Trib. Bergamo, sentenza 15/02/2025, n. 222

TRIB Bergamo
Sentenza
15 febbraio 2025
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TRIB Bergamo
Sentenza
15 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 15/02/2025, n. 222
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 222
Data del deposito : 15 febbraio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4402 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
GENERAL CARGO ITALY S.R.L. (04397050164), rappresentata e difesa dall'avv.
DANILO GUIDA e dall'avv. ANTONIO LOPA per procura allegata all'atto di citazione con domicilio digitale danilo.guida@ordineavvgenova.it e antoniolopa@pec.studiolopa.it
- opponente - contro
FALLIMENTO BREVI MILANO S.P.A. (04279650164 ), rappresentata e difesa dall'avv.
ALEXIS CANDELA per procura allegata alla comparsa di costituzione con domicilio digitale alexis.candela@bergamo.pecavvocati.it
- opposto - avente ad OGGETTO: spedizione (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per GENERAL CARGO ITALY S.R.L.: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bergamo adito, contrariis reiectis, così provvedere, previ gli accertamenti, le pronunce e le declaratorie tutte del caso.

1 - Dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1299/2022 del

6 maggio 2022 emesso da questo Ill.mo Tribunale ad esito del procedimento R.G. 3169/2022 in quanto improponibile e/o inammissibile e/o inefficace e comunque privo di fondamento in fatto ed in diritto, in ragione di tutte le difese ed eccezioni esposte in narrativa.

2 - Rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal Fallimento BR Milano S.p.a. siccome inammissibile

e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata.

3 - In ogni caso accertare e dichiarare

l'insussistenza in capo a General Cargo Italy S.r.l., in ragione di tutte le difese ed eccezioni,
1 anche riconvenzionali, esposte in narrativa, per entrambe le partite di merce, dell'obbligo di consegna o di pagamento, in difetto di prestazione in natura, oltreché di risarcimento del danno pretesi dalla Fallimento BR Milano S.p.a. Porre a carico del Fallimento BR Milano S.p.a. secondo quanto di ragione le spese e gli onorari dell'intero procedimento.” In via istruttoria
Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello del Curatore e per testi sulle circostanze di seguito capitolate precedute dalla locuzione “vero che”. 1) Lo spedizioniere General Cargo Italy S.r.l., tra ottobre e dicembre 2021, ha curato, per conto di
BR Milano in Concordato Preventivo, l'importazione e il trasporto di due partite di merce dalla Cina a Genova, stivate nei container n. OOCU7895866 (esportatore YO RI
RN) e n. OOCU7397354 (esportatore ET IE),contrassegnate dalla sigla
d'ordine Brv 21 e 26, e, giunta la nave nel porto di Genova, lo spedizioniere prendeva in custodia la merce importata in attesa di istruzioni di BR Milano in Concordato Preventivo per lo sdoganamento/nazionalizzazione e per la successiva consegna della merce
(organizzazione del trasporto terrestre da Genova al magazzino BR). 2) General Cargo Italy
S.r.l., nel dicembre 2021, trasmetteva a BR Milano in Concordato Preventivo le tre comunicazioni a mezzo PEC che si rammostrano (docc. 3,4,5). 3) General Cargo Italy S.r.l. stante l'assenza di istruzioni sullo sdoganamento e sulla consegna della merce, a fine dicembre
2021, cedeva la merce allo stato estero, sino a quel momento stoccata a Genova presso il terminal marittimo, ad una società specializzata, previa formale comunicazione alla Dogana come da documento che si rammostra (doc. 1). 4) Nel mese di gennaio 2022, ribadito a febbraio
2022, General Cargo Italy S.r.l. informava BR Milano in Concordato Preventivo dell'avvenuta cessione allo stato estero della merce importata dalla Cina. TESTE Emanuela
BR residente a [...].
Per FALLIMENTO BREVI MILANO S.P.A.: voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione reietta e previe le declaratorie del caso: nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, rigettare le domande di General
Cargo Italy S.r.l. perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte;
in via riconvenzionale: accertare l'inadempimento di General Cargo Italy S.r.l. al contratto di spedizione e, conseguentemente, condannare General Cargo Italy S.r.l. al pagamento a favore del Fallimento della somma di € 22.945,47, oltre interessi dal dovuto al saldo (corrispondente al prezzo di acquisto della seconda fornitura, i girelli IO) oltre alla condanna al risarcimento del danno per entrambe le forniture (zaini OC e girelli IO) da liquidarsi in via equitativa;
in ogni caso: spese di causa interamente rifuse, oltre al rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge.

2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 3/5/2022 il FALLIMENTO BREVI
MILANO S.P.A., sul presupposto dell'affidamento da parte della società BREVI MILANO
S.P.A., allorché era in concordato preventivo con continuità aziendale, a GENERAL CARGO
ITALY S.R.L. del trasporto dalla Cina sino al deposito sito in Palosco, di beni mobili acquistati presso due società cinesi (n. 1040 zaini denominati OC acquistati da ET IE Ltd. al prezzo pari a € 35.439,14 già interamente pagato;
n. 800 girelli denominati IO
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