Trib. Trieste, sentenza 09/07/2024, n. 160
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Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N. 144/2024
Oggi 09/07/2024, innanzi al dott. P A, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. A;
per la parte resistente l'avv. M.
Viene esperito tentativo di conciliazione negativo.
L'avv. A discute oralmente la causa e chiede un rinvio per discussione con termine per note autorizzate.
L'avv. M discute oralmente la causa, ribadendo una disponibilità a conciliare la causa. Si riporta agli atti e chiede il rigetto del ricorso.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. P A, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 144/2024 R.L. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
), (C.F. C.F._4 Parte_5
), (C.F. C.F._5 Parte_6
, (C.F. C.F._6 Parte_7
, (C.F. C.F._7 Parte_8
), (C.F. CodiceFiscale_8 Parte_9
), (C.F. C.F._9 Parte_10
), (C.F. C.F._10 Parte_11
), (C.F. C.F._11 Parte_12
), (C.F. C.F._12 Parte_13
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni C.F._13
Ventura ed Elisa A;
ricorrenti
contro
), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Daniele Compagnone, Paolo Penza e Jasmina M;
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resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inopponibilità ai ricorrenti delle clausole contenute nel
CCNL Autoferrotranvieri (da ultimo dd. 27.11.2015) nonché dell'art. 4 dell'Accordo di rinnovo dd. 10.5.2022 e di tutti i precedenti accordi applicabili laddove prevedono che i giorni di ferie degli operatori di esercizio dipendenti di siano retribuiti con la Controparte_1
retribuzione di cui all'art. 3 Accordo nazionale dd 27.11.2000 con esclusione delle indennità percepite dai ricorrenti, specificamente indicate. 2) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a che ciascun giorno di ferie dovesse e debba essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata. 3)
Condannare a corrispondere in favore dei Controparte_1
ricorrenti le differenze retributive a seguito delle pronunce sub 1) e 2) dal momento ritenuto di giustizia. 4) Condannare pertanto la convenuta
a corrispondere l'importo di € 3.512,99 per , € 3.121,59 Parte_13
per , € 3.289,20 per , € 3.437,28 per Parte_12 Parte_11
, € 7.203,87 per , € 5.544,60 per Parte_10 Parte_9
, € 3.637,93 per , € 3.479,70 per Parte_8 Parte_7 Pt_6
€ 3.425,55 per , € 3.813,88 per ,
[...] Parte_5 Parte_4
€ 4.018,30 per , € 3.919,02 per , € Parte_3 Parte_2
7.007,30 per , o i diversi importi maggiori o minori che Parte_1
risulteranno di giustizia, con rivalutazione e interessi. 5) Ordinarsi alla convenuta di retribuire ciascun giorno di ferie futuro con un importo
3 pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata dai ricorrenti. 6)
Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente: “In via preliminare nel merito: Rigettarsi il ricorso e tutte le domande svolte dai ricorrenti, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutto quanto esposto in parte narrativa. In via subordinata nel merito: Ridursi la pretesa di parte ricorrente nella misura ritenuta di giustizia avendo riguardo alle deduzioni svolte in narrativa da parte resistente. In ogni caso, Spese di lite integralmente rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.3.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe, adivano il Giudice del Lavoro di , esponendo CP_1
di essere dipendenti di con mansioni di operatori Controparte_1
di esercizio (conducente) addetti al Reparto Esercizio e rapporto regolato dal CCNL Autoferrotranvieri (Mobilità - TPL).
Evidenziavano i ricorrenti che, conformemente a quanto disposto dalla contrattazione collettiva, la retribuzione loro corrisposta durante i giorni di ferie includeva i soli elementi della retribuzione definita “normale”, in quanto la base di calcolo era determinata escludendo alcuni particolari trattamenti retributivi di cui godevano continuativamente quali
l'indennità di turno, l'indennità lavori pesanti, l'indennità prestazione conducenti e l'indennità di lavoro domenicale. Tali indennità, come si doveva ricavare dalla loro denominazione e dalla loro natura e funzione erano erogate in relazione alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di operatore di esercizio o conducente.
Allegati al ricorso i relativi accordi che nel tempo avevano disciplinato tali indennità, precisato che l'accordo del 10.5.2022 di rinnovo del
CCNL era intervenuto introducendo una “indennità retribuzione ferie”,
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parte ricorrente quantificava le pretese per ogni singolo lavoratore, relative al periodo intercorrente fra il 2007 al 2022, precisando che diritto di ottenere le differenze retributive per i compensi ricevuti nei periodi di ferie con l'inclusione del corrispettivo delle indennità indicate doveva essere accertato anche per il periodo successivo all'1.7.2022, non potendosi ritenere che la corresponsione della neo introdotta “indennità retribuzione ferie” fosse integralmente satisfattiva della mancata erogazione delle citate indennità.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale in ordine all'indennità lavori pesanti rilevava come la stessa non poteva affatto qualificarsi come intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni ovvero ad un incomodo funzionalmente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse, in quanto un tempo concessa agli operai era poi stata estesa ai conducenti ed era stata concessa ai fini di una sorta di pace sociale nell'ambito di una dialettica contrattualcollettiva e comunque per garantire anche agli autisti un superiore livello retributivo.
Quanto all'indennità di turno, nemmeno si poteva condividere la prospettazione attorea, in quanto lo svolgimento del lavoro a turni rappresenta una delle possibili articolazioni dell'orario di lavoro in cui viene svolta la mansione e non attiene quindi alla natura della mansione stessa, che risulta in ogni caso identica da un punto di vista qualitativo indipendente dall'articolazione oraria del lavoro. Analogo discorso doveva valere per l'indennità di lavoro domenicale, poiché quest'ultimo non costituisce un elemento connotativo della prestazione di lavoro del conducente, ma solo una sua modalità organizzativa che non incide sulla sua portata contenutistica.
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Rilevava inoltre, con riferimento all'indennità di prestazione conducente che la stessa era frutto dell'evoluzione della contrattazione aziendale, e raggruppava al suo interno tutta una serie di altre voci eterogenee, previste dalla precedente disciplina contrattualcollettiva aziendale o da altre fonti. Trattandosi di un beneficio economico comprensivo di una pluralità di voci non costituiva emolumento da valutarsi per la finalità esaminata dalla riportata giurisprudenza comunitaria, perché non corrisposto a compensazione di una specifica penosità legata alla mansione né risultava correlata al peculiare status professionale o personale dei lavoratori.
Evidenziava infine la convenuta che secondo le prescrizioni del diritto dell'UE non era rilevante ed illegittimo qualsiasi scostamento tra la retribuzione per i periodi di lavoro e i periodi di ferie bensì solo ed esclusivamente quelle diminuzioni della retribuzione idonee a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e che in caso di accoglimento della prospettazione avversaria si sarebbe dovuto tener conto delle quattro settimane di ferie annuali e non già anche nelle eventuali ulteriori giornate eventualmente fruite dai lavoratori.
La causa veniva istruita esclusivamente con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi per poi essere decisa all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e dovrà essere rigettato per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Preliminarmente si deve rilevare che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente è infondata, condividendosi quanto affermato dalla Suprema Corte in ordine all'incidenza sul corso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro, delle modifiche apportate
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dall'art. 1 comma 42 della legge n.92/2012, anche nel caso in cui si verta in ambito di applicazione dell'art. 18 legge n. 300/1970.
In particolare ha affermato la Corte di Cassazione che: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del
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