniuge della signora DE IA NT, nata a [...] il [...], deceduta il 17/01/2020, la pensione indiretta a decorrere dal gennaio del 2020 e comunque nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi;
- porre a carico dell'I.N.P.S. le spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, avv. Giuseppe Corronca, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: IN VIA PREGIUDIZIALE-IN RITO - dichiarare il difetto di giurisdizione della autorità
1 giudiziaria ordinaria adìta, in favore della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio anche ai fini di cui all'art. 59 L.69/2009 IN VIA PRELIMINARE dichiarare
l'improcedibilità della domanda giudiziaria, attesa la declaratoria di inammissibilità (pure menzionata dal ricorrente) del ricorso amministrativo SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità del ricorso giudiziario, attesa la totale genericità del medesimo e l'assenza di specifiche censure. NEL
MERITO, salvo gravame, rigettare tutte le avverse domande poiché del tutto infondate in fatto e diritto
- con il favore delle spese e dei compensi di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6 marzo 2024, ritualmente notificato, IO IS ha convenuto in giudizio l'INPS, esponendo:
- di avere proposto, in data 30 settembre 2022, domanda di pensione indiretta, avendone i requisiti di legge, in quanto coniugato con la signora IA NT DE, nata a [...] il 1° febbraio 1961, deceduta il 17 gennaio 2020;
- che l'INPS, sede di Oristano, con comunicazione datata 16 novembre 2022, aveva comunicato al ricorrente che la domanda era stata accolta e che pertanto era stata liquidata la pensione indiretta n.
218-950020000352 Cat. SOCPDEL, con decorrenza dal 1° febbraio 2020;
- che lo stesso Istituto aveva trasmesso all'esponente il dettaglio della contribuzione e i dati di calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione, ma tale liquidazione, effettuata in via provvisoria, specificava gli arretrati solamente a partire dal gennaio del 2022 e non invece dal febbraio del 2020;
- che, quindi, l'INPS aveva messo la pensione in pagamento a decorrere dal mese di dicembre del
2022 senza provvedere a corrispondere al signor IS gli arretrati dovuti.
Pertanto, il ricorrente, a mezzo del patronato ACLI, aveva proposto ricorso chiedendo la liquidazione e l'erogazione degli arretrati con decorrenza dal 1° gennaio 2020, così
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi